TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-02-24, n. 202301203
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 01203/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03266/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento
- del decreto di rifiuto del rilascio del rilascio del permesso di soggiorno , emesso dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione – Cat Cat. A12/2017/Imm/1^ Sez. Dinieghi /l v/501 del 22.12.2017, notificato al ricorrente il 30 maggio 2018, avente ad oggetto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno;
- di tutti gli atti a qualsiasi titolo ad esso preordinati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato il 24 luglio 2018 e depositato il 02 agosto 2018, il ricorrente- dedotto di essere da tempo presente sul territorio italiano - impugna il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con cui la questura di Napoli, ritenuta la sua pericolosità sociale in virtù di sentenza emessa dal Tribunale del capoluogo il 17 giugno 2014, ha respinto la sua richiesta (25 ottobre 2016) di rinnovo del permesso di soggiorno;
- a sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato plurime censure, sostanzialmente lamentando: la violazione della presunzione di innocenza (art. 27, Comma 2), in ragione della non definitività dell’accertamento penale dianzi richiamato, oggetto di impugnazione (primo motivo); l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale (secondo motivo) in ragione del mancato inoltro del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 (secondo motivo); la carente istruttoria da parte dell’Amministrazione (terzo motivo);
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (08 settembre 2018), successivamente depositando documenti (07 settembre 2018);
- con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 settembre 2018, questo