TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-11-29, n. 202100407
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Pubblicato il 29/11/2021
N. 00407/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comitato Tutela Salute e Ambiente di Oratino, in persona del legale rappresentante pro tempore , e altresì da A T, A T, G L e G T, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A G G e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oratino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia regionale per la protezione ambientale Molise, Regione Molise e Ministero per i beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74;
nei confronti
Wind Tre s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’autorizzazione prot. n. 6767 del 19 dicembre 2019 rilasciata dal Comune di Oratino ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base, in uno con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, ivi compresi: il parere paesaggistico della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Oratino prot. n. 5547 del 23 ottobre 2019 e l’asserita autorizzazione paesaggistica n. 188 del 16 ottobre 2019, unitamente al proprio atto istruttorio del 6 giugno 2019 n. 188/19, il parere paesaggistico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise prot. n. 7969-P del 30 agosto 2019, e infine il parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise prot. n. 19132 del 17 dicembre 2019;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
delle determinazioni assunte dall’UTC del Comune di Oratino con nota prot. n. 1733 del 31 marzo 2020, in uno con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, ivi compresa la nota prot. n. 6694 del 17 dicembre 2019, la nota prot. n. 848 del 13 febbraio 2020 e il nuovo parere ARPAM comunicato con nota prot. n. 1166 del 2 marzo 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oratino, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale Molise, della Regione Molise e del Ministero per i beni e le attività culturali, e altresì di Wind Tre s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comitato Tutela Salute e Ambiente di Oratino, unitamente ai cittadini residenti nel medesimo Comune indicati in epigrafe, hanno agito con il presente ricorso “ per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, dell’autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’istallazione di una stazione radio base ” rilasciata in favore di Wind 3 s.p.a., nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali come in epigrafe individuati, anche con atto di motivi aggiunti.
2. Le amministrazioni intimate e la controinteressata si sono costituite in giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza n. 81 del 2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
4. All’udienza pubblica del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile, giusta l’eccezione della controinteressata, per carenza della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo ai soggetti ricorrenti.
5.1. Il Collegio deve in primo luogo rilevare il difetto di legittimazione attiva del Comitato Tutela Salute e Ambiente di Oratino.
Secondo principi giurisprudenziali e dottrinali consolidati, la legittimazione ad agire degli enti rappresentativi di interessi collettivi presuppone che questi possiedano il requisito della rappresentatività.
Tale requisito, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, si correla specificamente alla stabilità dell’ente esponenziale, e pertanto alla non occasionalità dello stesso, e al suo effettivo radicamento nel territorio. In questi termini si è precisato in giurisprudenza che ai fini della “ legittimazione ad agire (…) occorre che l’attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell’impugnativa di singoli atti e provvedimenti ” (così T.A.R. Lombardia, sent. n.1607 del 2016;e cfr. pure T.A.R. Emilia - Romagna - Parma, n. 132 del 2019: “ In materia di legittimazione ad agire delle associazioni di diritto rappresentative di interessi esponenziali, i requisiti di ammissibilità processuale sono da individuarsi nella rappresentatività, nella stabilità e nella continuità dell'attività svolta, al momento della presentazione del ricorso, al fine di escludere la possibilità che venga creato un ente esponenziale senza rappresentatività e stabilità pregresse al solo fine di proporre ricorso giurisdizionale, in elusione della regola della personalità dell'interesse al ricorso ”;in termini analoghi si vedano infine T.A.R. Veneto, sent. n. 718 del 2015;Cons. St., sent. n. 4928 del 2014;T.A.R. Calabria, sent. n. 565 del 2013;T.A.R. Toscana, sent. n. 4892 del 2010), escludendosi, appunto, che ai fini dell’accesso all’impugnativa giurisdizionale possano reputarsi titolari di interessi collettivi anche enti strumentalmente costituiti solo in funzione dell’impugnativa di singoli e specifici atti.
La giurisprudenza, in coerenza con tale tradizionale impostazione, ha altresì chiarito che, “ Ai fini della legittimazione ad agire di un’associazione o di un comitato, non è sufficiente il mero scopo associativo o la finalità statutaria per differenziare l’interesse diffuso (Cons . Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2546;TAR Puglia, Lecce, sez. I, 26 marzo 2010, n. 866), specie quando, come nel caso in esame, il Comitato si è costituito non molto tempo prima della proposizione dell’impugnativa, con la conseguenza che, al momento del ricorso, il Comitato stesso non poteva reputarsi radicato nel territorio (TAR Toscana, sez. II, 1° aprile 2011, n. 567) ”(così: T.A.R. Toscana sent. n.1150 del 2014;cfr. pure T.A.R. Lazio - Roma, sez. n. 3051 del 2021, che richiede ai fini della legittimazione ad agire degli enti associativi esponenziali di interessi “ i caratteri della rappresentatività, del collegamento territoriale e della non occasionalità ”).
Ebbene, nello stesso testo del ricorso introduttivo si riconosce che il comitato in epigrafe si è costituito solo nella data del 24 novembre 2019 (ossia appena un paio di mesi prima della notifica del gravame), allorquando, cioè, alcuni cittadini di Oratino, essendo venuti a conoscenza dell’esistenza di un procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base, hanno deciso di costituire il comitato per tutelare il loro diritto alla salute e l’habitat del loro territorio.
L’incipit della narrativa del ricorso introduttivo, dunque, attesta in maniera inequivocabile la correlazione causale esistente tra la creazione del comitato (24 novembre 2019) e la conoscenza, da parte dei suoi membri, del procedimento promosso perché fosse assentita la realizzazione del nuovo impianto di telefonia mobile (procedimento culminato nel rilascio, in data 19 dicembre 2019, dell’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 in epigrafe).
L’assenza del requisito dell’adeguata rappresentatività del comitato ricorrente, già dimostrata da quanto precede, è infine confermata anche dal numero esiguo dei suoi partecipanti (16), che attesta anche per tale via l’assenza di un suo reale radicamento nel territorio (cfr. T.A.R. Toscana, n. 1150 del 2014, che ha ritenuto assente il requisito della rappresentatività in ragione del numero esiguo di componenti il comitato).