TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-27, n. 202102481

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-27, n. 202102481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102481
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2021

N. 02481/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00481/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2005, proposto da
Ditta individuale G M, in persona del titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati M I e G G, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dall’avvocato S G e poi dall'avvocato N G, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Catania, via Canfora, 135;

nei confronti

Ditta M S, rappresentato e difeso dapprima dagli avvocati A B e C G e poi dall'avvocato M S, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione

del bando di gara avente ad oggetto “ Lavori di costruzione di un cellario nell’area cimiteriale di Granatari dell’importo complessivo a base d’asta di € 313.592,28 ” con scadenza per la presentazione delle domande al 15 dicembre 2004;

del Verbale di pubblico incanto del 15 dicembre 2004, relativo all’appalto avente ad oggetto “ Lavori di costruzione di un cellario nell’area cimiteriale di Granatari dell’importo complessivo a base d’asta di € 313.592,28 ”, con il quale è stata dichiarata vincitrice la ditta Sindoni Massimo che aveva presentato un ribasso del 22,27% e non invero la ditta Giambò Michlangelo, che aveva presentato un ribasso del 22,31%;

della eventuale determinazione dirigenziale di cui non si conosce né numero né data con il quale sono stati approvati gli atti della commissione di gara ed aggiudicato l’appalto;

della nota dell’11 gennaio 2005 del Comune di Messina con la quale si conferma l’esclusione della ditta Giambò dalla procedura concorsuale;

e per la declaratoria

del diritto della ditta ricorrente a conseguire con il ribasso del 22,31% l’aggiudicazione del predetto appalto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e della ditta M S;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 14 giugno 2021 - tenutasi da remoto - il dott. G G A D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La parte ricorrente rappresenta che il Comune di Messina ha emanato pubblico incanto relativo ai lavori di costruzione di un cellario nell’area cimiteriale di Granatari dell’importo complessivo a base d’asta di € 313.592,28.

L’esponente evidenzia di aver presentato domanda di partecipazione alla gara indicando quale percentuale di ribasso la cifra del 22,31%, mentre la parte controinteressata ha proposto quale percentuale di ribasso quella del 22,27%.

Aggiunge la deducente che venivano complessivamente presentate 70 offerte e ne venivano dichiarate valide 69 (una veniva esclusa);
dunque, veniva escluso il 10% delle offerte di maggior ribasso (pari a 7) e di minor ribasso (pari a 7).

La media delle offerte rimaste veniva determinata nel 22,14% ( rectius 22,1404) e veniva quindi determinato lo scarto medio aritmetico dei ribassi che superavano la predetta media pari al 0,17% ( rectius 0,1715);
quindi, veniva individuata come cifra di ribasso la percentuale del (22,14%+0,17%) = 22,31% (rectius 2,1404%+0,1715%= 22,3119) e, quindi, aggiudicato l’appalto alla parte controinteressata che aveva offerto un ribasso del 22,27%.

Con ricorso notificato nelle date 14 e 15 febbraio 2005 e depositato in data 28 febbraio 2005 la ditta individuale G M ha proposto le domande in epigrafe.



1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Messina, chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e/o, comunque, infondato il ricorso.

Si è altresì costituita in giudizio la ditta M S chiedendo la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e, comunque, infondatezza del ricorso.



1.2. Con ordinanza 23 marzo 2005, n. 421 è stata respinta la domanda cautelare.

L’appello proposto dalla parte ricorrente avverso la richiamata pronuncia cautelare è stato respinto (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., ord. 14 giugno 2005, n. 545).



1.3. Con decreto 17 febbraio 2020, n. 589 è stato dichiarato perento il ricorso in epigrafe;
con successivo decreto 22 febbraio 2021, n. 466 è stato revocato il decreto di perenzione ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito.

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