TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-07-25, n. 202312619
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Pubblicato il 25/07/2023
N. 12619/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10202/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10202 del 2021, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Direttore del Servizio Tecnico - Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato “Lazio - Abruzzo - Sardegna”, prot. 7643 del 22 luglio 2021, notificato in data 6 agosto 2021, con il quale è stato ingiunto al ricorrente il rilascio dell'alloggio di servizio individuale ubicato in Roma, via Anicia n. 23, presso lo stabile demaniale sede della Caserma “La Marmora” e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ingiunzione Ministero dell’Interno, Servizio tecnico–logistico e patrimoniale della Polizia di Stato “Lazio – Abruzzo – Sardegna”, 22 luglio 2021, prot. n. 7643, notificata in data 6 agosto 2021, l’amministrazione resistente ha ingiunto al dott. F P il rilascio dell’alloggio di servizio individuale ubicato in Roma, via Anicia n. 23, presso lo stabile demaniale sede della Caserma “La Marmora”.
Segnatamente, con il predetto provvedimento la p.a. – dopo aver osservato che il dott. P, a seguito di un controllo a campione svolto dall’amministrazione, con nota del 13 luglio 2021 aveva confermato di essere titolare del diritto di piena proprietà di due unità immobiliari in Roma rispettivamente in Via Silvestro Gherardi, n. 86 e in Via Avicenna, n. 101 – ha evidenziato che erano « venuti meno » i requisiti richiesti per l’assegnazione prescritti dal predetto articolo 3, D.M. n. 155/2015 (secondo cui « gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che siano titolari di un diritto di piena proprietà o di un diritto reale di godimento di un’abitazione ubicata nell’ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi ») e ha conseguentemente ingiunto all’interessato il rilascio dell’immobile in questione.
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, il dott. P ha impugnato il provvedimento adottato dal Ministero nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento – e, in via cautelare, la sospensione – sulla base di cinque distinti motivi di diritto.
2.1. Con il primo motivo, ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « violazione di legge – nullità del procedimento amministrativo di revoca dell’alloggio di servizio », osservando, in sostanza, che l’amministrazione avrebbe dovuto notificargli « prima un provvedimento di revoca nelle forme del decreto … e dopo le scadenze dei termini concessi per il rilascio un formale provvedimento di ingiunzione ».
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, ha contestato il provvedimento impugnato per « violazione di legge – art. 3 l. n. 241/1990, art. 55 commi 4 e 5 d.p.r. n. 335/1982 – carenza di motivazione », sostenendo che la p.a. aveva omesso di considerare che il dott. P « ad oggi non può usufruire degli immobili di cui risulta proprietario » e ciò in quanto « l’immobile sito in via Silvestro Gherardi n. 111 [è stato] assegnato dal Tribunale di Roma alla sig.ra P T [ex compagna del ricorrente]», mentre l’immobile sito in via Avicenna n. 101 « risulta assolutamente inagibile e infruibile per importanti infiltrazioni in quattro stanze: cucina, bagno, camera da letto, studio a far data dal settembre 2019 ».
2.3. Con il terzo motivo, ha sostenuto l’illegittimità della decisione adottata dalla p.a. resistente per « violazione di legge – art. 10 l. n. 241/1990 – travisamento dei fatti – errore nell’istruttoria », lamentando che il Ministero resistente avrebbe effettuato un controllo ad hoc nei suoi confronti, mentre non avrebbe dato evidenza di ulteriori controlli a campione sugli altri assegnatari di alloggi.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, ha contestato il provvedimento di revoca per « eccesso di potere per difetto di istruttoria », lamentando che l’amministrazione non avrebbe indicato il momento in cui sarebbero venuti meno i presupposti per l’assegnazione, sostenendo che « la titolarità dei beni immobili era presente già all’epoca dall’assegnazione » (circostanza che – è bene precisarlo immediatamente – non corrisponde alla realtà con riferimento all’immobile di via Avicenna, acquisito dal ricorrente per successione in data 11 dicembre 2019).
2.5. Con il quinto e ultimo motivo, ha lamentato l’illegittimità della decisione della p.a. per « eccesso di potere, per sviamento di potere – manifesta ingiustizia, contraddittorietà della motivazione - violazione di legge – art. 55, commi 4 e 5, d.p.r. n. 335/1982 », insistendo nell’affermare che la p.a. non avrebbe tenuto conto dei chiarimenti forniti in sede procedimentale in ordine alla condizione degli immobili di sua proprietà.
3. Con relazione depositata in atti il 19 novembre 2021, l’amministrazione resistente ha svolto le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 24 novembre 2021, n. 6614, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che nessuna delle censure proposte dal ricorrente presentasse profili di fondatezza.
5. Tale decisione è stata impugnata da parte ricorrente con appello cautelare iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. 10829/2021.
6. Con ordinanza Consiglio di Stato, II, 19 gennaio 2022, n. 213, il giudice d’appello ha rigettato l’appello cautelare.
7. All’udienza pubblica del 9 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Tutti i motivi di ricorso sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.
9. È innanzitutto infondato il primo motivo di ricorso, con cui il dott. P ha lamentato l’illegittimità dell’ingiunzione per la mancata previa adozione di un atto di revoca dell’assegnazione.
A tal proposito, il Collegio condivide quanto affermato dalla p.a. in ordine al fatto che « l’articolo 7 del D.M. 155/2015, inerente l’obbligo di rilascio, non prescrive, nei casi di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, l’emanazione di alcun decreto di revoca, in quanto al verificarsi di tali condizioni viene a configurarsi di per sé la perdita del diritto di assegnazione che si risolve in un immediato obbligo di rilascio, da attuare nel limite di 60 giorni dal verificarsi della perdita del diritto » (cfr. relazione difensiva depositata dal Ministero, pag. 7).
