TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-06-18, n. 202000643

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-06-18, n. 202000643
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000643
Data del deposito : 18 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2020

N. 00643/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01072/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F T, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;

per l'annullamento

- del provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, notificato in data 08.05.2013, con il quale il Comune di Gallipoli - Area delle Politiche Territoriali ed Infrastrutturali - ha comunicato al ricorrente che " ai sensi e per gli effetti del comma III dell'art. 31 del DPR n. 380/2001 la SV non ha provveduto ad eseguire la demolizione delle opere abusive di cui all'ordinanza in oggetto per i fabbricati ricadenti sull'area in catasto terreni del Comune di Gallipoli al -OMISSIS- " e che " il presente accertamento ai sensi del IV comma del citato articolo 31, costituisce titolo, a notifica avvenuta, per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari' dell'area di sedime dei fabbricati abusivi e della pertinenza nei limiti di legge in favore del Comune di Gallipoli ..del -OMISSIS- ".

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare del verbale di accertamento dell'inottemperanza ove esistente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 la dott.ssa A A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, notificato in data 08.05.2013, con il quale il Comune di Gallipoli ha accertato, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 31 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ( rectius del 9 gennaio 2006 n. 56) per il fabbricato adibito a civile abitazione a P.T. di mq. 96,12 ricadente sull'area in catasto terreni del Comune di Gallipoli al foglio 9 particella 5 e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del predetto fabbricato abusivo, dell’area di sedime e della pertinenza urbanistica nei limiti di legge, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed, in particolare, il verbale di accertamento dell'inottemperanza (ove esistente).

A sostegno del gravame interposto, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria;
nonché gli stessi motivi già formulati a carico dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- impugnata innanzi a questo T.A.R. con il ricorso iscritto al n. -OMISSIS- R.G., per l’ipotesi in cui “ volesse ritenersi che, solo per errore materiale non è stata indicata correttamente l'ordinanza di demolizione ”.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come sopra riportato.

Il 03/10/2019, si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, chiedendo il rigetto dell'avversato ricorso in quanto inammissibile e improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto.

Il 27/04/2020, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Alla pubblica udienza del 28/05/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.

2.1. - Con l’unico pluriarticolato motivo di gravame formulato in via principale (“ Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria ”), parte ricorrente lamenta, anzitutto, che: « Il presupposto richiesto dall'art. 31 DPR 380/01 per procedere alla immissione in possesso dell'immobile da parte del Comune è quindi l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Nel caso di specie invece il Comune non ha provveduto ad accertare l'asserita inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- in quanto nel provvedimento impugnato è richiamata la sola ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- che, come esposto in fatto:

- è divenuta inefficace per effetto delle domande di condono edilizio proposte dal ricorrente innanzi al medesimo ente il 26/11/04 e il 09/12/2004;

- e la cui inefficacia è stata accertata da codesto On.le Tar con sentenza -OMISSIS-con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso n. -OMISSIS- R.G. proposto avverso l'ordinanza di demolizione -OMISSIS-considerato che "il provvedimento impugnato perde efficacia, dovendo essere sostituito, a seguito della domanda di condono, da concessione in sanatoria o da nuovo provvedimento sanzionatorio" » e che poi (come meglio precisato nella memoria difensiva depositata in giudizio dal ricorrente il 27/04/2020) « è stata “sostituita” dalla successiva ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, anch’essa oggetto di impugnazione (ric. n. -OMISSIS-;
sentenza n. -OMISSIS-)
»;
sicché - si legge nel ricorso introduttivo - « Soltanto a valle di un denegato definitivo rigetto di tale ricorso il ricorrente potrà infatti provvedere alla demolizione delle opere abusive, previa indicazione di quelle legittimamente esistenti ».

Lamenta, inoltre, parte ricorrente “ la assoluta e totale carenza di istruttoria e di motivazione, non essendoci alcun motivo per il quale il Comune di Gallipoli, a distanza di circa 10 anni dall'ordinanza di demolizione, debba emanare l'atto impugnato senza attendere la definizione del giudizio amministrativo pendente ”.

2.1.1. - Osserva il Collegio che tutte le censure sopra riportate sono infondate, in quanto, da un lato, è evidente che (come del resto ipotizzato anche dalla stessa difesa di parte ricorrente), il provvedimento impugnato, pur richiamando per mero refuso/errore materiale l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- (al tempo del gravato provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale già inefficace per effetto delle domande di condono edilizio presentate dall’odierno ricorrente e, comunque, dell’adozione della successiva ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-), di fatto, è - a ben vedere - consequenziale all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, l’inottemperanza alla quale - e non certo alla precedente e già inefficace ordinanza del 2004 - non può che essere stata accertata con il provvedimento impugnato nel presente giudizio;
dall’altro lato, la predetta ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, pur essendo stata impugnata con i motivi aggiunti proposti nel corso del giudizio avviato dall’odierno ricorrente con il ricorso n. -OMISSIS-, non è stata giammai sospesa nella sua efficacia, sicchè il gravato provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ben poteva essere emanato dal Comune di Gallipoli, senza attendere la definizione del giudizio amministrativo al tempo pendente (trattenuto in decisione in esito alla pubblica udienza del 17 aprile 2013 e definito con la sentenza di questo T.A.R., Sezione I, pubblicata in data -OMISSIS-, ormai passata in giudicato).

