TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2014-07-03, n. 201403687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2014-07-03, n. 201403687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201403687
Data del deposito : 3 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02924/2014 REG.RIC.

N. 03687/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02924/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2924 del 2014, proposto da:
R N, rappresentata e difesa dall'avv. M G D S e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliata d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Ministero dell'Interno, Questore di Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Napoli n.516/2014 con cui la ricorrente è stata sospesa cautelarmente dal servizio a decorrere dal 14/03/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, cui mette capo, quale organo periferico, la Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 il dott. U M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con decreto n. 516 del 18.3.2014 il Questore della Provincia di Napoli ha sospeso cautelarmente la ricorrente dal servizio a decorrere dal 14.3.2014, data di notifica dell’ordinanza del Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P. sostitutiva della misura cautelare del divieto di dimora con quella dell’obbligo di presentazione alla P.G.;

- ad avviso della suddetta Amministrazione la posizione giudiziaria della ricorrente comporta, quale atto dovuto, la sospensione cautelare obbligatoria “ essendo l’obbligo di presentazione una misura limitativa della libertà personale e che la stessa rende impossibile nel complesso l’espletamento dell’attività lavorativa e dei compiti propri di un appartenente alla Polizia di Stato”;

- viceversa, secondo la ricorrente non ricorrono, ai sensi della disciplina di settore, i presupposti della sospensione obbligatoria;

Visto l’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 25-10-1981 n. 737, referente normativo in materia, a mente del quale “ L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende ”.

Ritenuto che :

- la sospensione obbligatoria rappresenta una misura di carattere precauzionale volta essenzialmente ad evitare di considerare assente ingiustificato un dipendente interinalmente recluso o comunque totalmente limitato nella libertà e quindi a definire la sua posizione di status giuridico, relativamente a quel periodo, e il conseguente trattamento economico;

- il suddetto provvedimento si configura come un atto dovuto, poiché al verificarsi dei presupposti tassativamente disciplinati dalle leggi di stato, l’Amministrazione deve, senza alcun margine di discrezionalità in ordine al provvedimento da adottare, sospendere automaticamente, con effetto immediato, l’interessato dall’impiego o dal servizio;

- lo stesso valore semantico della disposizione di legge consente di circoscrivere tale effetto alle sole misure restrittive della libertà personale di natura detentiva e, in subiecta materia, venendo in rilievo misure eccezionali, non può ritenersi ammessa un’estensione in via analogica del perimetro operativo della norma in commento;

- d’altro canto, solo le misure custodiali di carattere detentivo – ovvero la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio (art. 289) - determinano una situazione di oggettiva ed assoluta incompatibilità con lo svolgimento del servizio di istituto;

Rilevato che:

- le misure cautelari di carattere detentivo previste dal nuovo C.P.P. sono:

a) la misura coercitiva degli arresti domiciliari (art. 284);

b) la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art. 285);

c) la misura coercitiva della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285 bis c.p.p.);

d) la misura coercitiva della custodia cautelare in luogo di cura (art. 286);

- tra esse non rientra quella dell’obbligo di presentazione alla P.G., potendo peraltro l’impiego della ricorrente ben essere modulato in modo da armonizzarlo con i vincoli rinvenienti dalla richiamata misura coercitiva;
e ciò viepiù in considerazione del fatto che, a norma dell’articolo 282 c.p.p., “ il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato ”;

Ritenuto che:

- in ragione dell’evidenziata insussistenza dei presupposti applicativi della misura della sospensione obbligatoria il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fermi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

-che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

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