TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-05-23, n. 201606057
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Testo completo
N. 06057/2016 REG.PROV.COLL.
N. 16489/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16489 del 2014, proposto da:
F P, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge n. 205/2000, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Lazio, in Roma, Via Flaminia n. 189;
contro
Fondazione Enpam, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A P e V S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P, in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti n.10;
per l'annullamento
del provvedimento dell’E.N.P.A.M. del 14.11.2014 di diniego dell’accesso ai documenti amministrativi richiesti da parte del ricorrente F P con l’istanza del 23.6.2014, come successivamente integrata con le istanze dell’11.7.2014 e 20.7.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione E.N.P.A.M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso in trattazione il ricorrente, dott. F P, ha impugnato il provvedimento dell’E.N.P.A.M. del 14.11.2014 di diniego dell’accesso ai documenti amministrativi richiesti da parte del medesimo con l’istanza del 23.6.2014, come successivamente integrata con le istanze dell’11.7.2014 e 20.7.2014.
Con le predette istanze il ricorrente aveva richiesto l’esibizione e l’estrazione di copia conforme della seguente documentazione:
- con l’istanza del 23.6.2014:
-- la prima relazione annuale dell’Organismo di vigilanza per il periodo 1.6.2008-3.5.2009;
-- la lettera del 17.6.2009 dell’Organismo di vigilanza indirizzata al Presidente dell’E.N.P.A.M.;
-- la relazione del Direttore del Dipartimento immobiliare del 26.2.2009;
-- eventuale altra documentazione presentata dai dirigenti del Servizio investimenti e gestione finanziaria e del Dipartimento immobiliare nei colloqui con i membri dell’Organismo di vigilanza;
-- i documenti che comprovano l’affermazione del Collegio sindacale che risulta essere stata effettuata una valutazione tramite consulenti esterni;
-- la proposta di vendita di quote F.I.P. presentata dalla S.O.P.A.F. e lettera del Dipartimento Patrimonio Immobiliare di incarico alla R.E.A.G. di esecuzione delle due due diligence sul Fondo Fip di cui alla delibera n. 69 del 2008;
- con l’istanza dell’11.7.2014:
-- la delibera di acquisto del titolo Irish Life dell’anno 2001;
-- il term sheet e il final terms originali del titolo Irish Life del 2001;
-- il documento fiscale attestante il pagamento da parte dell’E.N.P.A.M. della due diligence effettuata dalla R.E.A.G. sul fondo F.I.P., come da richiesta del Dipartimento del patrimonio immobiliare, riportata nella delibera di acquisto;
- con l’istanza del 20.7.2014:
-- il resoconto della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.M. del 18.4.2011, per la parte riguardante il titolo Irish Life;
-- la delibera presidenziale d'urgenza che ha stabilito la vendita del titolo e resoconto della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.M. del 29.7.2011, per la parte riguardante il titolo Irish Life;
-- i resoconti di altre eventuali sedute del Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.M. che hanno
riguardato la modalità di vendita il titolo Irish Life;
-- i documenti che evidenziano e quantificano l'elevato costo di una eventuale causa legale nei confronti di Irish Life;
-- i documenti riguardanti l'attività dell'Ufficio E.N.P.A.M. proposto alla ricerca di acquirenti per il
titolo Irish Life, comprendenti e inerenti tutte le fasi del beauty contest in cui sono state chieste e poi valutate offerte di acquisto del titolo Irish Life;
-- i documenti relativi alla vendita del titolo Irish Life;
-- i documenti relativi alle rilevazioni del prezzo del titolo Irish life dall’1.9.2008 fino alla vendita (come riportato esistenti dal Collegio Sindacale) e gli eventuali specifici report riguardanti le oscillazioni/alterazioni del prezzo;
-- i testi dei verbali e le carte di lavoro del Collegio Sindacale dell’E.N.P.A.M. che hanno riguardato le tre denunce di cui all’articolo 2408 c.c. relative alla vendita del titolo Irish Life (anno 2012);
-- il Manuale delle procedure in materia di Asset Allocation, Investimenti e Disinvestimenti 2013, l'attuale procedura prevista per la vendita di titoli oggetto di Tender Offer & Proposal e le eventuali
precedenti versioni nello stesso manuale o in altri simili;
-- il Manuale delle procedure in materia di Asset Allocation, Investimenti e Disinvestimenti 2013, l'attuale procedura prevista per il monitoraggio titoli distressed (vicini al default) e le eventuali precedenti versioni nello stesso manuale o in altri simili.
