TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2022-05-19, n. 202201163
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Pubblicato il 19/05/2022
N. 01163/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 129, comma 6 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2022, proposto da
F D B, in qualità di presentatore della lista, e D Z, in qualità di candidata a Sindaco, rappresentati e difesi dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ufficio Territoriale del Governo Como - Commissione elettorale circondariale di Menaggio - Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1
nei confronti
Lista Insieme per San Bartolomeo Val Cavargna, non costituita in giudizio
per l'annullamento
del verbale n. 4 della Commissione Circondariale Elettorale di Menaggio, nella parte in cui ha ricusato la lista “Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale” dalle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Bartolomeo Val Cavargna (Co) del 12 giugno 2022, come comunicato a mezzo pec il 14 maggio 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Como, del Ministero dell'Interno e della Commissione elettorale Circondariale Menaggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2022 D Z e F D B, nelle qualità indicate in epigrafe, hanno chiesto l’annullamento, nei limiti di interesse, del provvedimento con cui la Commissione Circondariale Elettorale di Menaggio non ha ammesso alle prossime elezioni comunali del 12 giugno 2022, che si terranno presso il Comune di San Bartolomeo Val Cavargna, la lista “Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale”.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del verbale impugnato, nella parte in cui ha ritenuto la lista presentata mancante del numero minimo di sottoscrittori previsto per i Comuni tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, dal momento che, sempre secondo i ricorrenti, sarebbe stato errato il dato di popolazione preso come riferimento utile dalla Commissione elettorale.
In tesi, l’ultimo censimento ufficiale della popolazione – da cui desumere tale dato - non sarebbe stato quello “ufficiale” del 2011 ma quello aggiornato al 31 dicembre del 2020, effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 227 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dall’ISTAT (cosiddetto censimento permanente), secondo cui risulterebbe che la popolazione del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna sarebbe inferiore alle mille unità.
Conseguentemente, la Commissione elettorale procedente – nel richiedere ai fini di ammissibilità della lista “Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale” un determinato numero di sottoscrizioni a sostegno della candidatura per il Consiglio comunale e per la carica di sindaco - avrebbe violato il secondo comma dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, secondo cui, con riferimento al procedimento preparatorio per la partecipazione delle liste di candidati alle elezioni comunali, “nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti”.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il riferimento alle risultanze dell’ultimo censimento ufficiale effettuato dall’ISTAT nel 2011 – che indicava in 1.041 gli abitanti del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna, di modo che sarebbe stato necessario presentare almeno 9 sottoscrizioni alla lista dei candidati – sarebbe coerente con quanto previsto dalle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature pubblicate dal Ministero dell’interno nel marzo 2022;
- il nuovo strumento del censimento permanente effettuato dall’ISTAT non costituirebbe una sorta di aggiornamento del pregresso censimento decennale ma uno strumento differente per modalità di rilevamento dei dati e scopo dell’indagine;
- la disciplina elettorale si fonderebbe su regole che necessitano di un’interpretazione rigorosa e oggettiva, e nel caso di specie l’amministrazione non avrebbe operato alcun comportamento suscettibile di ledere l’affidamento degli interessati, anche in considerazione della messa a disposizione preventiva delle citate Istruzioni ministeriali.
La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 maggio 2022.
Il ricorso è fondato, sulla base delle argomentazioni contenute nello scritto di parte ricorrente, a cui occorre soggiungere le considerazioni che seguono.
Dall’esame dell’art. 3, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012 – norma alla quale è stata data attuazione con il comma 227 dell’art. 1 della L. n. 205 del 2017 - emerge che il legislatore ha inteso sostituire il sistema del censimento decennale con il sistema del censimento annuale (o permanente) della popolazione.
Invero, la disposizione de qua affida all’ISTAT, nell’ambito delle funzioni sue proprie, la “realizzazione del censimento della popolazione”, con cadenza annuale, mentre non opera alcun collegamento o raccordo con la normativa precedente, che individuava sempre nell’ISTAT il soggetto deputato a validare i dati forniti dai singoli Comune in sede di censimento generale.
Invero, l’ultimo d.P.R., in data 6 novembre 2012, che ha determinato la popolazione legale della Repubblica - in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 e ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – richiama anch’esso l'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica» (Istat), che attribuisce all'Istat il compito di provvedere «all'esecuzione dei censimenti».
Dopo questo decreto non ve ne sono stati altri, e, ad ogni modo, la disposizione che continuerebbe ad affidare a questo strumento normativo la determinazione della popolazione legale, secondo quanto previsto dal comma 236 della L. n. 205 del 2017, stabilisce che tale determinazione dovrebbe avvenire “sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”.
E’ fondata dunque l’argomentazione secondo cui si tratta di sostituzione tra un sistema di censimento e un altro, pur tra di loro diversi per metodologia.
A fronte di tale lettura delle disposizioni vigenti in materia, che non pare lasciare spazio a diverse interpretazioni – come peraltro desumibile da quanto riportato sullo stesso sito ufficiale dell’ISTAT, sul quale è espressamente riportata la seguente frase: “A ottobre ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale (…)” – non rileva neppure la formulazione letterale dell’art. 50, comma 5 del d.l. n. 178 del 2010, norma non formalmente abrogata, secondo cui “la determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”, per un duplice ordine di motivi.
Da un lato, la disposizione citata è testualmente collegata allo specifico censimento indetto dal primo comma dello stesso art. 50 del d.l. n. 178 del 2010, e dunque la sua valenza precettiva deve intendersi esaurita con l’emanazione del decreto di determinazione della popolazione residente del 2012.
Dall’altro, a distanza di più di dieci anni dall’ultimo censimento “porta a porta” (ovvero quello del 2011) non vi è stata alcuna ulteriore attività volta a censire in via generale la popolazione, fatta eccezione per le rilevazioni operate dall’ISTAT e afferenti, per l’appunto, al censimento annuale, o permanente che dir si voglia.
Ne deriva che anche dal punto di vista fattuale è evidente, allo stato, che il censimento permanente non costituisce una modalità che si è andata ad aggiungere al censimento decennale, ma una rilevazione che ha valore legale in via sostitutiva, rispetto al pregresso svolgimento delle operazioni di censimento tout court.
D’altra parte, se così non fosse, ciò implicherebbe che il sistema dovrebbe restare ancorato anche per il futuro al dato del 2011 – quanto meno fino al prossimo decreto che recepisca i risultati di un nuovo censimento generale – con una inevitabile e inesorabile attenuazione dell’attualità e dell’attendibilità del dato afferente alla popolazione “legale”, e ciò quanto meno ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di presentazione delle liste elettorali.
Il Collegio ritiene pertanto che il riferimento contento negli artt. 2, comma 2 del d.P.R. n. 570 del 1960 e nell’art. 37, comma 4 del TUEL debba essere rivolto, all’attualità, ai dati ufficiali forniti da ISTAT tramite il suo censimento permanente.
Al riguardo, gli ultimi dati sono quelli conseguenti alla rilevazione del 2020 e forniscono una rappresentazione dell’entità della popolazione del Comune di interesse numericamente inferiore alle mille unità.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con ammissione della lista “Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale” alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Bartolomeo Val Cavargna (Co) del 12 giugno 2022, per quanto di ragione.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la peculiarità e novità della questione esaminata.