TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-19, n. 201914574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-19, n. 201914574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914574
Data del deposito : 19 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/201919/12/2019

N. 14574/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04958/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4958 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D L e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via M. Mercati, 51;

contro

Ministero della Giustizia e Commissione Esaminatrice del Concorso Bandito con D.D. del 21.4.2016, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-O-, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
-O-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensiva:

del provvedimento - non comunicato - con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D. 21.4.2016 a 500 posti di notaio, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale;

2) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:

del Decreto 15 febbraio 2019 del Ministro della Giustizia di approvazione della graduatoria del concorso per esame a 500 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2016;

3) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

del D.M. 29 maggio 2019 recante “Nomina notai e rispettive sedi in relazione al d.m. 15 febbraio 2019” e del successivo D.M. 3 giugno 2019 di rettifica di assegnazione sedi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Esaminatrice del Concorso Bandito con D.D. del 21.4.2016 nonché di -O-, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 novembre 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il dr. -O-, premesso di aver partecipato al concorso, per esame, a 500 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 21 aprile 2016, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti la sua mancata ammissione alla prova orale del concorso medesimo.

Esponendo di essere stato dichiarato “non idoneo” dalla Commissione dopo la lettura dell’ultimo dei tre elaborati su cui verteva la prova scritta (atto “mortis causa”), con una serie di censure, il ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.

“I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL D.LGS. N. 166/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11,

COMMA

7, DEL D.LGS. N. 166/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE;
IN PARTICOLARE TRAVISAMENTO, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA', CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONFUSIONE E PERPLESSITA', DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

VIOLAZIONE DELLA LEGGE

7

AGOSTO

1990 N. 241.”

Evidenziando che il giudizio di “non idoneità” era dipeso dal riscontro di due “gravi insufficienze”, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/06, nonché di altri errori “non autonomamente ostativi”, il dr. -O-lamentava la irragionevolezza e la incongruità dell'operato della Commissione, per ciascuna delle motivazione addotte, come riscontrate nella scheda di valutazione allegata al verbale della seduta di correzione, premettendo che la sua analisi era svolta secondo l’ambito consentito nella presente di legittimità.

In particolare, riguardo al riscontrato travisamento della traccia “…per aver interpretato il legato di trasferimento della quota sociale a favore di Mevio come legato di cosa in parte del legatario”, il ricorrente richiamava il punto della “traccia” che riguardava tale aspetto e, negando di avere dato luogo alla conclusione censurata dalla Commissione, ricostruiva l’interpretazione della stessa in relazione all’espressione “quota sociale”.

Riguardo all’ulteriore grave insufficienza, per incompletezza dell’atto consistita “…nel non aver previsto la regolamentazione dei diritti di sfruttamento del marchio e del divieto di concorrenza”, il ricorrente, relativamente allo sfruttamento del marchio, di nuovo richiamava la “traccia”, evidenziandone la sua interpretazione al fine di giustificare le sue conclusioni, conclusioni che peraltro rilevava comuni anche ad altri candidati dichiarati invece idonei, secondo brani estrapolati dai rispettivi elaborati come riportati.

In relazione al divieto di concorrenza, il ricorrente poneva in evidenza che, in mancanza di indicazioni nella “traccia”, nessun candidato aveva individuato l’attività protetta dal divieto in questione e anche per quanto concerneva l’individuazione del soggetto beneficiario del divieto di non concorrenza, a causa della mancanza di indicazioni, i candidati giudicati idonei avevano comunque adottato le soluzioni più disparate, a conferma del riconoscimento da parte della Commissione stessa della estrema genericità e lacunosità della “traccia” sul punto in esame e del fatto che tale circostanza non poteva rivolgersi a danno dei candidati, visto che erano possibili diverse conclusioni, che il ricorrente prospettava.

Il dr. -O-riteneva illegittima anche la valutazione ex comma 7 cit. riferita ai precedenti elaborati secondo il giudizio espresso nella relativa scheda, riguardo a quello di diritto commerciale per travisamento dei fatti operato dalla Commissione, e riguardo a quello di diritto civile per erroneità dei presupposti, secondo la ricostruzione che era operata in relazione ai passaggi descrittivi presenti nelle prove scritte in questione.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTI. 10 E 11 DEL D.LGS. N. 166/2006. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE;
IN PARTICOLARE ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA', CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONFUSIONE E PERPLESSITA', ARBITRARIETA'.

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