Il ricorrente premette, in punto di fatto, che:
- in data 22.6.2014 ha inviato istanza di accesso agli atti alla Fondazione E.N.P.A.M., chiedendo la documentazione relativa a due operazioni finanziarie, ossia la vendita del titolo Irish Life e l’acquisto di quote del fondo FIP, per valutare l'eventualità di ricorrere nelle opportune sedi legali a tutela dell'entità della sua futura pensione e per salvaguardare l'integrità del patrimonio dell’E.N.P.A.M.;
- la vendita da parte della Fondazione E.N.P.A.M. del titolo Irish Life nel 2011, prima della sua naturale scadenza, avrebbe determinato una perdita patrimoniale di circa 14 milioni di euro, mentre chi ha acquistato il titolo, avrebbe guadagnato in soli 30 giorni circa 7,5 milioni di euro;
- sull'acquisto di quote del Fondo F.I.P. indaga la Procura della Repubblica di Milano che scrive che le operazioni di acquisto sono state “del tutto anti-economiche per questi enti, considerato che hanno consentito un margine di profitto elevato alle società degli indagati, privo di qualsiasi giustificazioni, sulla base di una triangolazione di cui non si comprendono le ragioni negoziali.”, ipotizzando un danno patrimoniale per la Fondazione E.N.P.A.M., di circa 16 milioni di euro (come risulterebbe da “Il Sole 24 Ore Radiocorr. 09/05/2014”);
- dal 2008 lo stesso ha inviato esposti e denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. al Collegio Sindacale dell’E.N.P.A.M. relativi agli investimenti finanziari dell’ente, chiedendo sempre di valutare e confermare l'adeguatezza dell' assetto organizzativo deputato agli investimenti finanziari e immobiliari e l'adempimento da parte del Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.M. di tutte le cautele e verifiche preventive normalmente richieste, in base agli investimenti finanziari da decidere;
- alle predette denunce il Collegio Sindacale dell’E.N.P.A.M. ha sempre risposto confermando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e delle modalità decisionali del Consiglio di Amministrazione;
- quindi, nel 2012, il ricorrente ha inviato al Collegio Sindacale dell’E.N.P.A.M. tre denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. relative alla vendita del titolo Irish Life;
- il Collegio Sindacale dell’E.N.P.A.M., nelle sue risposte a tali ultime denunce, ha evidenziato che la procedura che ha portato alla decisione di vendita ha dimostrato carenze a livello organizzativo, sulle cause delle quali non sono state date chiare spiegazioni, anzi le stesse risposte del Collegio Sindacale mostrerebbero ulteriori incongruenze e si rivelerebbero anche contraddittorie;
- le indicate risposte confermerebbero, invece, le risultanze del rapporto 2009 dell’Organismo di Vigilanza dell’E.N.P.A.M., che aveva evidenziato la parziale applicazione delle corrette procedure di investimento mobiliare e immobiliare, indicando specifici criteri da adottare, come rilevato dal Comitato di Controllo Interno dell’E.N.P.A.M. e anche dalla Corte dei Conti;
- formatosi il silenzio-rigetto, in data 19.8.2014, ha adito la Commissione per l'accesso, la quale, in data 2.10.2014, ha accolto il ricorso e ha, quindi, invitato la Fondazione E.N.P.A.M. a riesaminare l'istanza di accesso;
- infine, in data 14.11.2014, il Direttore generale della Fondazione E.N.P.A.M. ha emesso il provvedimento confermativo motivato del diniego di accesso.
In punto di diritto ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di diniego all’accesso impugnato per i seguenti motivi di censura:
1 - Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e difetto di motivazione in quanto:
- il patrimonio dell’E.N.P.A.M., il quale è formato dai contributi obbligatori degli iscritti, è la garanzia per le loro pensioni e la sua oculata gestione può essere fonte di migliori o peggiori erogazioni pensionistiche;
-- il provvedimento confermativo motivato emesso dalla Fondazione E.N.P.A.M. sembra riproporre esattamente le tesi della memoria presentata alla Commissione, e da questa valutate prive di pregio - essendo stato ritenuto che “ la circostanza che il ricorrente, in quanto odontoiatra, sia iscritto all' E.N.P.A.M. e alimenti il patrimonio dell' Ente previdenziale in questione mediante contribuzione obbligatoria, fonda la sua legittimazione ad accedere alla documentazione richiesta ”, “ in considerazione del suo interesse giuridicamente rilevante ad assicurarsi che la gestione del patrimonio sia tale da assicurare l'adempimento dell'obbligo di corresponsione del