TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-02-23, n. 201500329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-02-23, n. 201500329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500329
Data del deposito : 23 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00766/2012 REG.RIC.

N. 00329/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00766/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Vinci in Bari, Via De Rossi, 203;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l'annullamento

- del Decreto n. 289/N/2012 del 30 gennaio 2012, notificato il 10 marzo 2012, recante rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo reso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Divisione III;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o correlato a quello impugnato ancorché sconosciuto, con particolare riferimento ai pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero delle Finanze resi nella seduta n. 591/2008 del 9 ottobre 2008 e n. 282/2011 del 21 ottobre 2011;

nonché

- per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del relativo diritto all'equo indennizzo con infermità ascrivibili cumulativamente alla sesta categoria tabella A, max, e condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti A G e Isabella Piracci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, Ufficiale della Polizia di Stato, esponeva di aver presentato in data 24 luglio 2003 e 27 ottobre 2004 regolare istanza per il riconoscimento, come dipendenti da causa di servizio, di una serie di infermità, da cui risultava affetto e ritenute in parte (uncoartrosi cervicale con osteofitosi marginale e discopatie plurime;
ipertensione arteriosa) ascrivibili a categoria dalla competente Commissione medica ospedaliera di Bari, così come risulta dal modello AB n. 2350 del 28.11.2005, agli atti di causa. Sennonché, il comitato di verifica per le cause di servizio, non ritenendo sussistere alcun nesso causale tra le infermità lamentate ed il servizio prestato dal -OMISSIS- alle dipendenze dello Stato esprimeva parere negativo (cfr. verbale del 9 ottobre 2008).

Il ricorrente riferiva, inoltre, che il Ministero dell'Interno, con nota del 14 giugno 2011, aveva chiesto allo stesso Comitato di riesaminare il prefato parere, all’uopo trasmettendo un nuovo Rapporto informativo della Questura di Bari che, redatto su specifica istanza ministeriale del 27 dicembre 2010, dava atto in maniera puntuale dell'attività svolta dal -OMISSIS-, dei fattori di rischio specifici presenti nel servizio e dei servizi prestati, con particolare riguardo al decennio precedente la data di presentazione delle istanze de qua .

Anche su detta istanza di riesame il Comitato di verifica si esprimeva negativamente, ritenendo che dalle osservazioni presentate dall'interessato non fosse possibile rilevare elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio, anche “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

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