TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-08-01, n. 202200215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-08-01, n. 202200215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200215
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2022

N. 00215/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00029/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2022, proposto da
-OMISSIS- della -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M D N e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, via Orazio, n. 49;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, A R, J S, L P e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

per l'annullamento

del decreto del direttore di ripartizione n. -OMISSIS-di rigetto della domanda di contributo n. -OMISSIS-per l'installazione di batterie di accumulo per impianti fotovoltaici connessi alla rete;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il 28.5.2021 la -OMISSIS- della -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, ha presentato all’Amministrazione provinciale la domanda di contributo per l’installazione di batterie di accumulo per impianti fotovoltaici connessi alla rete (docc. 1/a e 1/b della ricorrente).



1.1. La domanda era corredata del preventivo dettagliato dell’intervento, della scheda tecnica relativa alla batteria di accumulo per nuovi impianti fotovoltaici connessi alla rete, sottoscritta dal rappresentante legale della ditta installatrice, e, infine, della copia della carta d’identità della richiedente (docc. 2, 3 e 4 della ricorrente).



2. Dopo aver comunicato all’interessata la presa in carico della domanda (cui era stato attribuito il numero di protocollo -OMISSIS-), con successiva nota del 6.9.2021, l’Ufficio provinciale, competente a evadere la richiesta di contributo, ha invitato l’interessata ad apporre alla scheda tecnica della batteria la propria firma, assegnandole per l’incombente il termine di trenta giorni, “ a pena di decadenza ” (docc. 5 e 6 della ricorrente).



3. Con decreto del direttore di ripartizione n. -OMISSIS-, infine, non avendo l’interessata provveduto alla richiesta regolarizzazione, la domanda di contributo è stata rigettata. Alla richiedente è stata data comunicazione dell’intervenuto decreto di rigetto con nota dell’Ufficio provinciale del 2.11.2021 (doc. 7 della ricorrente).



4. Insorge contro il rigetto la -OMISSIS- della -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, che affida il ricorso a due motivi d’impugnazione.



4.1. Il primo s’appunta sul preteso vizio della motivazione. Lamenta in particolare la ricorrente che la comunicazione del rigetto fattale pervenire dall’Amministrazione non conterrebbe né l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all’impugnata determinazione, né a essa sarebbe stato accluso il decreto di rigetto. Sicché non sarebbe ricostruibile l’ iter logico seguito dall’Amministrazione nell’assumere la decisione in ordine alla domanda di contributo presentata dalla ricorrente.



4.2. Con la seconda doglianza - prospettata la sussistenza di un impedimento oggettivo che le avrebbe precluso la sottoscrizione della scheda tecnica nel termine assegnato dall’Amministrazione per l’incombente – la ricorrente contesta che l’omissione in parola possa comunque costituire valida ragione di rigetto. La provenienza della domanda e di tutti i documenti allegati, compresa la scheda tecnica in questione, dalla PEC della richiedente sarebbe sufficiente a rendere chiara, certa e inequivocabile la loro riferibilità alla ricorrente medesima. Del resto, consistendo la scheda tecnica in un allegato alla domanda di contributo, contenente i dati squisitamente tecnici della batteria di accumulo, la firma della ricorrente sarebbe anche superflua ai fini dell’attestazione in ordine alle caratteristiche tecniche dell’elemento, di competenza, invece, del tecnico abilitato che, infatti, ha provveduto ad appore la propria firma.



5. Si è costituita la Provincia, la quale resiste al ricorso, opponendo alla censura inerente al vizio della motivazione la sussistenza di sufficienti ragioni a sostegno del contestato rigetto della domanda di contributo. Emergerebbe chiaro dagli atti come quest’ultimo sia stato determinato dal fatto che l’interessata non ha corrisposto all’invito di firmare, nel termine assegnato a questo scopo, la scheda tecnica della batteria. La difesa provinciale invoca, ad ogni buon conto, l’art. 21- octies della L. n. 241/1990, a mente del quale il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non può essere annullato, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’Amministrazione, a fronte dell’inerzia dell’interessata, null’altro avrebbe potuto fare che rigettare la domanda, rimasta incompleta. Nessun vizio di forma o di procedimento potrebbe, dunque, inficiare il diniego, in quanto esito vincolato dell’inattività imputabile alla richiedente.

Sulla questione, dedotta con il secondo mezzo, inerente alla protestata superfluità della sottoscrizione richiesta a pena di decadenza, la Provincia, contestata la sussistenza di circostanze oggettivamente impeditive dell’adempimento, richiama l’art. 2, comma 1, lett. h), dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1093 del 29.12.2020, il quale prescrive appunto che il documento tecnico “ dev’essere sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico/dalla tecnica o dall’artigiano/dall’artigiana, ove richiesto dal tipo d’intervento previsto ”. Tanto basterebbe, a suo avviso, a sostenere il rigetto della domanda, non integrata con la sottoscrizione in parola.



6. Nella replica la ricorrente ha puntualizzato le proprie tesi anche in ragione delle difese spiegate dall’Amministrazione resistente e, infine, all’udienza del 6.7.2022, la causa è stata introitata per la decisione.

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