TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-12-16, n. 201006765

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-12-16, n. 201006765
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201006765
Data del deposito : 16 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00717/2010 REG.RIC.

N. 06765/2010 REG.SEN.

N. 00717/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 717 del 2010, proposto da:
Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari del Traffico Soc. Coop. (CICLAT), rappresentato e difeso dagli avv. L M A e L Z, con domicilio eletto presso Marco Giuri in Firenze, via Domenico Buonvicini n. 20;

contro

Comune di Firenze in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. D P e A S e domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza Signoria;

per l'annullamento

dei seguenti atti: I) contratto, capitolato, deliberazione di C.C. di approvazione degli stessi, qualsiasi altro atto di lex specialis , nella parte in cui vengano eventualmente ritenuti supportare il provvedimento di cui al punto che segue;
II) nota dell'Amministrazione prot. n. 1308/AG028 datata 18.2.2010 e pervenuta il 22.2.2010, recante il diniego di revisione prezzi;
III) ogni atto connesso o presupposto o conseguente;

per l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi;

per la condanna dell'Amministrazione a pagare la corrispondente somma;
il tutto con maggiorazione per interessi moratori e per interessi anatocistici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione n. 1291 del 20/12/2001 il C.C. di Firenze ha approvato lo schema progettuale per la stabilizzazione dei lavoratori LSU relativo al " servizio ispettivo ed informativo per il patrimonio arboreo del Comune di Firenze " e ha disposto (ai sensi degli artt. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 468/1997 e 6 del D.Lgs. n. 81/2000) l'affidamento in appalto del suddetto servizio al Consorzio CICLAT per cinque anni dall'1/1/2002, eventualmente rinnovabili per ulteriori due anni. Il relativo contratto è stato stipulato il 23/12/2001 ed è stato poi rinnovato per il periodo 2007-2008.

Il Consorzio CICLAT ha chiesto una prima volta al predetto Comune la revisione del canone mensile con nota del 24/7/2007, sollecitata con nota datata 27/5/2009, seguita da fattura in data 30/11/2009 per un importo complessivo di € 125.690,51.

L'Amministrazione ha riscontrato negativamente la richiesta con nota della Direzione Ambiente datata 18/2/2010.

CICLAT ha quindi agito davanti a questo Tribunale formulando le domande indicate in epigrafe e rivendicando la spettanza della revisione prezzi a norma dell’art. 6 della legge n. 537/1994 (come novellato dall’art. 44 della legge n. 724/1994) nonché dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Con atto depositato il 14/5/2010 - sottoscritto dal Sindaco in carica e dai difensori nominati e corredato dalla determina dirigenziale n. 2010/DD/04194 del 10/5/2010 di autorizzazione a resistere - si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, sostenendo l'infondatezza delle pretese avversarie.

All'udienza del 17 novembre 2010 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1) L’art. 6 della legge n. 537/1994 (come sostituito dall’art. 44 della legge n. 724/1994) prevedeva al comma 4: " Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6 ". Il successivo comma 19 disponeva: " Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo ".

Il citato art. 6 è stato abrogato dall’art. 256 del D.Lgs. n. 163/2006 con decorrenza 1/7/2006;
la disposizione di cui al quarto comma è stata trasfusa nell’art. 115 del Codice dei contratti pubblici, che così recita: " Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 ". Quanto alla giurisdizione l’art. 244 del predetto Codice disponeva al comma 3: " Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4 ". Quest'ultima disposizione è stata infine trasfusa nell’art. 133 comma 1 lett. e) n. 2) del Codice del processo amministrativo, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie " relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto ".

In relazione a quanto sopra l'oggetto del presente giudizio rientra certamente nell'ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2010 n. 935;
Cassazione Civile, SS.UU., 15 giugno 2009 n. 13892).

2.1) La richiesta di revisione prezzi formulata dal Consorzio ricorrente è stata respinta dal Comune di Firenze con la nota del 18/2/2010 nel presupposto che nessuna previsione in tal senso è contenuta nei contratti e nei capitolati sottoscritti dalle parti e relativi al servizio ispettivo ed informativo per il patrimonio arboreo del predetto Comune. Come evidenziato nel ricorso tale circostanza non è decisiva;
le disposizioni succedutesi nel tempo (e richiamate al precedente punto 1), riguardanti l'obbligo di inserimento di una clausola di revisione periodica del prezzo in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, costituiscono norme di carattere imperativo e inderogabile alle quali, in caso di mancata previsione della clausola in questione, si applica il principio civilistico di cui all’art. 1339 cod.civ. relativo alla inserzione automatica di clausole (cfr. CGA 18 novembre 2009 n. 1106;
Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2009 n. 6709).

In effetti nelle sue difese l'Amministrazione resistente non fa più cenno alla circostanza di cui sopra, ma contesta le pretese avversarie - che attengono a diritti soggettivi e non ad interessi legittimi, per cui non può farsi questione di integrazione motivazionale - sulla base di considerazioni che il Collegio ritiene almeno in parte fondate e che trovano conferma nella documentazione acquisita al giudizio. In particolare, dagli atti di causa risulta quanto segue:

- il primo contratto stipulato tra le parti in data 23/12/2001 (in base a quanto disposto con la deliberazione C.C. n. 1291 del 20/12/2001) prevedeva una spesa a carico del Comune di Firenze crescente dal 2002 al 2005 e poi, per il 2006, pari a quella dell'anno precedente;

