TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2024-05-15, n. 202403149

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2024-05-15, n. 202403149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403149
Data del deposito : 15 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2024

N. 03149/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01833/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

del decreto prot. 140/2024 del 07.03.2024, notificato il 13.03.2024, con il quale la Questura di Caserta ha archiviato per inammissibilità l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato” avanzata dal ricorrente;

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, se comunque lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente, cittadino straniero, espone che: - è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Caserta, con scadenza il 26 marzo 2024 e di cui ha chiesto la conversione in permesso di lavoro subordinato;
- la Questura con decreto del 7 marzo 2024, notificato il 13 marzo 2024, ha ritenuto l’istanza di conversione inammissibile in quanto la legge 5 maggio 2023 n. 50, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 marzo 2023 n. 20, ha previsto “l'abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale… precedentemente consentita dall'art. 6 D.Igs. 286/98, comma 1 bis, lett. a)”, aggiungendo poi che il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 0050432 del 01.06.2023, ha specificato che per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023 continuava ad applicarsi la disciplina previgente.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art.7 del D.L. 20/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023), degli artt. 6 e 19 del D.Lgs. 286/1998, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, dell’art. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 41 e 52 Carta di Nizza;
violazione artt. 7, 10 bis, 21 octies legge n. 241/1990;
difetto di motivazione e di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2024 è stato dato avviso, come da verbale, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Il ricorso, come già rilevato in caso analogo con sentenza n. 2464 del 2024 di questa Sezione, è fondato e va accolto considerato che le conclusioni cui è pervenuta la Questura non tengono conto della apposita disciplina transitoria prevista dall’art. 7 del d.l. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2023, e in particolare del comma 3 che con riferimento ai permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità alla data di entrata in vigore della novella (6 maggio 2023) prevede che “ sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza ” e che “ Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.

Non è, inoltre, condivisibile la tesi secondo cui il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 sarebbe qualcosa di diverso e di non assimilabile al permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, infatti, “ Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga …”. Pertanto, atteso il riferimento ai presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 non può essere considerato qualcosa di diverso e di non assimilabile al permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998, sicché il regime transitorio di cui all’art. 7 comma 3 d.l. n. 20/2023 deve ritenersi applicabile ad entrambe le fattispecie (cfr., tra le altre, Tar Palermo, sent. n. 681 del 2024).

Ne deriva che i permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore della novella sono sottratti alle conseguenze della disposta abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis lett. a), del decreto legislativo n. 286 del 1998 e possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro, laddove ne sussistano i presupposti (in tale senso, cfr. tra le altre, Tar Palermo, sent. n. 681 del 2024 cit.;
Tar Milano, sent. n. 408 del 2024;
Tar Trieste, sent. n. 87 del 2024;
Tar Bologna, sent. n. 148 del 2024;
Tar Ancona, sent. n. 914 del 2023).

Nel caso di specie, il permesso di soggiorno per protezione speciale del ricorrente con scadenza il 26 marzo 2024 rientra nella previsione di cui all’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20 del 2023 e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro in presenza dei relativi presupposti.

Per quanto sopra esposto, il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure di carattere procedimentale, e per l’effetto il provvedimento impugnato va annullato.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità e novità della questione trattata.

Si ritiene infine di accogliere l’istanza del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato sussistendone i relativi presupposti. Conseguentemente va disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi