TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-02-18, n. 201001021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-02-18, n. 201001021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201001021
Data del deposito : 18 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01964/2009 REG.RIC.

N. 01021/2010 REG.SEN.

N. 01964/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2009, proposto da:
Varimed S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Napoli, C.Direz.Is.G1 c/o Avv.G.Catena;

contro

Asl 105 - Caserta 2;

per l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 168/2007 emesso dal Tribunale civile di S.Maria C.V., Sede distaccata di Aversa


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame si chiede che l’intimata Amministrazione provveda a dare esecuzione al decreto ingiuntivo descritto in epigrafe.

Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto.

Quest’ultimo infatti definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, in quanto, ove divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c., per cui ha valore di cosa giudicata (cfr.: Cons. Stato-sez. IV – 31.5.2003, n. 3031;
T.A.R. Basilicata-8.3.2004, n. 139;
T.A.R. Veneto-sez. I-13.2.2004, n. 223;
T.A.R. Lazio – sez. III – 29.10.2003, n. 9142;
T.A.R. Lazio – sez. III – 11.9.2003, n. 7582;
T.A.R. Campania-Salerno – sez. I-23.6.2003, n. 615;
TA.R. Molise-12.5.2003, n. 463).

Deve altresì affermarsi che il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo non è precluso dall’eventuale istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, in ordine alla cui attivazione o meno nella specie il Collegio non è, peraltro, informato.

Segnatamente detto giudizio può essere esperito anche contestualmente all’ordinaria procedura esecutiva ed il ricorso introduttivo diverrà improcedibile solo all'esito completamente satisfattivo di tale procedura (Cons.Stato – sez. VI-29.1.2002, n. 480;
Cons.Stato-sez. IV- 25.7.2000, n. 4125;
T.A.R. Campania-Salerno- sez. I- 8.10.2004, n. 1878;
T.A.R. Lazio-Latina- 21.9.1994, n. 820).

In tal modo viene fornita al creditore una pluralità di strumenti per consentire la realizzazione del proprio credito.

2 –Tanto premesso, con specifico riferimento al provvedimento di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, in primo luogo si accerta il suo passaggio in giudicato, essendo stato dichiarato esecutorio, non essendo stato opposto nei termini e potendo unicamente essere impugnato per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.

Si registra inoltre la persistente inerzia, per oltre trenta giorni, da parte dell’Amministrazione, a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17.8.1907 n. 642.

Pertanto, si ravvisano tutti i presupposti di cui agli artt. 90 e 91 del predetto R.D. n. 642/1907 per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo de quo entro il termine stabilito in dispositivo.

In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, provvederà nella qualità di Commissario ad acta il coordinatore di segreteria di questo Tribunale dott. M D R.

3-Le spese ed onorari di giudizio, il compenso per il predetto commissario ed il contributo unificato debbono essere posti a carico del Comune intimato.

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