TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202200267
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2022
N. 00267/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio, n. 8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS- e notificato in data 07.02.2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- (doc. 1);
del provvedimento n. -OMISSIS- e notificato al ricorrente in pari data recante l’irrogazione della sanzione disciplinare di -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- (doc. 2);
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la consigliere Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS-, impugnava in via gerarchica il provvedimento n. -OMISSIS- col quale gli è stata impartita la sanzione disciplinare di -OMISSIS- “-OMISSIS-” per aver inoltrato, via “-OMISSIS-” a un -OMISSIS- estraneo all’Amministrazione d’appartenenza, la -OMISSIS- di una persona, -OMISSIS-, afferente ad una vicenda giudiziaria pendente, che a livello locale e nazionale era molto nota. -OMISSIS- è poi stata trasmessa dal destinatario ad altro soggetto operante nel settore della -OMISSIS-, il quale tentava di -OMISSIS-.
A tanto occorre aggiungere che in relazione al suddetto tentativo di -OMISSIS-, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano aveva avviato un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 684, 319 e 410 c.p. a carico di un-OMISSIS- operante nel settore della “-OMISSIS-” , che era venuto in possesso-OMISSIS- mediante una successione di “-OMISSIS-” intercorsa su “-OMISSIS-” fra diversi soggetti.
Nel corso delle relative indagini, era emerso che la -OMISSIS- era stata inoltrata, in data -OMISSIS-, al titolare della -OMISSIS- indagato, da un -OMISSIS-, che a sua volta l’aveva ricevuta dal ricorrente, il quale aveva -OMISSIS- al di fuori -OMISSIS-.
Vale aggiungere, che rileva altresì che:
- in data -OMISSIS- il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano ha chiesto l’archiviazione del sopra menzionato procedimento penale, informando il corpo militare di appartenenza del ricorrente, circa il comportamento tenuto dallo stesso “per gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso” ;
- in data 16 marzo 2021, lo stesso magistrato ha trasmesso al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano copia degli atti relativi alla suddetta vicenda penale per l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 528, comma 1, c.p.;
- il -OMISSIS-, in data 19 maggio 2021 provvedeva alla prescritta segnalazione dei fatti occorsi alla superiore gerarchia.
- in data 13 aprile 2021 il ricorrente informava il proprio Reparto di appartenenza che il Commissario del Governo aveva avviato nei suoi confronti il procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 528 c.p.;
- pervenuta in data 12 luglio 2021 la comunicazione dell’archiviazione del suddetto procedimento, il-OMISSIS- avviava il procedimento disciplinare a carico del ricorrente in data 23 luglio 2021.
Il procedimento disciplinare si è concluso con il provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale è stato irrogato al ricorrente la sanzione di -OMISSIS- “-OMISSIS-“ . Secondo la valutazione del -OMISSIS- la condotta del militare “… ha determinato, anche alla luce del ruolo di -OMISSIS- della suddetta articolazione operativa rivestito -OMISSIS- e a prescindere dall'esito dei procedimenti, penale e amministrativo, avviati dalle citate Autorità, una violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato [art. 751, comma 1, lett. a), nn. 3) del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che richiama l'art. 713 del medesimo Testa unico] nonché la -OMISSIS-[art. 751, comma 1, lett. a), nn. 6) del Testa unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che richiama, tra l'altro, l'art. 722 del medesimo Testa unico], provocando altresì una lesione al prestigio e all'immagine del Corpo”.
Con provvedimento n.-OMISSIS- è stato rigettato il ricorso gerarchico, presentato al Comando regionale della Guardia di Finanza.
Il rigetto del ricorso gerarchico, unitamente al provvedimento disciplinare è stato impugnato con il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione di legge (art. 1398 d. lgs. 66 del 2010). Eccesso di potere.
Violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Ritardo nell’irrogazione della sanzione disciplinare ;
2. Violazione di legge (artt. 1362, 1399 e 1400 D. Lgs. 66 del 2010).
Eccesso di potere. Macroscopico errore nel travisamento dei fatti. Assenza degli elementi costitutivi degli illeciti contestati. Mancata valutazione delle memorie difensive. Violazione artt. 24 e 97 Cost;
3 . Violazione di legge (artt. 1355 e 1362 del D. Lgs. 66 del 2010 e art. 751 del DPR 90 del 15 marzo 2010, n. 90). Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e abnormità. Violazione art. 97 Cost.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa – Comando Generale della Guardia di