TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-16, n. 202407468

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-16, n. 202407468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407468
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 07468/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06585/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6585 del 2017, proposto da G G, A M, L D F, F P, R B, P L, M L, P V, L C, M S, M M, S D T, G P P, M B, E Z, S R, A N, G M, G M, P D P, G C, E S, M L, M S, F L, D R, A R S, F C, M F, M M, A S, D P, A M, C S, S N, A M, A M, F R, A A, D C, Francesco Bartoli, Gianluca Morini, Vincenzo Santoro, Giacomo Corradino e Domenico Froio, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Taglialatela ed Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ispettorato Viminale, ad ottenere un buono pasto di 7,00 euro per l’ordinario turno di servizio nel quale sia ricompreso l’orario di pranzo o cena (impregiudicato il diritto al recupero di quelli non erogati a far data dall’entrata in vigore del D.P.R. 51/2009, con espressa interruzione della prescrizione, già interrotta per la maggior parte dei ricorrenti nell’ottobre 2016), con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive decorrenze.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono tutti appartenenti alla Polizia di Stato, perciò alle dipendenze del Ministero dell'interno, e prestano la loro attività a Roma presso l'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza “Viminale”. Hanno dedotto in ricorso che il detto ufficio non è fornito di mensa per i dipendenti e, per l’effetto, hanno ricordato di aver ricevuto dall’amministrazione un cd. “buono-vettovagliamento” o “buono-vitto” del valore di euro 4,65, che, tuttavia, non consentirebbe loro di fruire del pasto giornaliero, data l’esiguità della somma.

Hanno dunque dedotto di aver, per tale motivo, diffidato il Ministero di riconoscere loro il buono pasto “ordinario”, rideterminato in euro 7,00 per effetto del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, con conseguente riconoscimento della differenza dovuta sin dal giorno della predetta diffida inviata in data 12 ottobre 2016.

Essendo l'amministrazione rimasta inerte, gli esponenti hanno agito giudizialmente, chiedendo al TAR l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione del predetto buono pasto ordinario ovvero della pari rivalutazione del buono-vitto, con condanna altresì al pagamento delle differenze dovuta con riferimento ai buoni non goduti.

L'amministrazione si è costituita con memoria di stile.

Con ordinanza presidenziale n.5668 del 28 luglio 2023, è stato richiesto all'amministrazione di depositare una relazione dettagliata sulla vicenda in esame.

Con successiva ordinanza presidenziale n. 7452 del 25 novembre 2023, è stato ordinato al Ministero di depositare copia delle convenzioni relative al pasto sostitutivo in vigore, a decorrere dal 2011, con gli esercizi attigui all'area di ubicazione dell'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza "Roma Viminale". Detta ordinanza non è stata eseguita.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 19 gennaio 2024.

La domanda è fondata nei termini che appresso si espongono.

La questione controversa verte sull'accertamento del diritto dei ricorrenti all'incremento fino ad euro 7,00 dell'importo del buono pasto giornaliero, in luogo del buono vitto assegnato del valore di euro 4,65, e alla conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della differenza maturata dalla suddetta data.

Preliminarmente occorre richiamare le norme disciplinanti la materia e, in particolare, l'art. 1, lett. b), della Legge 18 maggio 1989, n. 203, recante disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia, che prevede: “…… il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali: …. b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
(….)”.

Il successivo art. 2, comma 1, prevede che “ 1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1, lettera a), b) e c), il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni” , consentendo quindi la stipula di convenzioni con altre Amministrazioni o Enti pubblici dello Stato che gestiscono una mensa nella sede per il proprio personale, ovvero alla stipula di convenzioni con esercizi privati.

Il dPR 16 marzo 1999, n. 254 recante “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”, all’art. 35, ha stabilito che: “ 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio, 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati. L'onere a carico dell'Amministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ”, ossia non superiore a euro 4,65.

Il comma 2 del predetto art. 35 ha poi previsto che “ Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000 ”, quindi in alternativa alla stipula di convenzioni con esercizi privati di ristorazione, l'Amministrazione può concedere un "buono pasto giornaliero" del medesimo valore, di euro 4.65.

Per la determinazione dell’importo del buono-pasto di cui al predetto articolo occorre far riferimento al d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, che ha rideterminato il valore del suddetto "buono pasto giornaliero" a far data dall'anno 2009, in euro 7,00 (art.7).

Deve poi osservarsi che, in base alla lettura e all’interpretazione letterale della normativa sopra richiamata, quando non sia possibile provvedere con le mense della P.S., l’utilizzo delle altre soluzioni - convenzione o buono pasto - è alternativo (cfr. Tar Lazio, sez. I, 4 giugno 2009, n. 5407);
pertanto i buoni vitto forniti ai dipendenti non corrispondono ai "buoni pasto giornalieri" di cui al comma 2 dell’art. 35 del d.P.R. 254/1999 e non sono perciò soggetti alla rideterminazione di cui all'art.7 del d.P.R. 51/2009.

Ed infatti il "buono pasto giornaliero" di cui al comma 2 dell'art. 35 del d.P.R. n. 254/1999 costituisce una forma sostituiva di vettovagliamento, alternativa al pasto erogato presso esercizi commerciali privati di ristorazione a seguito di convenzioni, di cui al comma 1 della medesima norma.

Per altro la stessa Amministrazione, con la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno n. 750. C.

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