- con deliberazione n. 122 dell'11/3/2003 la G.C. di Firenze, in sede di verifica dei servizi appaltati (aventi come scopo primario la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili), ha riformulato, tra gli altri, il piano economico del servizio relativo alla tutela del patrimonio arboreo riducendo gli importi approvati nel 2001, ma mantenendone inalterato l'andamento crescente negli anni fino al 2005 e costante per il 2006;

- con provvedimento n. 2004/DD/05916 del 18/6/2004 il Direttore della Direzione Ambiente ha approvato una nuova versione del capitolato d'appalto relativo al servizio in questione, essendosi " reso necessario procedere alla revisione, in accordo con il legale rappresentante della cooperativa, di alcune modalità di esecuzione del servizio, senza peraltro modificare né il numero del personale impegnato né l'aspetto economico ";
il relativo contratto è stato sottoscritto tra le parti il 13/9/2004;

- in vista della scadenza contrattuale il Consorzio CICLAT, con nota datata 22/3/2006 ha chiesto al Comune di Firenze " la proroga del servizio… per ulteriori 2 (due) anni agli stessi patti e condizioni ";
in data 28/11/2006 la Giunta Comunale di Firenze ha disposto il rinnovo richiesto;
il 22/1/2007 le parti hanno sottoscritto il nuovo capitolato di appalto per il periodo 1/1/2007 -31/12/2008, mantenendo inalterati gli importi previsti per i due anni considerati rispetto a quello previsto per il 2006;
detto capitolato è stato approvato con provvedimento dirigenziale n. 2007/DD/00701 del 23/1/2007.

Da quanto sopra emerge che, nel corso degli anni, CICLAT:

- non ha avanzato pretese di modifica del profilo economico in occasione della revisione del capitolato d'appalto sottoscritto il 13/9/2004;

- ha chiesto il rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori due anni " agli stessi patti e condizioni ", comprese evidentemente quelle economiche;
e non ha avanzato pretese diverse in sede di sottoscrizione del nuovo capitolato d'appalto nel gennaio 2007.

2.2) Lo scopo della revisione prezzi è " quello di tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni " (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2009 n. 6709). Nel caso in esame il Consorzio ricorrente ha chiesto la revisione prezzi in base all'indice Istat dell'aumento del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati (indice F.O.I.);
tale pretesa peraltro, per quanto specificamente riguarda il periodo contrattuale 2002-2006, risulta infondata: il contratto stipulato dalle parti prevedeva infatti importi crescenti fino al 2005 che - secondo i calcoli elaborati dal Comune resistente, illustrati nella memoria e nella sostanza non contestati dalla controparte -, anche a tener conto della riduzione operata nel 2003 e della circostanza che per il 2006 è stato previsto un importo invariato rispetto a quello del 2005, hanno comunque comportato al termine del periodo un aumento complessivo superiore al 13% e dunque pienamente idoneo a "coprire" l'incremento dei costi, come quantificati dall'indice Istat di cui parte ricorrente chiede l'applicazione. Tale aumento ha quindi sicuramente “bilanciato” il contratto nel corso degli anni, sotto il profilo economico e della remuneratività, evitando il rischio a cui si fa ordinariamente fronte attraverso la clausola di revisione prezzi, che pertanto non può trovare applicazione nel caso di specie per il periodo considerato;
e d'altra parte la condotta mantenuta dal Consorzio ricorrente fino al gennaio 2007 (cioè fino alla stipula del nuovo contratto relativo al biennio 2007-2008) fornisce conferma di quanto sopra.

2.3) Quanto poi al secondo periodo contrattuale, conseguente alla sottoscrizione di un nuovo capitolato d'appalto (per gli anni 2007-2008), si osserva innanzitutto che - trattandosi di un nuovo rapporto contrattuale - non può essere messa in discussione la scelta relativa al primo anno, convenuta tra le parti e proposta dallo stesso Consorzio ricorrente, di stabilire un importo pari a quello del 2006. A diversa conclusione il Collegio ritiene invece di giungere per quanto riguarda l'anno 2008, rispetto al quale effettivamente manca l'adeguamento periodico normativamente previsto;
e non può supplire il richiamo, da parte dell’Amministrazione resistente, al complessivo aumento degli importi dal 2002 in poi, raffrontato con l’andamento dell'indice Istat, proprio perché l'anno in questione riguarda un rapporto contrattuale nuovo e diverso rispetto a quello concluso nel 2006.

Per il solo 2008, dunque, spetta al Consorzio ricorrente la richiesta revisione prezzi;
il relativo importo è stato quantificato dal predetto Consorzio in € 25.554,44 e in tal misura va riconosciuto (tenuto conto che nella memoria comunale è indicata la somma di € 26.557).

Tale somma costituisce debito di valuta e pertanto è soggetta alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 di " Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni " (cfr. TAR Bari, Sez. I, 7 luglio 2009 n. 1751);
la decorrenza (art. 4 del citato D.Lgs.) è dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del Comune di Firenze, in data 14/8/2009 (doc. 6 depositato dalla predetta Amministrazione), della nota datata 27/5/2009 con cui CICLAT ha quantificato la richiesta di rivalutazione del canone per i servizi relativi al 2008;
per il saggio degli interessi si deve fare riferimento all’art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 231/2002.

CICLAT ha altresì chiesto gli interessi anatocistici “ dalla domanda giudiziale al soddisfo ”. La richiesta va accolta, alla luce di quanto previsto dall’art. 1283 cod.civ., dal giorno della domanda giudiziale (cioè della notifica del ricorso al Comune di Firenze) e fino al soddisfo in relazione ai soli interessi dovuti almeno per sei mesi, nella misura legale.

3) In conclusione, il ricorso va accolto nei soli limiti di cui al precedente punto 2.3).

In relazione a tale esito appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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