TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2024-05-15, n. 202403149
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2024
N. 03149/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01833/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
del decreto prot. 140/2024 del 07.03.2024, notificato il 13.03.2024, con il quale la Questura di Caserta ha archiviato per inammissibilità l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato” avanzata dal ricorrente;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, se comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente, cittadino straniero, espone che: - è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Caserta, con scadenza il 26 marzo 2024 e di cui ha chiesto la conversione in permesso di lavoro subordinato; - la Questura con decreto del 7 marzo 2024, notificato il 13 marzo 2024, ha ritenuto l’istanza di conversione inammissibile in quanto la legge 5 maggio 2023 n. 50, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 marzo 2023 n. 20, ha previsto “l'abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale… precedentemente consentita dall'art. 6 D.Igs. 286/98, comma 1 bis, lett. a)”, aggiungendo poi che il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 0050432 del 01.06.2023, ha specificato che per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023 continuava ad applicarsi la disciplina previgente.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione