TAR Palermo, sez. II, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202400462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202400462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400462
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 01202/2024 REG.RIC.

N. 00462/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01202/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2024, proposto dall’Istituto Paritario Trinacria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in persona dell’Assessore pro tempore e il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- dei D.D.G nn. 1251-1252-1253, del 29.08.2024, comunicati con nota prot. n. 27449 di pari data –qui del pari impugnata- ricevuta a mezzo PEC e, con cui l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale - Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio ha revocato la parità scolastica dei tre indirizzi dell’Istituto Paritario Trinacria;

- della nota prot. n. 27448 del 29.08.2024 con la quale l’Assessorato, oltre a comunicare i prefati DD.DD.GG. ha inibito lo svolgimento degli esami propedeutici all’A.S. 2024/2025;

- della nota prot. n. 22825 A31 PA71

PA

70 del 04.07.2024, pervenuta in pari data, con la quale l’Assessorato regionale ha avviato il procedimento di revoca;

- ove occorra della nota prot. n. 0017575 del 30.04.2024 con la quale il Dirigente Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha trasmesso le relazioni prot. n. 43600 del 9.10.2023 e prot. n. 16879 del 23.04.2024 –qui del pari impugnate- e per le ragioni ivi contenute ha proposto la revoca della parità scolastica della scuola secondaria di II grado Trinacria;

- della nota prot. n. 0036286 del 21.08.2024 dell’USR per la Sicilia –Servizio Ispettivo con la quale, valutate le controdeduzioni presentate è stata confermata la proposta di revoca della parità scolastica per l’istituto ricorrente;

- ove occorra, del D.D.G. n. 1560 del 3.08.2023 dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale - Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio di approvazione dell’Intesa sottoscritta in data 2.08.2023 tra la Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, e l’Ufficio Scolastico per la Sicilia, nonché dell’Intesa medesima approvata con il citato decreto dirigenziale;

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 38734 del 2.09.2024, comunicato con mail ordinaria del 3.09.2024, con la quale l’USR per la Sicilia Servizio Ispettivo ha negato la possibilità di effettuare esami di idoneità finalizzati all’iscrizione all’A.S. 2024/2025 dei candidati per i quali era stata già stata inoltrata la documentazione in data 5.08.2024 per lo svolgimento previsto il 2.09.2024;

- della nota prot. n. 27901 del 3.09.2024 con la quale l’Assessorato regionale, sconfessando la propria precedente nota prot. n. n. 27449 del 29.08.2024 ha sostenuto che l’Istituto, per gli esami di idoneità, avrebbe avuto la facoltà di procedere nel “senso ritenuto più opportuno sotto la propria esclusiva responsabilità nei confronti degli studenti” assumendo di non avere competenza in materia e che solo il Ministero dell’Istruzione e del merito avrebbe potuto adottare provvedimenti in deroga al D.M. 5/2021;

- della nota/circolare prot. n. 38742 del 2.09.2024 con la quale l’USR per la Sicilia Servizio Ispettivo ha ribadito l’impossibilità di svolgere esami integrativi e di idoneità per gli istituti ai quali fosse stata revocata la parità per l’anno 2024/2025;

- ove occorra, della circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale n. 14 del 1° luglio 2024 nelle parti di seguito indicate e dell’art. 5 D.M. n. 5 del 2021 nonché del D.M. n. 83 del 2008 ove intesi nel senso fatto proprio dalle amministrazioni resistenti;

- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che sull’istanza di superamento dei limiti dimensionali, in quanto non preventivamente proposta, dovrà pronunciarsi il Collegio;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello degli studenti dell’Istituto Trinacria di svolgere gli esami integrativi/di idoneità propedeutici all’anno scolastico 2024/2025 presso altra istituzione scolastica statale o paritaria, così da non condizionarne la validità all’esito della decisione nel merito del ricorso proposto;

Ritenuto pertanto che vada respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.


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