TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-30, n. 202313478
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 13478/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06629/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6629 del 2022, proposto da
Z s.e., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G d V, M P, L G e T T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. G d V in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento n. 30099/2022, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato firmato in data 31 marzo 2022 e notificato e conosciuto in data 1° aprile 2022, relativo al procedimento amministrativo PV 16/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) irrogava una sanzione pecuniaria per aver posto in essere un’azione qualificata come pubblicità parassitaria ( ambush marketing – vietato dall’art. 10, comma 2, lett. a), d.l. 11 marzo 2020, n. 16, conv. dalla l. 8 maggio 2020, n. 31) durante gli europei di calcio del 2021 (procedimento PV16).
1.1. In particolare, la condotta contestata concerneva un’affissione pubblicitaria di grandi dimensioni nella piazza di Roma ove era stato allestito il football village da parte dell’Uefa (ente organizzatore degli europei di calcio) raffigurante una maglietta calcistica bianca con il logo e la scritta Z circondato dalle 24 bandiere delle nazionali partecipanti alla competizione sportiva, corredata dalla scritta « chi sarà il vincitore? ».
2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
3. Le parti si scambiavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 5 luglio 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione delle doglianze spiegate con il ricorso.
4.1. Con il primo motivo viene lamentato un difetto di motivazione del provvedimento gravato, atteso che l’Agcm non avrebbe spiegato per quale ragione il collegamento tra l’evento e l’affissione disposta dalla ricorrente potesse indurre in errore il pubblico circa l’inclusione di Z tra gli sponsor dell’evento.
4.2. A mezzo della seconda doglianza si rappresenta l’inidoneità del cartellone ad indurre in errore il pubblico, attesa l’assenza di qualsivoglia collegamento con l’evento calcistico, avendo la ricorrente impiegato disegni e colori d’uso comune.
4.3. Tramite la terza censura viene evidenziato come il cartellone pubblicitario sarebbe comunque stato rimosso prima dell’inaugurazione del football village .
4.4. Per mezzo della quarta ragione di gravame si deduce la legittimità della campagna di sponsorizzazione poiché finalizzata ad un alto fine sociale, ossia l’inclusione delle minoranze d’orientamento sessuale.
4.5. Infine, con l’ultimo motivo, parte ricorrente si duole dell’eccessività dell’importo della sanzione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Tutti i motivi sono connessi tra loro da un punto di vista logico-giuridico, sicché possono essere trattati congiuntamente.