10. Sono poi infondate le censure svolte da parte ricorrente nel secondo e nel quinto motivo di ricorso, con le quali è stato osservato che la p.a. avrebbe dovuto tener conto del fatto (evidenziato in sede procedimentale) che gli immobili di proprietà del dott. P non erano dallo stesso utilizzabili.
10.1. A tal riguardo, in disparte ogni ulteriore considerazione, deve innanzitutto ribadirsi quanto già notato in sede cautelare in ordine al fatto che « il ricorrente non ha fornito un’adeguata prova circa le presunte condizioni di inagibilità dell’immobile di Via Avicenna, n. 101, non avendo prodotto né una certificazione d’inagibilità rilasciata dagli enti competenti, né altra relazione tecnica attestante le condizioni dell’immobile » (cfr. ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 6614/2021).
E, infatti, per un verso, va evidenziato che – a sostegno della presunta inagibilità dell’immobile di via Avicenna – parte ricorrente non ha allegato al ricorso alcuna certificazione e/o perizia, ma si è limitato a depositare in atti dei semplici rilievi fotografici (peraltro privi di data certa e di elementi che li rendessero riconducibili al predetto immobile). Per altro verso, va notato, poi, che la carenza di prova già rilevata in sede cautelare non è stata colmata neppure mediante la produzione di successiva documentazione da parte del ricorrente (che, dopo la fase cautelare, si è astenuto dallo svolgimento di ulteriori difese).
10.2. Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene poi opportuno precisare che – così come già accennato in sede cautelare – che la (presunta) condizione di inagibilità dell’immobile di Via Avicenna non poteva in ogni caso essere invocata dal ricorrente (nel 2021) per contestare l’ingiunzione di rilascio, tenuto conto del fatto che lo stesso era proprietario dal 2019 del predetto immobile in Via Avicenna n. 101 (circostanza che non è stata tempestivamente comunicata alla p.a., in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede) e che, quindi, avrebbe ben potuto eliminare la lamentata condizione di inagibilità dell’immobile attraverso gli opportuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventualmente previo esperimento di ogni azione idonea a tutelare i propri diritti e interessi (ad es. accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 c.p.c., ricorso ex art. 688 c.p.c. e art. 1172 c.c.).
11. Privo di fondamento è poi il terzo motivo di ricorso, con cui il dott. P ha lamentato – in sostanza – di essere stato, tra i tanti assegnatari, l’unico destinatario di un controllo da parte della p.a.
È evidente, infatti, che l’asserito mancato espletamento da parte della p.a. di adeguati controlli su ulteriori presunte « assegnazioni a personale in pensione o comunque non più titolari di requisiti per l’assegnazione di immobili » (cfr. ricorso, pag. 13) può essere – al più, al ricorrerne dei presupposti – fonte di responsabilità, sotto il profilo penale e amministrativo-contabile, per i soggetti deputati allo svolgimento dei controlli, ma non può affatto ridondare in un vizio del provvedimento (correttamente) adottato dal Ministero nei confronti del ricorrente a seguito di un controllo sulla sua posizione.
12. Infine, non può essere accolto neppure il quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato che la p.a. non avrebbe indicato il preciso momento in cui parte ricorrente sarebbe decaduto dall’assegnazione (indicazione che il ricorrente evidenzia essere necessaria ai fini della quantificazione dell’indennità di occupazione ex art. 7, comma 2, D.M. n. 155/2015).
A tal riguardo, infatti, deve evidenziarsi:
a) che dal provvedimento gravato (così come dalle difese svolte in sede processuale) emerge chiaramente che il Ministero resistente abbia ritenuto come elemento dirimente per la decadenza dall’assegnazione la circostanza sopravvenuta dell’acquisizione (per successione) dell’immobile di Via Avicenna, n. 101 (e ciò in quanto il provvedimento gravato fa riferimento al « venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 3, del D.M. n. 155/2015 », locuzione che può ricollegarsi a un avvenimento sopravvenuto – l’acquisizione della casa di Via Avicenna – e non a una circostanza già presente al momento dell’assegnazione, la proprietà dell’immobile di via Ghirardi);
b) che, conseguentemente, la data di decadenza di assegnazione (che, ai fini della legittimità dell’ingiunzione, deve essere intervenuta almeno 60 giorni prima della data di adozione del provvedimento, cfr. artt. 7 e 8, D.M. n. 155/2015) non può che coincidere con la data in cui il ricorrente ha acquisito per successione detto immobile (l’11 dicembre 2019), di certo antecedente al termine di cui agli artt. 7 e 8, D.M. n. 155/2015;
c) che l’asserita circostanza per cui l’immobile sarebbe pervenuto nella disponibilità del ricorrente « per questioni burocratiche soltanto nel mese di settembre 2020 » non ha alcun rilievo sotto il profilo della legittimità dell’ingiunzione, atteso che – anche a ricondurre a tale data il momento della decadenza – l’ingiunzione sarebbe comunque legittima perché adottata ben oltre il termine di 60 giorni dalla decadenza (sicché tale circostanza potrebbe aver rilievo solamente – impregiudicata ogni valutazione sulle puntuali deduzioni svolte dal Ministero sul punto – ai fini della quantificazione dell’indennità di occupazione, oggetto di separato procedimento).
13. Per tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso è infondato e va respinto.
14. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.