TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-06-24, n. 202107604

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-06-24, n. 202107604
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107604
Data del deposito : 24 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2021

N. 07604/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09516/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9516 del 2020, proposto da
A C, rappresentato e difeso dagli avvocati S G e F R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S G in Roma, via Monte di Fiore, 22;

contro

Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Procura Generale della Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Angelo C, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.P.R. del 19 ottobre 2020, con cui è stata approvata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che a sua volta ha approvato la delibera n. 265 del 15 ottobre 2020 del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti adottata nell'adunanza del 13 ottobre 2020, con cui è stato nominato Procuratore generale della Corte dei conti il dott. Angelo C, nonché di tutti i suddetti atti e di quelli ad essi stessi connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi i verbali delle sedute valutative e delle audizioni, nonché per il risarcimento del danno come da istanza in atti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei Conti, del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, della Procura Generale della Corte dei Conti e di Angelo C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa F P in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera n. 265 del 15 ottobre 2020, adottata a seguito dell’adunanza del 13 ottobre 2020, con cui il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha nominato il Procuratore generale della Corte dei conti.

Il ricorrente ha esposto che secondo quanto stabilito dall’interpello per la nomina a Procuratore generale, deliberato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nell’adunanza del 26 giugno 2020, per la nomina si sarebbero applicati i criteri previsti dall’art. 32, commi 1 e 3, della delibera n. 231 del 5 novembre 2019, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla delibera del 1° giugno 2020 n. 136.

Tale disposizione prevedeva, alla lett. a), un meccanismo predefinito per la valutazione dell’anzianità nel ruolo di Presidente (“1 punto per ogni anno e tanti dodicesimi di punto per quanti sono i mesi eccedenti un anno intero”) e, alla lettera b), un “punteggio discrezionale, da attribuire con giudizio motivato (…) sulla base di una valutazione di prevalenza della particolare attitudine alle funzioni da assegnare, desumibile dall'insieme delle doti culturali e dalla natura e varietà delle attività svolte, delle funzioni analoghe esercitate e degli incarichi ricoperti, nonché delle assegnazioni aggiuntive svolte e della partecipazione ai collegi delle Sezioni Riunite in qualità di estensore, le une e gli altri come risultanti dal fascicolo personale d'ufficio, dall'audizione dei candidati (…) dal documentato curriculum prodotto dall'interessato, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari per le valutazioni del Consiglio ed al quale vengono allegati tre provvedimenti ritenuti significativi dal candidato sulla qualità del lavoro svolto, dalle autorelazioni e dai dati di monitoraggio acquisiti dalla competente Commissione consiliare”.

Tale punteggio discrezionale sarebbe stato attribuito ai sensi dell’art. 18, comma 5, della delibera 52/CP/2019, cioè a scrutinio segreto.

All’interpello avevano partecipato il ricorrente, Presidente della Prima Sezione giurisdizionale Centrale di appello della Corte dei Conti, e il Presidente C, poi nominato, nella sua qualità di Presidente della Terza (e poi della Seconda) Sezione Centrale giurisdizionale d’appello.

Il ricorrente aveva prestato servizio per moltissimi anni in Procura (Generale e Regionale), occupandosi di giudizi di responsabilità, nelle sezioni di controllo (esemplificativamente ricoprendo la Presidenza della sez. controllo Regione Puglia), e nelle sezioni giurisdizionali (a titolo esemplificativo come Presidente della sez. Prima giurisdizionale Centrale), con notevole carico di lavoro, anche autoassegnato;
aveva partecipato, altresì, all’attività delle Sezioni riunite anche come relatore;
nel ruolo di anzianità il ricorrente superava il Pres. C di numerose posizioni.

Tutti i partecipanti alla procedura erano stati sentiti in audizione ma, contrariamente alle disposizioni regolatrici della materia, l’audizione era esperita per tutti i candidati due volte, la seconda in data 13 ottobre 2020, quando poi era stato nominato il Pres. C, cui, oltre al predeterminato punteggio sull’anzianità (punti 5,67), era assegnato il punteggio discrezionale di 13,50, in quanto ogni Commissario aveva attribuito allo stesso l’intero punteggio discrezionale di 1,50 di propria spettanza;
agli altri candidati non veniva assegnato alcun punteggio discrezionale.

La scelta era stata formalizzata con la successiva deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 265 del 15 ottobre 2020, con cui il dott. C era stato nominato Procuratore generale avendo “raggiunto un risultato complessivo superiore a quello riportato dagli altri candidati, ottenuto sommando il punteggio di anzianità con quello discrezionale”.

La deliberazione conteneva la motivazione della scelta esperita e illustrava le ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a scegliere il Pres. C.

Il ricorrente aveva formulato istanza di accesso, prendendo conoscenza degli atti della procedura, che ha impugnato per i seguenti motivi:

I - Falsa applicazione dell’art. 32, commi 1 e 3 della delibera n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019 nonché della delibera n. 74/CP/2014 - Violazione degli autolimiti posti dall’interpello del 26 giugno 2020 - Eccesso di potere per superficialità e contraddittorietà;
difetto di istruttoria, disparità di trattamento, perplessità e sviamento dell’azione amministrativa.

