TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-10-24, n. 202202818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-10-24, n. 202202818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202818
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 02818/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01649/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore e da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- del provvedimento di decadenza AGEA dai contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite prot. n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, di rettifica del provvedimento di decadenza AGEA prot. n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Vista l’ordinanza cautelare del T.a.r. n. -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza del C.g.a.r.s. n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti (una azienda agricola e due persone fisiche, -OMISSIS-, socia-amministratrice della società e -OMISSIS-, socia fino al 14.02.2020) impugnano il provvedimento di decadenza dai contributi erogati e contestuale intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite prot. n. -OMISSIS-, emesso dall’AGEA nei loro confronti, con annesso divieto di percepire contributi fino all’acquisizione di certificazione antimafia liberatoria ovvero di altro provvedimento con effetti a questa equiparabili.

L’ente pubblico pone a fondamento del provvedimento impugnato l’interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottata dalla Prefettura di -OMISSIS- in data -OMISSIS- nei confronti dell’azienda agricola, di cui AGEA asserisce aver preso cognizione il 30.07.2021, procedendo, dunque, al recupero dei contributi non dovuti dal 2014 al 2021.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

a) Errore nell’indicazione dell’atto presupposto, eccesso di potere, falsità del presupposto, travisamento dei fatti.

L’informazione interdittiva antimafia sarebbe del -OMISSIS- (e non del -OMISSIS-) e, quindi, da quella successiva data discenderebbero gli effetti dell’interdittiva. Inoltre, il provvedimento indicherebbe erroneamente come socia una delle due persone fisiche ricorrenti (-OMISSIS-), la quale avrebbe ceduto la propria quota di partecipazione all’azienda ad un terzo (-OMISSIS-, attuale socia) sin dal 14.02.2020.

b) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 co. 2 d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere, falsità del presupposto, erronea valutazione dei fatti.

L’informazione antimafia alla base del provvedimento di decadenza avrebbe perso efficacia un anno dopo la sua emissione (il 17.03.2016), di talchè il fatto che il provvedimento di AGEA sarebbe intervenuto a distanza di tempo, in conseguenza della tardiva conoscenza dell’interdittiva da parte dell’ente pubblico, ne determinerebbe l’illegittimità.

c) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 co. 2 bis nonché degli artt. 90 e ss. del d.lgs. 159/2011, eccesso di potere, falsità del presupposto, difetto di istruttoria.

Il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione delle norme che disciplinano la modalità di acquisizione dell’informativa antimafia (attraverso la BNDA e non a seguito della ricognizione delle posizioni debitorie presenti nell’applicativo del SIAN in dotazione alle Regioni). Inoltre, la previa acquisizione della documentazione antimafia non sarebbe prevista per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

d) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/90.

L’AGEA avrebbe proceduto all’emissione del provvedimento gravato senza effettuare la prevista comunicazione di avvio del procedimento.

e) Eccesso di potere, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, motivazione insufficiente, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Il provvedimento impugnato involgerebbe un periodo di 7 anni, senza rendere conto delle ragioni che hanno indotto l’ente ad estendere gli effetti del recupero coattivo ad un periodo così ampio.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, al fine di quantificare correttamente gli obblighi di restituzione, bisognerebbe prendere a riferimento esclusivamente l’annualità in cui avrebbe avuto efficacia la misura di prevenzione antimafia.

2.- Con ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti impugnano – per le medesime ragioni sopra esposte – il provvedimento di AGEA del 13.10.2021 prot. -OMISSIS-, con il quale l’ente, pur aderendo alle prospettazioni di parte ricorrente con riferimento a quanto prospettato sub 1.a (con conseguente correzione al ribasso delle somme dovute ed estromissione della sig.ra -OMISSIS-dalla procedura di recupero), conferma le rimanenti statuizioni.

3.- Si costituiva l’amministrazione intimata, concludendo per la parziale improcedibilità del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.

4.- Con ordinanza n. -OMISSIS-, veniva accolta la domanda di sospensione interinale degli effetti del provvedimento, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione intimata.

5.- All’udienza del 20.10.2022, in vista della quale venivano prodotte memorie, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

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