TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-19, n. 202301013
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 01013/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10642 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di EV nel Lazio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 - Lazio Centrale – Roma e Città metropolitana di Roma, successore a titolo universale della Provincia di Roma, entrambi in persona Sindaco metropolitano di Roma carica , rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
Conferenza dei Sindaci ATO 2 e Segreteria Tecnico Operativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti come tali in giudizio;
Commissario ad acta per l'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Licenza e EV nel Lazio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (Lazio Centrale Roma) per il trasferimento delle infrastrutture idriche alla società ACEA ATO 2 S.p.A., gestore unico del servizio idrico dell’ATO 2, non costituito in giudizio
nei confronti
Acea ATO 2 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Borgognona 47;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 397 del 7 giugno 2022 con la quale la Giunta regionale ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti del Comune di EV nel Lazio ai sensi degli artt. 153, co. 1, e 174, co. 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO n. 2 – Lazio Centrale Roma;
- del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00086 del 23 giugno 2022, con il quale è stato nominato il Commissario ad acta;
- del decreto n. 3 del 26 giugno 2022 adottato dal Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato alla società ACEA ATO 2 S.p.A.;
- della nota prot. n. 2502 del 7 aprile 2022, con la quale la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci ATO n. 2 ha ritenuto non sussistere per la gestione dei servizi idrici dei comuni «in indirizzo» - tra cui il Comune di EV nel Lazio - «le condizioni necessarie per una eventuale salvaguardia» delle gestioni esistenti ai sensi dell'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- della nota prot. n. 483542 del 17 maggio 2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le note prot. n. 313037 del 30 marzo 2022, prot. n. 688 del 5/4/2022, prot. n. 848 del 3 maggio 2022, prot. n. 0001018/22 del 27 maggio 2022, prot. n. 483542 del 17 maggio 2022 e prot. n. 540576 del 31 maggio 2022, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi dell'Amministrazione locale ricorrente.
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della deliberazione n. 397 del 7 giugno 2022 con la quale la Giunta regionale ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti del Comune di EV nel Lazio ai sensi degli artt. 153, co. 1, e 174, co. 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO n. 2 – Lazio Centrale Roma;
- del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00086 del 23 giugno 2022, con il quale è stato nominato il Commissario ad acta;
- del decreto n. 3 del 26 giugno 2022 adottato dal Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato alla società ACEA ATO 2 S.p.A.;
- della nota prot. n. 2502 del 7 aprile 2022, con la quale la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci ATO n. 2 ha ritenuto non sussistere per la gestione dei servizi idrici dei comuni «in indirizzo» - tra cui il Comune di EV nel Lazio - «le condizioni necessarie per una eventuale salvaguardia» delle gestioni esistenti ai sensi dell'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- della nota prot. n. 483542 del 17 maggio 2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le note prot. n. 313037 del 30 maggio 2022, prot. n. 688 del 5 aprile 2022, prot. n. 848 del 3 maggio 2022, prot. n. 0001018/22 del 27 maggio 2022, prot. n. 483542 del 17 maggio 2022 e prot. n. 540576 del 31 maggio 2022, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi dell'Amministrazione locale ricorrente, atti già impugnati con ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica notificato a mezzo posta elettronica certificata il 3 agosto 2022 e poi riassunto, a seguito di opposizione proposta ai sensi dell'art. 10, co. 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma ed iscritto al n. R.G. 10642/22;
- nonché del decreto n. 3 del 26 giugno 2022 adottato dal Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato alla società ACEA ATO 2 S.p.A.;
- della nota prot. 868038 del 13 settembre 2022, con la quale il Commissario ad acta ha comunicato che avrebbe, con successivo decreto, approvato la convezione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti dell'ATO n. 2 ed avrebbe sottoscritto il verbale di trasferimento delle reti, delle opere e degli impianti afferenti al servizio idrico integrato al gestore unico ACEA ATO n. 2 S.p.A.;
- del verbale di trasferimento del servizio idrico integrato del 20 settembre 2022, acquisito al protocollo del Comune di EV nel Lazio n. 6594 del 22 settembre 2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi dell'Amministrazione locale ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma nonché dell’Acea ATO 2.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il Comune di EV nel Lazio impugna i provvedimenti con i quali si dispone il trasferimento del servizio idrico alla società Acea ATO 2 S.p.A., gestore unico dell’ambito territoriale ottimale n. 2 (Lazio Centrale Roma), mediante la cessione gratuita delle infrastrutture idriche e la conclusione delle relative operazioni entro il 30 settembre 2022, secondo quanto stabilito dall’art. 147, comma 2-ter, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d’ora in poi, per brevità, d.lgs. n.152/2006).
A sostegno della propria domanda lo stesso affida il gravame proposto a tre motivi di ricorso aventi ad oggetto:
I. LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 97 E 114 COST. – LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 147, CO. 2-BIS, LETT. B), DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 – LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 – IL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – IL DIFETTO DI PRESUPPOTO – L’ECCESSO DI POTERE;
II. LA