TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2022-02-09, n. 202200078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2022-02-09, n. 202200078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200078
Data del deposito : 9 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2022

N. 01466/2021 REG.RIC.

N. 00078/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01466/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto della Prefettura di Taranto - Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. -OMISSIS-, emesso il 07 giugno 2021, notificato al ricorrente in data 26 luglio 2021, nella parte in cui respinge le domande di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d'armi a tassa ridotta;

nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui i pareri negativi espressi in data 18 dicembre 2020 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto e in data 17 novembre 2020 e 28 maggio 2021 dalla Questura di Taranto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;

Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione n. -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Trianni;


Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono assistite dal necessario fumus di fondatezza le principali censure formulate dal ricorrente incentrate sul difetto di adeguata motivazione dell’impugnato provvedimento prefettizio di reiezione delle domande di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d'armi a tassa ridotta, in considerazione del contrasto (di cui non si dà atto nel provvedimento impugnato) tra i “ pareri espressi al riguardo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto con la nota nr.-OMISSIS- in data 18.12.2020 e dalla Questura di Taranto con le note di -OMISSIS-in data 17.11.2020 e 28.05.2021 ”, ivi richiamati per relationem , dai quali emerge, da un lato (nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto del 18.12.2020), l’esplicita affermazione “ non sono emersi elementi ostativi per la concessione della licenza di polizia in argomento ” (pur venendo riportata, “ per completezza informativa ”, una pendenza penale a carico dell’odierno ricorrente) e, dall’altro lato (nelle note della Questura del 17/11/2020 e 28/05/2021), il mero riferimento ai due procedimenti penali pendenti a carico dell’odierno ricorrente che “ concorrono a far ritenere che il medesimo non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S., per ottenere il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e il relativo porto d’armi, almeno sino a quando non verrà concluso l’iter delle vicende di rilievo penale di cui si argomenta ”.

Rilevato, altresì, che i suddetti pareri sono stati depositati in giudizio dalla parte resistente solo in data 27/01/2022, dopo il reiterato ordine istruttorio disposto, con avvertimento ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.., da questa Sezione con la seconda ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-e che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce non ha depositato scritti difensivi, né è comparsa alla Camera di Consiglio dell’08/02/2022 per svolgere oralmente le proprie difese.

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare di parte ricorrente - allo stato - debba essere accolta per il rilevato difetto di adeguata motivazione del decreto prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..

Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora , il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dal ricorrente.

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