TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-09-14, n. 201704675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-09-14, n. 201704675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704675
Data del deposito : 14 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2017

N. 05812/2017 REG.RIC.

N. 04675/2017 REG.PROV.CAU.

N. 05812/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5812 del 2017, proposto da:


V V, rappresentato e difeso dagli Avvocati A R T e M L, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 5;


contro

la Questura di Roma ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Questore della Provincia di Roma del 17.2.2017, notificato il 27.3.2017, recante rigetto dell’istanza di rilascio autorizzazione di porto di pistola per difesa personale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che non risulta provata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla mancata sospensione del provvedimento impugnato, essendo allegate generiche esigenze di difesa;

Ritenuto:

che, pertanto, la presente domanda cautelare debba essere respinta;

che le spese della presente fase cautelare seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

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