TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-06-18, n. 202000643

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-06-18, n. 202000643
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000643
Data del deposito : 18 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2020

N. 00643/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01072/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;



contro

Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F T, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;



per l'annullamento

- del provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, notificato in data 08.05.2013, con il quale il Comune di Gallipoli - Area delle Politiche Territoriali ed Infrastrutturali - ha comunicato al ricorrente che " ai sensi e per gli effetti del comma III dell'art. 31 del DPR n. 380/2001 la SV non ha provveduto ad eseguire la demolizione delle opere abusive di cui all'ordinanza in oggetto per i fabbricati ricadenti sull'area in catasto terreni del Comune di Gallipoli al -OMISSIS- " e che " il presente accertamento ai sensi del IV comma del citato articolo 31, costituisce titolo, a notifica avvenuta, per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari' dell'area di sedime dei fabbricati abusivi e della pertinenza nei limiti di legge in favore del Comune di Gallipoli ..del -OMISSIS- ".

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare del verbale di accertamento dell'inottemperanza ove esistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 la dott.ssa A A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, notificato in data 08.05.2013, con il quale il Comune di Gallipoli ha accertato, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 31 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ( rectius del 9 gennaio 2006 n. 56) per il fabbricato adibito a civile abitazione a P.T. di mq. 96,12 ricadente sull'area in catasto terreni del Comune di Gallipoli al foglio 9 particella 5 e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del predetto fabbricato abusivo, dell’area di sedime e della pertinenza urbanistica nei limiti di legge, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed, in particolare, il verbale di accertamento dell'inottemperanza (ove esistente).

A sostegno del gravame interposto, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria; nonché gli stessi motivi già formulati a carico dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- impugnata innanzi a questo T.A.R. con il ricorso iscritto al n. -OMISSIS- R.G., per l’ipotesi in cui “ volesse ritenersi che, solo per errore materiale non è stata indicata correttamente l'ordinanza di demolizione ”.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come sopra riportato.

Il 03/10/2019, si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, chiedendo il rigetto dell'avversato ricorso in quanto inammissibile e improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto.

Il 27/04/2020, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Alla pubblica udienza del 28/05/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.

2.1. - Con l’unico pluriarticolato motivo di gravame formulato in via principale (“ Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria ”), parte ricorrente lamenta, anzitutto, che: « Il presupposto richiesto dall'art. 31 DPR 380/01 per procedere alla immissione in possesso dell'immobile da parte del Comune è quindi l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Nel caso di specie invece il Comune non ha provveduto ad accertare l'asserita inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- in quanto nel provvedimento impugnato è richiamata la sola ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- che, come esposto in fatto:

- è divenuta inefficace per effetto delle domande di condono edilizio proposte dal ricorrente innanzi al medesimo ente il 26/11/04 e il 09/12/2004;

- e la cui inefficacia è stata accertata da codesto On.le Tar con sentenza -OMISSIS-con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso n. -OMISSIS- R.G. proposto avverso l'ordinanza di demolizione -OMISSIS-considerato che "il provvedimento impugnato perde efficacia, dovendo essere sostituito, a seguito della domanda di condono, da concessione in sanatoria o da nuovo provvedimento

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