TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-12-28, n. 202101568
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2021
N. 01568/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2020, proposto da
Athena S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Morsoletto, Andrea Perotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Perotto in Schio, via Rompato 7;
contro
Comune di Schio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Poscoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in IA, San Polo 2988;
R.G. S.r.l. in Liquidazione, non costituita in giudizio;
nei confronti
Assicuratori dei Lloyd'S che hanno assunto il Rischio del Certificato n. 10446940a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alvise Bragadin, Laura Opilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alvise Bragadin in IA, Sest. Dorsoduro n. 3540;
Assicuratori dei Lloyd'S che hanno assunto il Rischio del Certificato n.Be000056913, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Hydra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Morsoletto, Andrea Perotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Perotto in Schio, via Rompato 7;
per la riassunzione
del giudizio n. 2949/2018 R.G. iscritto a ruolo innanzi al Tribunale Ordinario Civile di Vicenza attraverso atto di citazione notificato in data 23.04.2018 dalle società Athena s.r.l. in liq. ed R.G. s.r.l. in liq. nei confronti del Comune di Schio e con la chiamata in causa in garanzia degli assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto i rischi di cui alle polizze n. 10446940A e n. BE000056913, tutti come sopra generalizzati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Schio e degli Assicuratori dei Lloyd'S;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in disamina la società Athena srl in liquidazione ha riassunto il giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Vicenza ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione illegittima del fondo nella relativa titolarità, disposta dal Comune di Schio con decreto del 18.12.1998 mai seguito dall'emissione del decreto di esproprio.
La deducente ha, inoltre, chiesto la condanna della P.A. resistente alla restituzione del fondo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Schio, deducendo che a seguito dell’avvio della procedura espropriativa erano state avviate tra le parti trattative per l’acquisizione bonaria dei terreni in oggetto: l’acquisto, tuttavia, non si concludeva per colpa della ditta proprietaria, la quale non procedeva a liberare i beni dalle iscrizioni ipotecarie su di essi gravanti; l’Amministrazione, inoltre, deduce di non essere mai entrata nel possesso materiale del fondo, non avendo dato corso alla materiale apprensione dell’immobile, con la conseguenza che alla ricorrente potrebbe vedersi riconosciuta solo un’indennità per l’indisponibilità giuridica del bene.
Si osserva, ancora, che il bene sarebbe stato restituito con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 10 aprile 2014, e si eccepisce la prescrizione del credito a far data dalle singole annualità, a decorrere dal 27.01.1999 (data di redazione stato consistenza ed immissione in possesso) fino al 10 aprile 2014 (data di adozione della deliberazione di Giunta di restituzione dei beni).
Si sono altresì costituiti in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd’s, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito rispetto alla domanda di manleva, attesa la natura schiettamente privatistica della pretesa fatta valere; nel corso del giudizio è, inoltre, intervenuta la società Hydra srl, avendo acquisito la titolarità di tutti i crediti maturati in relazione all’occupazione abusiva del bene, nonché la titolarità dello stesso immobile.
Con la memoria ex art. 73 cpa, la società interveniente ha precisato che la domanda di risarcimento del danno sarebbe limitata al solo periodo di occupazione illegittima del fondo in oggetto ricompreso tra i cinque anni precedenti l’instaurazione del giudizio di A.T.P. e l’effettiva interruzione dell’occupazione abusiva; la società ha, inoltre, rappresentato che la “perdita di chances del 1999” sarebbe stata dedotta esclusivamente al fine di introdurre un mero criterio valutativo per la quantificazione del risarcimento oggetto della domanda giudiziale; infine, ha domandato che il Collegio faccia applicazione del disposto dell’art. 96, comma 3, cpc.
Con la memoria di replica, l’interveniente ha in seguito eccepito la nullità assoluta della costituzione in giudizio del Comune di Schio, in quanto l’atto di costituzione in giudizio risulterebbe privo di qualsiasi tipo di firma o sottoscrizione, tanto analogica quanto digitale, nonché la nullità della delibera giuntale di autorizzazione del Sindaco a costituirsi in giudizio, per carenza di firma e per mancata specifica indicazione in essa del presente giudizio; anche la procura alle liti depositata dal Comune di Schio sarebbe insanabilmente nulla in quanto difetterebbe sia l’apposizione della firma digitale, sia una valida attestazione di conformità secondo le regole del PAT.
All’udienza in data 11 novembre 2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in riassunzione che ha determinato l’introduzione del presente giudizio la società Athena in liquidazione ha chiesto la condanna del Comune di Schio al risarcimento del danno causato dall’illegittima occupazione del terreno nella relativa titolarità, mai interessato dall’adozione di un legittimo decreto di esproprio, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla restituzione del bene.
Nel corso del giudizio è intervenuta la società Hydra srl quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, precisando la domanda proposta nei termini riportati nella parte in fatto della presente decisione.
2. Preliminarmente, sulle eccezioni sollevate dalla società interveniente: diversamente da quanto sostenuto da quest’ultima, deve osservarsi che l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Schio risulta ritualmente sottoscritto; quanto poi alla procura ad litem , è sufficiente richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale non è necessario il rilascio di una nuova procura nell’ipotesi di tempestiva riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione, essendo sufficiente il richiamo alla procura originariamente conferita per l'instaurazione del giudizio dinanzi al primo giudice adìto, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza per il caso di riassunzione successiva a declinatoria di competenza ( cfr . Cons. St., Sez. IV, 17 dicembre 2015, nr. 28/2016); infine, quanto alla delibera di giunta del 26.11.2020 di autorizzazione del Sindaco alla costituzione in giudizio, deve osservarsi che l’atto, nelle sue premesse, contiene un esplicito riferimento al presente giudizio (“ Visto che la S.C. con ordinanza dd 23.06.2020 ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo e che la ricorrente Athena S.r.l. ha riassunto il procedimento avanti al Tar Veneto con ricorso notificato in data 04.11.2020; Ritenuto di costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'avvocato civico, Umberto Poscoliero e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Antonio Sartori in IA ”) e risulta debitamente sottoposto a pubblicazione: sebbene dalla copia prodotta in giudizio non è dato cogliere se l’atto sia stato sottoscritto in forma digitale, non può sussistere nessun serio dubbio relativamente al soggetto pubblico dal quale proviene.
3. E’, dunque, possibile procedere alla disamina del ricorso: occorre, in primo luogo, ripercorrere sinteticamente i fatti che hanno caratterizzato la vicenda in commento ( cfr . delibera di Giunta Comunale in data 10.04.2014, nr. 119/2014, doc. 13 della produzione dell’Amministrazione resistente):
- con comunicazione in data 18.12.1998 veniva notificato alla Sig.ra AE GA il decreto di occupazione di urgenza e l’avviso della data di redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni da occupare;
- in data 27.01.1999 aveva luogo detta immissione in possesso;
- in data 10.04.2021 il Comune deliberava di non dar corso all’acquisizione definitiva dei beni in oggetto “ visto che l’ente non era mai stato immesso nel possesso dell’area e quindi si era