TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202401939

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202401939
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401939
Data del deposito : 24 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2024

N. 01939/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00221/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2024, proposto da
International Factors Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G D S, in Ragusa, via Roma n. 200 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al disposto della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1450/2021, disponendo, altresì, la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione dell’obbligo di ottemperanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 30 gennaio 2024 e depositato in data 2 febbraio 2024 la deducente International Factors Italia S.p.a. ha rappresentato quanto segue.

La società ricorrente ha ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo 27 luglio 2012, n. 367/2012 (r.g. n. 665/2012) del Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, nei confronti del Comune di Vittoria, per il pagamento di € 2.186.809,33, oltre interessi convenzionali, oltre spese del procedimento, spese generali, IVA e CPA.

Il Comune intimato ha proposto opposizione all’ingiunzione sopradetta (r.g. n. 90100945/2012) e, all’esito del giudizio, con sentenza n. 282 del 3-6 marzo 2017, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato improponibile la domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla società ricorrente e, per l’effetto, ha revocato il citato decreto ingiuntivo e ha condannato la International Factors Italia S.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Vittoria.

International Factors Italia S.p.a. ha proposto appello avverso la detta sentenza (r.g. n. 907/2017) e con sentenza n. 1450/2021 del 2 luglio 2021 la Corte di Appello di Catania, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Ragusa, alla luce dei pagamenti medio tempore effettuati dal Comune di Vittoria, ha condannato l’Ente locale al pagamento, in favore di International Factors Italia S.p.A., di € 182.727,30, nonché degli interessi al tasso convenzionale sugli importi di ciascuna delle fatture poste a fondamento dell’opposto decreto ingiuntivo e delle spese di lite.

La citata sentenza della Corte d’Appello è stata notificata al Comune in data 13 giugno 2023 e, in difetto di impugnazione, è passata in giudicato.

Il Comune di Vittoria, nonostante le diffide inviate, non ha provveduto al pagamento del dovuto.

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