TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-11-02, n. 201710950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-11-02, n. 201710950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710950
Data del deposito : 2 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2017

N. 10950/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12284/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12284 del 2016, proposto da:
R C, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e M F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Parioli, 180;



contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;



nei confronti di

A C non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai Corsi di. Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A. 2016/2017, pubblicata in data 4.10.2016 sul portale www.universitaly.it, relativa alle prove di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2016 - 2017, nonché di quella contenente le assegnazioni/prenotazioni ai corsi ed alle sedi indicate dagli studenti, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata in posizione non utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;

- dei verbali della Commissione del concorso;

- dei verbali e degli atti con i quali il MIUR ha individuato e/o redatto i quesiti della prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'A.A. 2016/2017;

- del D.M. del M.I.U.R. del 20 maggio 2016, n. 312, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2016/2017;

- del D.M. del M.I.U.R. del 30 giugno 2016, n. 546 recante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale A.A. 2016/2017';

- del D.M. del M.I.U.R. del 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato "costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/ 1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea";

- del par. 5 "prova di ammissione" dell'Allegato al D.R. dell'Università degli Studi di Salerno n. 3030 /2016 del 04 luglio 2016 recante "prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2016-17;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere ammessa - anche con riserva o in sovrannumero - al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia A.A. 2016 /2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. V B e uditi per le parti i difensori l'Avv. M. S e l'Avvocato dello Stato A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al test di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2016/2017, conseguendo il punteggio di 55,10.

Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge (art. 1 del d.m. del m.i.u.r. del 30.06.2016, n. 546, del d.m. del m.i.u.r. del 20.05.2016, n. 312, del d.m. del m.i.u.r. del 20.06.2016, n. 487, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria erroneità manifesta) - violazione dei principi della par condicio, dell’imparzialità, della trasparenza, del buon andamento della selezione e della riservatezza.

Il test d'ingresso alla facoltà di medicina sarebbe stato caratterizzato da errori commessi dal M.I.U.R., dalla Commissione esaminatrice e dal CINECA. Lo svolgimento delle prove di accesso alle facoltà di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2016/2017, è stato effettuato sulla base di un questionario di 60 domande, di cui almeno 29 sarebbero state estrapolate da alcuni manuali di preparazione al test in particolare "Artquiz", "Alphatest" e "Test Medicina Cattolica 2015% e da procedure già espletate per l'accesso ad università private.

Ciò sarebbe avvenuto in violazione del D.M. MIUR n. 312 del 20.05.2016 e dell’art. 2, comma 1, del successivo D.M. del MIUR del 30.06.2016 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria), secondo cui “La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande".

La medesima "comprovata esperienza in materia" è richiamata anche dall'art. 3 - comma 4 del Regolamento emanato con D.M. n. 48/2015, secondo cui la predisposizione dei quesiti "è affidata al Ministero che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio".

Tale circostanza avrebbe violato, da un lato, l'indispensabile carattere dell'originalità delle domande, dall'altro, i principi della par condicio , del buon andamento e della imparzialità della selezione.

Tali vizi avrebbero determinato una discriminazione fra i candidati che hanno sostenuto la prova, falsata a favore di coloro che hanno studiato su alcuni manuali;

2) violazione di legge (art. 1 d.m. del m.i.u.r. del 30.06.2016, n. 546, del d.m. del m.i.u.r. del 20.05.2016, n. 312, del d.m. del m.i.u.r. del 20.06.2016, n. 487, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - erroneità manifesta) - violazione dei principi della par condicio , dell’imparzialità, della trasparenza, del buon andamento della selezione e della riservatezza.

Con Decreto Ministeriale del 30.6.2016, n. 546, il Ministero avrebbe dovuto determinare le modalità ed i contenuti delle suddette prove, sulla base di una proposta di definizione delle stesse che avrebbe dovuto essere formulata da un apposito Tavolo, costituito con un ulteriore D.M. n. 487 del 20.06.2016 (richiamato nello stesso D.M. 546/2016).

Il Ministero, invece, avrebbe predisposto i quesiti delle prove prima della costituzione del Tavolo che avrebbe dovuto elaborare la proposta di definizione dei contenuti delle stesse (stante il consideratum del D.M. 312/2016), in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità.

L’impiego dei manuali di preparazione come "banche dati" da cui estrarre gli stessi quiz avrebbe leso la ricorrente, che non si sarebbe avvalsa dei suddetti manuali di preparazione;

3) violazione di legge (art. 1 d.m. del m.i.u.r. del 30.06.2016, n. 546, del d.m. del m.i.u.r. del 20.05.2016, n. 312, del d.m. del m.i.u.r. del 20.06.2016, n. 487 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - erroneità manifesta) - violazione dei principi della par condicio , dell’imparzialità, della trasparenza, del buon andamento della selezione e della riservatezza.

Il quesito n. 16 di logica sarebbe stato formulato in modo ambiguo. La sterilizzazione del quesito da parte del MIUR con l’attribuzione di 1,5

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