TAR Salerno, sez. II, ordinanza collegiale 2015-06-29, n. 201501449
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N. 01449/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01696/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2014, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto in Salerno, via Santi Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Solofra, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria Tar;
per l'annullamento
della nota n. 8159/2014, con la quale il Comune di Solofra ha ritenuto inammissibile la SCIA n. 7072/2014, volta a sanare la viabilità di accesso e alcune opere di sistemazione esterna
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Solofra;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espone il sig. L G:
- di essere proprietario di un fabbricato sito alla via Consolazione del Comune di Solofra con destinazione industriale e artigianale, realizzato giusta c.e. in sanatoria nn. 90/1992 e 11779/1992, relative al fabbricato;c.e. n. 3416/1989, relativa alla cabina Enel;D.I.A. n 9300/2000, relativa al muro di intercapedine;
- che con nota n. 686/2014 il Comune gli comunicava l’avvio del procedimento repressivo di alcuni abusi ivi riscontrati;
- che, a seguito dei chiarimenti da lui forniti (in ordine alla legittimità di alcune opere e alla avvenuta demolizione di altre), con provvedimento n. 6902/2014 lo stesso Comune lo diffidava:
1. a ripristinare lo stato dei luoghi per quanto concerne la “ sistemazione esterna ” (punto 8 della comunicazione di avvio del procedimento n. 686/2014);
2. a pulire l’area (punti 1-5);
3. a sospendere i lavori relativi al “ cunettone in c.c.a. ” con retrostante muro di contenimento in c.c.a. (punto 7);
- che in data 28 aprile 2014 presentava S.C.I.A. n. 7072, per la “ avvenuta realizzazione di opere di pavimentazione esterna ”;
- che con l’impugnato provvedimento n. 8159 del 15 maggio 2014, il Comune di Solofra, in riscontro alla predetta S.C.I.A. n. 7072 del 28 aprile 2014, “ tendente a sanare l’avvenuta realizzazione di pavimentazione dell’area circostante manufatti abusivamente realizzati ”, la riteneva inammissibile, atteso che “ l’area interessata è inserita in zona E-agricola del vigente P.R.G. ” e che “ le pavimentazioni in questione riguardano sia le aree esterne che le aree occupate da manufatti da demolire ”, al contempo ribadendo quanto sancito con il provvedimento n. 6902/2014.
Con ricorso notificato il 14 luglio 2014 e depositato il 4 agosto successivo, il sig. L G domanda l’annullamento del provvedimento n. 8159/2014, per violazione di diverse norme di legge ed eccesso di potere (con particolare riferimento alla avvenuta realizzazione di mere opere di sistemazione esterna, per le quali non occorre titolo abilitativo e non è prevista la sanzione demolitoria;al difetto di motivazione;al travisamento dei fatti, anche in ordine alla avvenuta demolizione dei manufatti abusivi;alla compatibilità delle opere oggetto della S.C.I.A. con la destinazione agricola della zona, atteso il carattere pertinenziale dell’area rispetto all’opificio, regolarmente assentito;alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento n. 6902/2014, a seguito della presentazione della S.C.I.A. n. 7072/2014).
Resiste il Comune di Solofra, argomentando, in particolare, in ordine alla persistenza di alterazioni abusive dello stato dei luoghi, le quali escluderebbero che si tratti di attività edilizia libera.
Al riguardo, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione sullo stato attuale dei luoghi, dalla quale risulti se gli interventi di pavimentazione, per i quali è stata presentata la S.C.I.A., rivelino modificazioni sostanziali delle quote preesistenti, asseritamente dovute alla alterazione dei luoghi attraverso la realizzazione del “ cunettone in c.a.a. lungo circa m 40 situato verso il fronte sud, retrostante l’edificio di cui alla particella n. 137, con retrostante muro di contenimento in c.a.a. … situato a circa m 1,30 dal fabbricato, con altezza pari a m 1,80 circa” (punto 7 della nota n. 686/2014), in difformità da quanto previsto nella D.I.A. n. 9300/2000.
Alla verificazione provvederà il responsabile del Settore edilizia e urbanistica del Comune di Avellino, con facoltà di delega, entro il termine del 30 ottobre 2015, depositando la propria relazione entro il successivo 30 novembre 2015.
Quale anticipo sul compenso spettante al verificatore, viene fissato l’importo di euro 300, provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente e da corrispondersi prima dell’inizio delle attività.
Il Collegio rinvia la discussione del merito all’udienza del 28 aprile 2016.