TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-20, n. 202203327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-20, n. 202203327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203327
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2022

N. 03327/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01888/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2021, proposto da Marathon Club Associazione Sportiva, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'ottemperanza

al decreto della Corte d’appello di Catania del 21 gennaio 2020, n. rep. 244.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con ricorso notificato il 9 novembre 2021 e depositato il 23 novembre 2021, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto in epigrafe, emanato a seguito di procedimento per equa riparazione ai sensi della legge 89/2001;

- il Ministero intimato si è costituito con comparsa di mera forma;

- con memoria depositata il 6 luglio 2022, parte ricorrente ha segnalato che, successivamente alla notifica del ricorso, con decreto n. 3639 del 4 marzo 2022 il Ministero resistente aveva provveduto al pagamento della somma di € 13.594,10, però non interamente satisfattiva del credito vantato dalla ricorrente in virtù del titolo esecutivo di cui sopra, atteso che mancherebbero: a) gli interessi legali maturati sia sulla sorte capitale che sulle spese processuali; b) le spese ed i diritti di procuratore per rilascio copia, notifica, redazione di due atti di diffida, comprensivi di spese generali e CPA; c) le spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, oltre al rimborso del contributo unificato

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