TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-11-29, n. 202100407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-11-29, n. 202100407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100407
Data del deposito : 29 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2021

N. 00407/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00035/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comitato Tutela Salute e Ambiente di Oratino, in persona del legale rappresentante pro tempore , e altresì da A T, A T, G L e G T, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A G G e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Oratino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia regionale per la protezione ambientale Molise, Regione Molise e Ministero per i beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74;



nei confronti

Wind Tre s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’autorizzazione prot. n. 6767 del 19 dicembre 2019 rilasciata dal Comune di Oratino ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base, in uno con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, ivi compresi: il parere paesaggistico della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Oratino prot. n. 5547 del 23 ottobre 2019 e l’asserita autorizzazione paesaggistica n. 188 del 16 ottobre 2019, unitamente al proprio atto istruttorio del 6 giugno 2019 n. 188/19, il parere paesaggistico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise prot. n. 7969-P del 30 agosto 2019, e infine il parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise prot. n. 19132 del 17 dicembre 2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

delle determinazioni assunte dall’UTC del Comune di Oratino con nota prot. n. 1733 del 31 marzo 2020, in uno con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, ivi compresa la nota prot. n. 6694 del 17 dicembre 2019, la nota prot. n. 848 del 13 febbraio 2020 e il nuovo parere ARPAM comunicato con nota prot. n. 1166 del 2 marzo 2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oratino, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale Molise, della Regione Molise e del Ministero per i beni e le attività culturali, e altresì di Wind Tre s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comitato Tutela Salute e Ambiente di Oratino, unitamente ai cittadini residenti nel medesimo Comune indicati in epigrafe, hanno agito con il presente ricorso “ per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, dell’autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’istallazione di una stazione radio base ” rilasciata in favore di Wind 3 s.p.a., nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali come in epigrafe individuati, anche con atto di motivi aggiunti.

2. Le amministrazioni intimate e la controinteressata si sono costituite in giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

3. Con ordinanza n. 81 del 2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

4. All’udienza pubblica del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile, giusta l’eccezione della controinteressata, per carenza della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo ai soggetti ricorrenti.

5.1. Il Collegio deve in primo luogo rilevare il difetto di legittimazione attiva del Comitato Tutela Salute e Ambiente di Oratino.

Secondo principi giurisprudenziali e dottrinali consolidati, la legittimazione ad agire degli enti rappresentativi di interessi collettivi presuppone che questi possiedano il requisito della rappresentatività.

Tale requisito, secondo il costante orientamento

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