Il Consiglio di Presidenza aveva richiamato nell’interpello le previsioni di cui al succitato art. 32, commi 1 e 3, della del. n. 231/CP/2019, precisando altresì che il punteggio discrezionale sarebbe stato attribuito ai sensi dell’art. 18, comma 5, ma nel successivo provvedimento di nomina si era discostato da tali parametri, affermando che si doveva privilegiare il magistrato che avesse svolto significative funzioni all’interno sia della Procura generale sia delle Procure regionali, ritenendo necessaria un’approfondita conoscenza delle funzioni requirenti, così dando rilievo alla varietà delle funzioni svolte con un riguardo primario all’attività requirente.

La delibera avrebbe quindi assolutizzato un criterio di prevalenza non previsto, quanto meno in detti termini, né dalla delibera n. 231/CP/2019, né dall’interpello.

Non solo, ma tale valutazione sarebbe stata erroneamente effettuata in peius nei confronti dell’attuale ricorrente ed in melius nei confronti dell’attuale controinteressato.

Il Consiglio aveva rimarcato, al riguardo, che il Pres. C aveva “svolto le proprie funzioni non solo presso le Procure regionali - in specie con l’attivazione della neoistituita Procura regionale per la Calabria, con lo svolgimento delle funzioni di Procuratore regionale per la Toscana e di Vice procuratore generale presso la Procura Lazio per numerosi anni - ma in principal modo presso la stessa Procura generale per un lasso di tempo, oltre un decennio a tempo pieno e quattro anni in aggiuntiva, superiore agli altri candidati acquisendo, perciò, un’approfondita conoscenza delle funzioni requirenti, sia a livello periferico sia a livello generale e partecipando alla funzione di coordinamento presso il servizio coordinamento Procure regionali”;
in aggiunta, aveva “contribuito … in maniera considerevole alla stesura del Codice di giustizia contabile, in qualità di componente della Commissione ex art. 20, comma 4, della legge n. 124 del 2015” e cumulava “un’esperienza professionale anche nella funzione del controllo ex art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 in enti di elevata complessità”.

La valutazione avrebbe invece dovuto tenere conto anche delle doti culturali del candidato, della natura e varietà delle attività svolte, degli incarichi ricoperti (di cui si facevano due soli cenni in motivazione, recessivi dinanzi alle esperienze assimilabili dell’attuale ricorrente), nonché delle assegnazioni aggiuntive e, soprattutto, della partecipazione ai collegi delle Sezioni Riunite in qualità di estensore, mai prestata dal controinteressato.

In particolare il ricorrente aveva svolto funzioni requirenti dal 17.3.1987 al 29.2.1994, quale Consigliere con le funzioni di Vice Procuratore Generale, presso la Procura Generale, nel settore dei giudizi di responsabilità;
nelle more aveva avuto assegnazioni aggiuntive sia presso la Procura Regionale per il Lazio, sia presso la Procura Regionale per la Sardegna;
dall'1.3.1994 al 2.3.1995 era stato Vice Procuratore Generale presso la Procura Regionale per la Campania;
dal 3.3.1995 al 30.11.2002 aveva prestato servizio presso la Procura Regionale per il Lazio, quale Consigliere con funzioni di Vice Procuratore Generale;
dall'1.12.2002 al 23.9.2014 presso la Procura Regionale per l'Umbria, quale Consigliere con le funzioni semidirettive (oggi direttive) di Procuratore Regionale.

Il controinteressato aveva prestato servizio presso la Procura generale come referendario dal 1.6.87, permanendo presso la Procura Generale fino al 1997;
nelle more aveva avuto assegnazioni aggiuntive sia come primo Procuratore nella sezione Calabria sia come addetto alla Procura nella sezione Lazio, ricoprendo in detto periodo -per circa quattro anni- anche incarichi politici per il Comune di Roma, tanto che tale periodo avrebbe dovuto essere sottratto dal servizio ritenuto rilevante;
dal 1998 e fino al 2011 aveva ricoperto le funzioni di Vice procuratore presso la Sezione giurisdizionale del Lazio, ma anche da tale complessivo periodo avrebbero dovuto essere sottratte le annualità in fuori ruolo;
dal 25.7.2011 aveva svolto le funzioni di Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Toscana, fino al 15.12.2014 e, dunque, per circa tre anni e mezzo.

Non si comprenderebbe, poi, il rilievo assegnato all’esperienza nelle Procure regionali, presso le quali il controinteressato aveva prestato servizio per un periodo inferiore rispetto al ricorrente.

Né sarebbe giustificata l’affermazione secondo cui il Pres. C avrebbe acquisito una più “approfondita conoscenza delle funzioni requirenti … partecipando alla funzione di coordinamento presso il servizio coordinamento Procure regionali”, tenuto conto che è il Procuratore generale a coordinare l’attività dei procuratori regionali (ex art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi