TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-02-20, n. 202301106
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 01106/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;
quanto al ricorso introduttivo:
per l’ottemperanza,
previa adozione di idonee misure cautelari,
alla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro, Previdenza ed Assistenza Obbligatoria;
nonché per la declaratoria di nullità della nota prot. m_pi.aoouspce.registro ufficiale.u.-OMISSIS-dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;
e per la declaratoria del diritto della ricorrente a essere assegnata, anche in soprannumero, con diritto di precedenza a una delle sedi richieste;
quanto ai motivi aggiunti:
per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro;
nonché per la declaratoria di nullità, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento prot. m_pi.aoouspce.registro ufficiale.u.-OMISSIS- dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta avente ad oggetto “ Richiesta di esecuzione dell’ordinanza del TAR Campania n. -OMISSIS- ”;
- della nota prot. m_pi.aoouspce.registro ufficiale.u.-OMISSIS-dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;
e per la declaratoria del diritto della ricorrente a essere assegnata, anche in soprannumero, con diritto di precedenza a una delle sedi richieste;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’azionata sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro, Previdenza ed Assistenza Obbligatoria ha affermato che “ l’art. 13 del CCNI mobilità per l’a.s. 2016-2017 al punto III ha riconosciuto [la] precedenza [all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità] al personale scolastico che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 21 [della legge n. 104 del 1992] richiamato dall’articolo 601 [del decreto legislativo n. 297 del 1994] , ma soltanto "nell’ambito di ciascuna delle quattro fasi" in cui sono state articolate le operazioni di mobilità (A provinciale, B, C e D interprovinciale).
Ciò non è stato foriero di conseguenze negative per coloro che, nell’ambito della mobilità interprovinciale che qui interessa, hanno potuto partecipare già alla fase B, ma ha invece concretamente danneggiato coloro che, come la ricorrente, non essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 per detta fase, hanno potuto partecipare soltanto a quelle successive.
Nell’ambito di queste ultime, infatti, sono stati assegnati i posti residui dopo l’assegnazione nelle fasi precedenti, il che ha comportato di fatto l’attribuzione dei posti richiesti dalla ricorrente a coloro che hanno potuto partecipare a queste ultime nonostante essi non avessero alcun titolo di precedenza o comunque una precedenza prioritaria rispetto a quella della medesima … Nel distinguere la mobilità in fasi consecutive, prevedendo che chi partecipa a quelle successive può scegliere solo i posti residui, e contestualmente delimitare l’operatività del diritto di precedenza di cui all’art. 601 all’interno delle singole fasi, l’articolo 13 ha disatteso tale regola.
Consentendo al personale che si trovava nelle condizioni per accedere alla fase B (assunti entro 2014-2015 e idonei delle graduatorie di merito del 2012) la possibilità di scegliere prima di tutti coloro che si trovavano nelle condizioni per accedere soltanto alla fase C (assunti durante le fasi B e C del piano straordinario di assunzione) la previsione collettiva ha infatti introdotto nella mobilità dell’a.s. 2016-2017 una vera e propria precedenza basata sulle vicende della relativa immissione in ruolo.
Consentendo a chi aveva i requisiti per la fase B di scegliere anche prima di chi, tra coloro che avevano i requisiti per la fase C, si trovava anche nelle condizioni previste dall’art. 601, però, l’art. 13 ha di fatto dato prevalenza alla precedenza basata sulle vicende di immissione in ruolo rispetto alla precedenza prevista dall’articolo 601 ” .
In conseguenza di ciò, lo stesso Tribunale ha dichiarato il diritto dell’odierna ricorrente “ alla scelta della sede, con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 21 della L. n. 104/1992 secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda per la mobilità dell’a.s. 2018/2019 ” e ha condannato il convenuto Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta, “ ad assegnare la ricorrente ad una delle sedi indicate nella domanda di mobilità ” dalla stessa presentata.
2. Con la nota prot. m_pi.aoouspce.registro ufficiale.u.-OMISSIS-, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, facendo seguito a tale sentenza, ha:
- “ rappresenta [to] , in via preliminare, che la domanda di mobilità interprovinciale della ricorrente, presentata per l’anno scolastico 2018/2019, per la classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche, è stata valutata dall’Ufficio Territoriale in cui la prof.ssa ha la titolarità, ovvero l’Ambito Territoriale di Verona, pertanto lo scrivente Ufficio non risulta competente ai fini della valutazione e l’eventuale attribuzione della precedenza ”;
- “ specifica [to] , inoltre, che, pur riconoscendo la precedenza, come disposto nella sentenza de qua, la docente non avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto, perché in questa provincia per l’anno scolastico 2018/2019 non è stato disposto nessun trasferimento interprovinciale per la classe A046 Scienze giuridico-economiche essendo classe di concorso in esubero ”;
- concluso che “ non sussistono le condizioni per disporre il trasferimento interprovinciale per la classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche in questa provincia ” e che “ pertanto, ai fini dell’esecuzione, l’ordinanza deve essere notificata agli altri ambiti territoriali secondo l’ordine di preferenza espresso dalla ricorrente nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2018-2019 ”.
