TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2015-10-06, n. 201511406
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N. 11406/2015 REG.PROV.PRES.
N. 05811/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5811 del 2007, proposto da:
Consiglio Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso Maria Giuseppina Lo Iudice in Roma, Via Lovanio, 1;
contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;Regione Carabinieri Calabria, Ministero della Difesa;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione della valutazione per l'avanzamento al grado di appuntato per l'anno 2006 ai sensi art. 31 co. 6 d.lgs. 198/95
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt.35 e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 82 cod. proc. amm., che fissa il termine decadenziale di centottanta giorni dalla ricezione dell’avviso della segreteria per il deposito di nuova istanza di fissazione sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore;
Considerato che la comunicazione al ricorrente risulta avvenuta in data 24 ottobre 2014, come attestato dall’avviso di ricevimento;
Considerato che il termine previsto per la riproposizione della istanza di fissazione di udienza è trascorso infruttuosamente, per cui il ricorso è da ritenersi perento;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, cod. proc. amm., ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio;