TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2021-12-03, n. 202112506
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 12506/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10159/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10159 del 2021, proposto da
EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L., in proprio e nella qualità di designata capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con la GEMMO s.p.a., e GEMMO S.P.A., entrambe con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. F N che le rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Lucio Perone che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della determina prot. n. 15/5/SSD del 13/09/21, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il 14/09/21, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla Romano Costruzioni & C. s.r.l. della procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 162 c. 4 d.lgs. n. 50/2016 dall’Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale, per «l’affidamento congiunto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di un polo culturale e bibliotecario, tramite trasformazione di un edificio storico articolato su diversi corpi di fabbrica per uno sviluppo complessivo di 8.000 mq e soggetto a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sito nel Comune di Roma Capitale» - CIG: Z9F32137D1 – CUP: G88C16000410001,
e per il risarcimento integrale di tutti i danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14/10/21 e depositato il 19/10/21 la Edilerica Appalti e Costruzioni s.r.l. e la Gemmo s.p.a. hanno impugnato la determina prot. n. 15/5/SSD del 13/09/21, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il 14/09/21, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla Romano Costruzioni & C. s.r.l. della procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 162 c. 4 d.lgs. n. 50/2016 dall’Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale, per «l’affidamento congiunto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di un polo culturale e bibliotecario, tramite trasformazione di un edificio storico articolato su diversi corpi di fabbrica per uno sviluppo complessivo di 8.000 mq e soggetto a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sito nel Comune di Roma Capitale» - CIG: Z9F32137D1 – CUP: G88C16000410001, ed hanno chiesto il risarcimento integrale di tutti i danni.
L’Agenzia del demanio e la Romano Costruzioni & C. s.r.l., costituitesi in giudizio con comparse depositate rispettivamente il 21/10/21 e il 27/10/21, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23/11/21, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene di potere definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata; di tale possibile esito processuale è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., nel corso della camera di consiglio del 23/11/21, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Edilerica Appalti e Costruzioni s.r.l. e la Gemmo s.p.a. impugnano la determina prot. n. 15/5/SSD del 13/09/21, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il 14/09/21, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla Romano Costruzioni & C. s.r.l. della procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 162 c. 4 d.lgs. n. 50/2016 dall’Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale, per «l’affidamento congiunto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di un polo culturale e bibliotecario, tramite trasformazione di un edificio storico articolato su diversi corpi di fabbrica per uno sviluppo complessivo di 8.000 mq e soggetto a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sito nel Comune di Roma Capitale» - CIG: Z9F32137D1 – CUP: G88C16000410001, e chiedono il risarcimento integrale di tutti i danni.
Con la prima censura le ricorrenti prospettano i vizi di violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, imparzialità, trasparenza ed economicità, violazione e falsa applicazione dell’art. 163 d. lgs. n. 50/16 e del d.m. del 14/05/18, della lex specialis ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto due componenti del Gruppo di Lavoro indicato dalla Romano Costruzioni s.r.l. sarebbero privi del requisito del possesso del nulla osta sicurezza (NOS) o dell’abilitazione temporanea.
Il motivo è infondato.
Secondo la lettera di invito “ per i professionisti indicati come componenti del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 7.1. è necessario, ai fini dell'esecuzione del contratto, il possesso del nulla osta sicurezza (NOS) ovvero dell'abilitazione temporanea (AT) per la trattazione di informazioni con classifica "RISERVATISSIMO" o superiore, in corso di validità, rilasciati ai sensi del DPCM 5/2015 ”.
Dalla disposizione in esame emerge, pertanto, che il possesso del nulla osta sicurezza da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro non è un requisito richiesto, a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara ma solo per l’esecuzione del contratto e che, come tale, avrebbe potuto essere acquisito dagli interessati anche dopo l’aggiudicazione.
Con la seconda censura le ricorrenti prospettano l’esistenza dei vizi di violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, imparzialità e trasparenza e di eccesso di potere sotto vari profili in quanto la Cooprogetti, indicata dal raggruppamento controinteressato per l’esecuzione dei servizi di architettura e progettazione, non avrebbe dichiarato e dimostrato il requisito dei due servizi di punta nella categoria E.22; infatti, a seguito del soccorso istruttorio, la predetta società avrebbe integrato e sostituito il servizio non rispondente alle prescrizioni di gara con un altro servizio che, benchè astrattamente idoneo, non sarebbe stato spendibile quale requisito in quanto comprovato da un certificato rilasciato in epoca successiva non solo rispetto alla data di presentazione delle offerte, ma anche rispetto al termine ultimo che l’Agenzia del demanio avrebbe indicato per rispondere al soccorso istruttorio.
Il motivo è infondato.
Il paragrafo 7.2 lettera e.3) della lettera d’invito prevede, tra i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per l’espletamento dei servizi di architettura ed ingegneria, il possesso di “ servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data della lettera di invito, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima”; l’importo minimo dei lavori, per la categoria E22, era di euro 4.928.000,00 ed in relazione ad essi l’importo dei servizi “di punta” avrebbe dovuto essere pari ad euro 2.956.800,00.
Con nota del 29/07/21 l’Agenzia del demanio ha comunicato alla Romano Costruzioni s.r.l. che “ relativamente alla Cooprogetti Soc. Cooperativa, mandataria del costituendo RTP indicato quale progettista, dal DGUE e dal