2.1.2. - Né coglie nel segno la censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il provvedimento di accertamento e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 (nella specie consequenziale all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Gallipoli ha dichiarato non ricevibile la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi de quibus , ordinandone la demolizione) è di carattere rigidamente vincolato, ossia è “ un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, ed è subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7030) ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, del 29/09/2017, n. 4547;
nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sezione II, 07/02/2020, n. 996), non richiedendo alcuna specifica motivazione, né comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

2.2. - Il ricorrente lamenta, inoltre, che il provvedimento impugnato non è stato preceduto da un verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale, non indica esattamente l'area acquisita al patrimonio del Comune di Gallipoli, apparendo “ illegittima la generica indicazione della immissione in possesso dell'intera particella riguardante l'intera abitazione piuttosto che l'area riguardante le sole opere asseritamente abusive ”, ed è stato emanato senza considerare che, nel caso di specie, ricorrerebbero quantomeno i presupposti per l'applicazione dell'art. 34 comma II del D.P.R. n. 380/2001.

Anche le predette censure vanno disattese.

2.2.1. - La doglianza (formale) relativa alla allegata mancanza di un verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale (in assenza, peraltro, di alcuna contestazione nel merito dell’accertata “inottemperanza”) è infondata, in quanto, per giurisprudenza consolidata, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 (che recita: “ L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ”), «“ il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, ma per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l’esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate” (così: Tar Lazio, Roma, sez. II quater , n. 12388 del 15 dicembre 2017 e n. 6904 del 12 giugno 2017) » (T.A.R. Lazio, Sezione Seconda Quater , 04/06/2018, n. 6172). In altri termini, “ il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento (nella specie intervenuto con la gravata ordinanza di acquisizione);
ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3097;
TAR Sicilia Catania, Sez. I, 23 aprile 2015 n. 1118;
TAR Campania Napoli, Sez. VII, 4 giugno 2014 n. 3067)
” (T.A.R. Campania, Sezione Seconda, 11/06/2018, n. 3908/2018).

2.2.2. - Anche la censura incentrata sulla asserita illegittimità della “ generica indicazione della immissione in possesso dell'intera particella riguardante l'intera abitazione piuttosto che l'area riguardante le sole opere asseritamente abusive ” deve essere disattesa, in quanto, da un lato, l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- è stata emanata - a fronte di opere abusive realizzate su un’area vincolata e tipizzata a zona agricola (come tale connotata da basso indice di fabbricabilità) nel vigente P.R.G. del Comune di Gallipoli - in applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (come già accertato da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato), sicché, legittimamente, il provvedimento impugnato fa riferimento (secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente) all'“ intera particella riguardante l'intera abitazione piuttosto che l'area riguardante le sole opere asseritamente abusive ” e, dall’altro lato, parte ricorrente non ha contestato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intera particella -OMISSIS- in questione comporti il superamento del limite del decuplo previsto dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (il quale recita: “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ").

2.2.3. - Infine, la censura incentrata sulla asserita violazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 è completamente destituita di fondamento, poiché la predetta norma invocata da parte ricorrente si applica in caso di “interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, mentre nella specie si applica l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 relativo agli “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, come, peraltro, già accertato nella sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, passata in giudicato, nella quale si legge al paragrafo 3.2 che “ l’intervento edilizio è stato eseguito in assenza di titolo edilizio (secondo le affermazioni formulate dallo stesso ricorrente)… ” e non “ è prospettabile una sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria, o la necessità per l’Ente di vagliare se la disposta rimozione pregiudichi la parte dell’edificio conforme al titolo edilizio, a fronte di variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire, ovvero in applicazione dell’art.31 del d.p.r. n.380/2001, il quale non lascia spazio alcuno alla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria ”.

3. - Da ultimo, il ricorrente, per l’ipotesi in cui “ volesse ritenersi [come si ritiene] che, solo per errore materiale non è stata indicata correttamente l'ordinanza di demolizione ”, deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in via propria e derivata, per gli stessi motivi già censurati a carico dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- con i motivi aggiunti proposti nel corso del giudizio avviato dall’odierno ricorrente innanzi a questo Tribunale con il ricorso n. -OMISSIS-, che sono, però, già stati ritenuti infondati e, quindi, respinti da questo Tribunale con la predetta sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, intervenuta nelle more del presente giudizio.

4. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere, quindi, respinto.

5. - Sussistono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti (anche in considerazione del refuso contenuto nel provvedimento comunale impugnato).

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