TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-12, n. 202209560

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-12, n. 202209560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209560
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2022

N. 09560/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13280/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13280 del 2021, proposto da
Università degli Studi Guglielmo Marconi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P, P S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, viale Liegi, 32;



contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per L'Innovazione Tecnologica e La Transizione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante decreto autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio nella parte in cui definisce i nuovi indicatori di accreditamento dei corsi relativamente ai requisiti di docenza ed alla numerosità massima degli studenti;

del D.D. del Ministero del 22 novembre 2021, n. 2711;

dell'Allegato 1 alla Delibera dell'A.N.V.U.R. n. 166 del 29 luglio 2021 recante proposta di revisione del decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019;

del parere dell'ANVUR di cui alla delibera n. 241 dell'11 novembre 2021;

di tutti gli atti presupposti e connessi, ancorché non conosciuti o non ritualmente partecipati, ivi inclusi, ove occorrer possa, del D.M. 25 marzo 2 021, n. 289 (recante Linee generali d indirizzo della programmazione 2021 2023).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto, l’Università Telematica Guglielmo Marconi ha impugnato il d.m. n. 1154 del 14 ottobre 2021 emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, recante la disciplina di “autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”.

2. Per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, con il decreto impugnato il Ministero ha provveduto all’aggiornamento triennale dei criteri di accreditamento periodico dei corsi di studio, prevedendo standard maggiormente restrittivi rispetto a quanto stabilito dal precedente d.m. n. 6/2019.

Segnatamente, il precedente DM aveva previsto, per le sole telematiche, un moltiplicatore per il calcolo della numerosità massima di studenti da considerare ai fini del computo del numero minimo di docenti necessario per il rispetto dei requisiti di docenza, stabilendo altresì, per tutti gli atenei, che, in caso di superamento delle numerosità massime indicate nell’allegato D del medesimo decreto, il numero di docenti di riferimento - comprendente anche i docenti a contratto ex art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - e quello delle figure specialistiche aggiuntive, sarebbe stato incrementato in misura proporzionale al superamento delle soglie secondo un’apposita formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell’ambito dei docenti di riferimento.

Il nuovo decreto, oggetto del presente giudizio, adottato previa formulazione della proposta di revisione del DM 6/2019 da parte dell’ANVUR (con delibera n. 166 del 29 luglio 2021), ha invece eliminato il suddetto moltiplicatore e previsto, al contempo, un proporzionale aumento del numero dei professori a tempo indeterminato per il caso di superamento della numerosità massima degli studenti, “stravolgendo in maniera aberrante, senza che ciò fosse minimamente prevedibile, le regole di un sistema in base al quale le Università telematiche, ivi inclusa la ricorrente, avevano strutturato numerosi corsi di studio e conseguito l’accreditamento per la loro attivazione”.

3. L’impugnativa è affidata ai seguenti motivi:

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, co. 2-3, e 6, co. 2-4, e 9 del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, anche in relazione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. – Eccesso di potere per sviamento avendo 5 il Decreto introdotto criteri di accreditamento nuovi per corsi già accreditati a livello iniziale e periodico. – Eccesso di potere per sviamento stante la contrarietà delle misure alle finalità dell’accreditamento. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria non avendo il Ministero tenuto conto della «sostenibilità economico-finanziaria» delle misure e, comunque, avendo disatteso i risultati del monitoraggio. – Eccesso di per sviamento avendo introdotto misure discriminatorie ed afflittive per le sole università telematiche. – Ingiustizia manifesta”.

II) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, l 24 novembre 2002, n. 289 dell’art. 1, co. 148, l. 24 novembre 2006, n. 286 e art. 17, co. 3-4, l. 23 agosto 1988, n. 400. – Violazione art. 8, co. 2-bis, 9 del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19. - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria stante la mancata consultazione di Unimarconi. – Eccesso di potere per disparità di trattamento. – Eccesso 20 di potere per contraddittorietà. – Violazione artt. 33, 41 e 117 Cost. e 238 TFUE”.

4. Il Ministero si è costituito in giudizio resistendo al ricorso avversario, con deposito di relazioni difensive e documentazione del MUR e dell’ANVUR.

5. A seguito del rigetto dell’l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisone all’esito dell’udienza pubblica del 27 aprile 2022.

6. Tanto premesso in fatto, il ricorso non merita accoglimento.

7. Ad avviso del Collegio, giova preliminarmente effettuare una ricostruzione della normativa di riferimento.

L’istituzione delle università telematiche, quale la ricorrente, è stata consentita dall’art. 26, comma 5, della legge n. 289/2002, che, nel demandare ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, si limitava a stabilire che ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le università dovessero disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali ivi indicate.

Il successivo decreto interministeriale 17 aprile 2003 (cd. Stanca M), recante “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509”, all’art. 2, comma 2, ha espressamente qualificato gli atenei telematici come quelli deputati all’insegnamento a distanza che abbiano ottenuto l’accreditamento in virtù delle disposizioni contenute nel medesimo decreto. Ai sensi dell’art. 7 del predetto D.I., «il provvedimento di accreditamento […] abilita l’Università richiedente ad attivare i corsi di studio a distanza [e] autorizza l’Università stessa al rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali è stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509».

Sull’art. 26 sopra detto, è poi intervenuto il legislatore chiarendo all’art. 2, comma 148, d.l. n. 262/2006, come convertito, rubricato “Misure in materia di riscossione”, che «[p]er le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi