TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-01-24, n. 201701267

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-01-24, n. 201701267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701267
Data del deposito : 24 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2017

N. 01267/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09218/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9218 del 2008, proposto da:
A M, A F, A F, A E, A B, A L, A F, B R, C A, C S, C D, C G, D'Aloisio Alessandro, D'Aniello Giovanni, D M M, D L, E F, F C, G M, L R R, L D, L G G, L A, L M, M S, M M, P L, P V, P S, P D, P R, R A, R S, R A, R G, R S, S P, T P, U P, U G, rappresentati e difesi dall'avv. L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fasana 21;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti di promozione al grado di Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria limitatamente alla decorrenza giuridica ed economica giuridica ed economica fissata al giorno 8 luglio 2002, adottati nei confronti dei ricorrenti dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, a seguito della partecipazione al concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, il cui bando era stato pubblicato nella G.U., 4° Serie Speciale, n. 12 del 11 febbraio 2000, sono stati tutti nominati Vice Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso;
ciò ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 3 D.Lgs. 76/2001.

Espongono che, successivamente, è stato bandito il nuovo analogo concorso, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15 maggio 2006, il cui art. 9, comma 3, fissava la decorrenza giuridica nel grado a far data dal 1 gennaio 2006, data antecedente il bando, in ossequio a quanto previsto dal testo novellato dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, a tenore del quale, per quanto di interesse, la nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Ciò premesso i ricorrenti lamentano di aver avuto una decorrenza giuridica successiva di 2 anni rispetto all’indizione del concorso, essendo stati nominati tutti nel 2002, laddove i loro colleghi che hanno partecipato al concorso successivo, bandito il 15 maggio 2006, hanno ottenuto una decorrenza giuridica anteriore alla pubblicazione del bando, ossia dal 1 gennaio 2006.

Essi ritengono che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare anche a loro la norma più favorevole dettata dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 76/2001, entrata in vigore mentre era in fase di svolgimento il corso di formazione e le nomine non erano state ancora comunicate.

Osservano che il D.Lgs. 76/2001 è entrato in vigore il 29 marzo 2001 e non reca disposizioni transitorie relative ai concorsi interni, tranne quella dell’art. 17, comma 2, la quale però riguarda soltanto le promozioni al grado di Ispettore Capo.

Pertanto, a dire dei ricorrenti, ove si ritenesse che l’amministrazione abbia fatto corretta applicazione della disciplina vigente, secondo cui “Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 17, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76), detta norma sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 cost..

In conclusione, attraverso l’eccezione di incostituzionalità, i ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto all’attribuzione della nomina alla qualifica di Vice Sovrintendenti, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, ossia antecedente alla pubblicazione del bando, avvenuta nel 2000.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio dapprima con nota formale e successivamente con memoria con la quale ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, per essere stata decisa la stessa questione con altre pronunce;
in subordine ha resistito al ricorso con argomentazioni nel merito.

All’udienza pubblica del 17 gennaio 2017, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari essendo il ricorso infondato.

I ricorrenti riferiscono di aver partecipato con esito positivo al concorso interno, indetto nel 2000, per la nomina alla predetta qualifica ed al relativo corso di formazione e di essere stati nominati con decorrenza giuridica dal 2002, mentre, a loro dire, l’amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione, pur nella contrarietà del dettato normativo, dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo novellato dal D.Lgs. 76/2001, a tenore del quale la nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

2.1. La tesi dei ricorrenti non può essere accolta.

Invero, come essi stessi riferiscono, il D.Lgs. 76/2001, dopo aver previsto all’art. 3, comma 3, che “La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo”, all’art. 17 ha stabilito al primo comma che le disposizioni introdotte dall'articolo 12 dello stesso decreto, ossia quelle riguardanti soltanto la promozione ad ispettore capo, si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del decreto;
viceversa al comma 2, espressamente dispone che “sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Dunque la novella normativa espressamente esclude dal suo ambito di applicabilità le procedure, diverse da quelle per la promozione ad ispettore capo, e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del decreto 76/2001.

Pertanto la censurata condotta dell’amministrazione che, nell’adottare i decreti di nomina a Vice Sovrintendente, ha fissato decorrenza giuridica 2002 secondo la legge in vigore alla data di emanazione del bando, sotto tale profilo è ineccepibile.

2.2. Non ha miglior sorte la denuncia di incostituzionalità per disparità di trattamento della riportata novella normativa, se interpretata nel senso che le nomine conseguenti ai concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono escluse dall’applicabilità della decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Invero deve rilevarsi innanzitutto che i ricorrenti non hanno subito alcun vulnus per effetto delle nuove disposizioni legislative atteso che la decorrenza giuridica delle loro nomine (anno 2002) è comunque anteriore a quella (anno 2006) delle nomine dei colleghi che hanno superato il concorso successivo.

Sotto tale profilo la censura sarebbe perfino inammissibile.

In realtà i ricorrenti pretenderebbero che ad essi venisse applicata una decorrenza giuridica migliorativa in valore assoluto e non già perché essi risultino scavalcati dai vincitori del concorso successivo.

Così posta, la questione di costituzionalità è, a parere del Collegio, sostanzialmente infondata.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, come delineatasi con riferimento a molteplici settori della legislazione, l'intervento della Corte è legittimo solo in presenza di discipline legislative manifestamente arbitrarie o irragionevoli, poiché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore, ma solo emendare le scelte di quest'ultimo in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento (cfr., fra le più recenti: Corte cost. 16 giugno 2016, n. 148;
id. 16 giugno 2016, n. 140;
id. 30 maggio 2016, n. 122;
id. 17 febbraio 2016, n. 34).

Se così non fosse, il sollecitato intervento creativo del Giudice delle leggi interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica economica rimesse al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri.

Nel caso di specie il Collegio rileva, peraltro, l’assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, da assumere come tertium comparationis , in una materia, quale quella della decorrenza giuridica delle nomine all’esito di un concorso, totalmente riservata alla discrezionalità legislativa.

Si tratta infatti di un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione atteso che le norme sospettate di incostituzionalità costituiscono una scelta di politica legislativa, esercitata in modo non arbitrario né manifestamente irrazionale.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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