3. Con il presente ricorso, l’interessata si duole – dunque – della mancata esatta esecuzione della pronuncia del Giudice del Lavoro.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, la Sezione ha disposto che il Ministero si rideterminasse in relazione alla domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, sulla base di quanto affermato nella sentenza n. -OMISSIS-, e in particolare alla luce del fatto che secondo il primo Giudice “ a fronte del documentato diritto alla precedenza della ricorrente nell’assegnazione delle sedi richieste in via prioritaria ”, l’Amministrazione non ha dimostrato (né può più farlo, essendosi consumata la fase di cognizione):
a) che dette sedi fossero state assegnate a docenti aventi diritto di precedenza rispetto alla ricorrente;
b) che i trasferimenti interprovinciali non siano stati impediti proprio dall’applicazione della sequenza prevista dal richiamato articolo 13, ritenuto violativo del diritto di precedenza di cui agli articoli 21 della legge n. 104 del 1992 e 601 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
5. Con provvedimento prot. m_pi.aoouspce.registro ufficiale.u.-OMISSIS-, avente a oggetto “ Richiesta di esecuzione dell’ordinanza del TAR Campania n. -OMISSIS- ”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta ha ribadito all’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli che “ la docente non matura comunque il diritto al trasferimento in questa Provincia, come già evidenziato nella nota di quest’Ufficio prot. n. -OMISSIS- ”, trasmettendo “ l’ordinanza del TAR Campania n. -OMISSIS- per le valutazioni di competenza, atteso che tra le preferenze espresse dalla docente rientrano anche alcuni ambiti della provincia di Napoli ”.
6. Con provvedimento prot. m_pi.aoouspna.registro ufficiale.u.-OMISSIS- di pari oggetto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli ha, a sua volta, rappresentato:
- di avere “ riesaminato la domanda di mobilità della -OMISSIS-relativa all’a. s. 2018/19, giungendo alla conclusione che la docente non matura comunque il diritto al trasferimento anche in questa Provincia ”, atteso che “ per quell’anno scolastico per la classe di concorso A046 fu decretato un unico movimento interprovinciale a beneficio di una docente con maggior punteggio e precedenza, ai sensi della L. 104/92 ”;
- che “ la docente -OMISSIS- nella domanda oggetto di contenzioso richiede il ricongiungimento per esigenze di famiglia nel comune di Caserta, dichiarando anche di usufruire della precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 per la provincia di Caserta e, pertanto, si ritiene che a parità di indisponibilità per la classe di concorso A046 in entrambi gli ambiti di Caserta e di Napoli, il dictum del G.A. debba essere eseguito assorbendo la docente in sovrannumero sull’organico
provinciale di Caserta ”.
7. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2023, la parte ricorrente ha dichiarato (come risulta dal verbale) di rinunciare all’istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti.
8. La parte ricorrente muove alle determinazioni assunte dall’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta la censura di nullità per violazione del giudicato;segnatamente, rileva che il provvedimento impugnato si fonda su argomenti che avrebbero dovuto essere sollevati nel giudizio che ha portato alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, o, al limite, in un eventuale appello alla stessa, mai proposto, non potendo trovare ingresso per la prima volta in questa sede di ottemperanza.
9. Il Collegio ritiene fondate le censure così formulate, atteso che nel perimetro del giudicato del Tribunale ordinario, in questa sede azionato, rientrano:
a) la competenza dell’Ambito di Caserta – destinatario della pronuncia di condanna – a soddisfare la domanda di mobilità interprovinciale della ricorrente, presentata per l’anno scolastico 2018-2019 per la classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche;
b) la titolarità, in capo alla ricorrente, del “ diritto … alla scelta della sede, con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 21 della L. n. 104/1992 secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda per la mobilità dell’a.s. 2018/2019 ”;
c) la mancata prova da parte dell’Amministrazione che le sedi oggetto della preferenza espressa siano state assegnate a docenti aventi diritto di precedenza rispetto alla ricorrente;
d) l’obbligo in capo all’Amministrazione convenuta, vale a dire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Caserta, di “ assegnare la ricorrente ad una delle sedi indicate nella domanda di mobilità ”.
Non possono, pertanto, trovare accesso in questa sede di ottemperanza le argomentazioni poste a sostegno della mancata assegnazione all’Ambito Territoriale di Caserta – inclusa l’indisponibilità di posti per la classe di concorso della ricorrente – che avrebbero piuttosto potuto costituire oggetto di valutazione nella precedente sede di merito (nella quale non sono state, invece, sollevate) e che oggi vorrebbero tardivamente contrastare il giudicato ivi formatosi.
10. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, in uno ai motivi aggiunti, dovendosi di conseguenza dichiarare:
a) la nullità, per violazione del giudicato, dei provvedimenti prot. m_pi.aoouspce.registro ufficiale.u.-OMISSIS-e prot. m_pi.aoouspce.registro ufficiale.u.-OMISSIS- dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;
b) l’obbligo per l’Ufficio scolastico regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta di assegnare la ricorrente ad una delle sedi richieste nella domanda di mobilità (secondo l’ordine di preferenza ivi indicato), anche in sovrannumero sull’organico (non avendo il Tribunale ordinario posto limiti all’accoglimento della domanda), nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
11. Il Collegio sin d’ora nomina Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile della Direzione generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata. Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in misura omnicomprensiva, che tiene conto della natura del contenzioso e del valore della lite;sono, in particolare, dovute in questa sede le somme relative a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza azionata (pubblicazione, esame, copia, notificazione e diffida), in quanto aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale;è fatto salvo, inoltre, il rimborso delle eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella suindicata liquidazione omnicomprensiva.