TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202419644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202419644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202419644
Data del deposito : 7 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2024

N. 19644/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16618/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16618 del 2023, proposto da
CONF.A.E.L. (Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati V C e S S, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. V C, in Roma, alla Via Angelo Emo, n. 144, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

- Presidenza della Repubblica;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL);
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12



nei confronti

- Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale (CONFINTESA) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaello Misasi, elettivamente domiciliata in Roma, al Corso d’Italia, n. 102, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Repubblica recante la data del 8 settembre 2023, comunicato in data 3 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla CONFAEL ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modifiche ed integrazioni, volto ad ottenere l’assegnazione di un posto nella categoria lavoratori dipendenti in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui, in particolare:

- la nota DICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2023, n. 12570;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2023, non conosciuta nel contenuto e mai comunicata;

- il decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 2023 con il quale il sig. Massimo Visconti, designato dalla Confederazione Confintesa per l’Autonomia Sindacale, è stato chiamato a far parte del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, per il quinquennio2023-2028, tra i ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e di CONFINTESA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Si duole la ricorrente di essere stata esclusa dall’elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, nominati in seno al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro per il quinquennio 2023-2028, nonostante l’affermata sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 4 della legge n. 936/1986 (e, segnatamente, il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all’ampiezza ed alla diffusione delle proprie strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla partecipazione effettiva alla formazione e stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ed alla composizione delle controversie individuali e collettive di lavoro).

Il ricorso dalla stessa CONFAEL proposto ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 veniva respinto, sul presupposto che “…in assenza di una prevalenza netta dei dati numerici in favore dell’una o dell’altra organizzazione sindacale, debbano essere valorizzati ulteriori elementi, tra i quali assume particolare rilievo la presenza della sola Confintesa nel comparto del pubblico impiego, come attestato dal Ministro per la pubblica amministrazione sulla scorta dei dati comparativi forniti dall’ARAN, dai quali risulta che Confael non ha un grado di rappresentatività che supera la soglia del 5%”.

2. Questi in sintesi i motivi di ricorso:

2.1) Violazione ed errata applicazione del criterio della “maggiore rappresentatività” in relazione all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni nonché all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.936 e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà anche sotto il profilo del difetto di istruttoria;

2.2) Violazione ed errata applicazione degli articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1986, n.936 e successive modifiche ed integrazioni in relazione alla definizione di “maggiore rappresentatività”. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà anche sotto il profilo del difetto di istruttoria;

2.3) Violazione ed errata applicazione del principio della comparazione del grado di rappresentatività tra le diverse organizzazioni sindacali nel settore lavoratori dipendenti. Violazione ed errata applicazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria.

3. In data 28 settembre 2023 le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio; ed hanno chiesto, con memoria successivamente depositata, l’estromissione dalla controversia, per carenza di legittimazione passiva, della Presidenza della Repubblica e del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

4. Si è inoltre costituita in giudizio, analiticamente controdeducendo ai rilevi formulati dalla parte ricorrente, CONFINTESA; la quale ha conclusivamente chiesto la reiezione del gravame.

5. Con ordinanza n. 9847 del 17 maggio 2024, la Sezione, ravvisando l’opportunità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ivi compresi i singoli soggetti nominati per effetto dei provvedimenti impugnati, ne ha autorizzato l’effettuazione a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del nominativo dei soggetti identificati, da parte ricorrente, quali controinteressati, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni “Amministrazione trasparente”.

Tale adempimento è stato posto in essere a cura della parte ricorrente, a ciò onerata.

6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6

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