TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-05, n. 202400422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-05, n. 202400422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400422
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2024

N. 00422/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00920/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Iudec S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria R.t.i. con la Consorzio Stabile Costruendo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 99302551AA, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Centrale Unica di Committenza c/o Unione Comuni Montedoro, Unione Comuni Montedoro, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

De Grecis Cos.E.Ma. Verde S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Euphorbia S.r.l. società benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Modugno n. 1083/2023 del 26.07.2023 di aggiudicazione appalto CUP B32H22003710007 CIG 99302551AA “Rifunzionalizzazione della ex cava di calcare in località Matracco da adibirsi a parco. Interventi di completamento e potenziamento”;

- del Verbale della seduta pubblica del seggio di gara del 14.07.2023 di verifica possesso dei requisiti e di ammissione alla fase successiva di gara dell'operatore economico costituendo RTI De Grecis Cos.e.ma. Verde S.r.l. - Euphorbia S.r.l. e relativa comunicazione di ammissione/esclusione dello stesso 14.7.2023;

- della proposta della Commissione Giudicatrice di aggiudicazione dell'appalto de quo, all'esito dei verbali del 21.7.23, in favore del RTI De Grecis Cos.e.ma. Verde S.r.l. - Euphorbia S.r.l.;

- ove occorra, della lettera di invito e del disciplinare di gara, in parte qua e nei limiti del proprio interesse fatto valere in giudizio;

- di ogni altro atto, parere, verbale che comunque abbia consentito la partecipazione e non abbia disposto l'esclusione dalla procedura selettiva del Rti aggiudicatario;

nonché per la declaratoria di nullità

del contratto ove medio tempore stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, co. 1, lett. c) e d), 122 e 124, D. Lgs. n. 104/2010;

e per la condanna

- al risarcimento in forma specifica volta a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto de quo e la sottoscrizione del contratto previa, ove occorra e in ipotesi di intervenuta sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria in esecuzione dei provvedimenti impugnati, dichiarazione di inefficacia e accoglimento della domanda di subentro qui espressamente proposta;

- in via di estremo subordine e qualora non fosse possibile conseguire l'aggiudicazione o subentrare nel contratto frattanto stipulato, per l'accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente, da quantificarsi in corso di causa, comunque nella misura non inferiore al 10% dell'importo a base di gara, oltre al rimborso delle spese di partecipazione alla procedura;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla De Grecis Cos.E.Ma. Verde S.r.l. il 1/9/2023 per l’annullamento:

- dei verbali del 14.07.2023 e del 21.07.2023, nella parte nella quale ammettono e/o non escludono il RTI Iudec/Consorzio Stabile Costruendo dalla gara e/o assoggettano la sua offerta a valutazione ed attribuzione di punteggio, nonché della relativa graduatoria finale, nella parte nella quale il RTI Iudec/Consorzio Stabile Costruendo viene collocato al secondo posto in graduatoria;

- di ogni altro atto, parere, verbale che comunque abbia consentito la partecipazione e non abbia disposto l''esclusione dalla procedura selettiva del Rti Iudec/Consorzio Stabile Costruendo;

- all'occorrenza, della lettera di invito e del disciplinare di gara, nelle parti di interesse.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Iudec S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Rti con Consorzio Stabile Costruendo Rrl il 13/9/2023 per l’annullamento :

- della Determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Modugno n. 1083/2023 del 26.07.2023 di aggiudicazione appalto CUP B32H22003710007 CIG 99302551AA “Rifunzionalizzazione della ex cava di calcare in località Matracco da adibirsi a parco. Interventi di completamento e potenziamento”;

- del Verbale della seduta pubblica del seggio di gara del 14.07.2023 di verifica possesso dei requisiti e di ammissione alla fase successiva di gara dell'operatore economico costituendo RTI De Grecis Cos.e.ma. Verde S.r.l. - Euphorbia S.r.l. e relativa comunicazione di ammissione/esclusione dello stesso 14.7.2023;

- della proposta della Commissione Giudicatrice di aggiudicazione dell'appalto de quo, all'esito dei verbali del 21.7.23, in favore del RTI De Grecis Cos.e.ma. Verde S.r.l. - Euphorbia S.r.l.;

- della lettera di invito e del disciplinare di gara, in parte qua e nei limiti del proprio interesse fatto valere in giudizio;

- di ogni altro atto, parere, verbale che comunque abbia consentito la partecipazione e non abbia disposto l'esclusione dalla procedura selettiva del Rti aggiudicatario;

nonché per la declaratoria di nullità:

del contratto ove medio tempore stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, co. 1, lett. c) e d), 122 e 124, D. Lgs. n. 104/2010;

ed altresì per l'accoglimento

- della domanda di risarcimento in forma specifica volta a conseguire l'aggiudicazione dell''appalto de quo e la sottoscrizione del contratto previa, ove occorra e in ipotesi di intervenuta sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria in esecuzione dei provvedimenti impugnati, dichiarazione di inefficacia e accoglimento della domanda di subentro qui espressamente proposta;

- in via di estremo subordine e qualora non fosse possibile conseguire l'aggiudicazione o subentrare nel contratto frattanto stipulato, per l'accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente, da quantificarsi in corso di causa, comunque nella misura non inferiore al 10% dell''importo a base di gara, oltre al rimborso delle spese di partecipazione alla procedura.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno, della De Grecis Cos.E.Ma. Verde S.r.l., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno - Dipartimento per Gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Modugno ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 D.lgs. n. 163/2016, mediante procedura telematica a mezzo della piattaforma “Traspare” della Centrale Unica di Committenza Montedoro, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Rifunzionalizzazione della ex cava di calcare in località Matracco da adibirsi a parco. Interventi di completamento e potenziamento”, per un importo complessivo pari ad €.4.645.000,00, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, finanziati per la quasi totalità con fondi del PNRR M5C2 Inv.

2.2 b) Next Generation EU.

Dopo aver inviato la lettera di invito a 237 operatori economici, entro il termine assegnato sono pervenute 3 offerte, di cui una ritenuta non valida ed esclusa e le altre due, provenienti dal Rti De Grecis Cos.e.ma. Verde S.r.l. - Euphorbia S.r.l. (anche Rti De Grecis), giunto primo con punti 99,355, e dal R.T.I. Iudec S.r.l. - Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. (anche Rti Iudec) con punti 92,837.7.

La gara è stata aggiudicata al Rti De Grecis Cos.e.ma. Verde S.r.l. - Euphorbia S.r.l.-.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’rti Iudec deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione, per falsa applicazione, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 92, cc. 1, 2 e 3;
violazione art. 40, cc. 1 e 2, D.lgs. 50/2016. Violazione lex specialis.

La De Grecis Cos.e.ma. Verde S.r.l., capogruppo del Rti aggiudicatario, non sarebbe in possesso di sufficienti requisiti di qualificazione Soa per partecipare al raggruppamento secondo le modalità e nelle misure da essa dichiarate in sede di gara;
non sarebbe qualificata per le lavorazioni appartenenti alla Categoria scorporabile OS12B in quanto non titolare di qualificazione Soa in tale categoria né titolare di qualificazione Soa nella Categoria prevalente OG13 per un importo sufficiente a coprire anche l’importo delle lavorazioni della Categoria scorporabile OS12B.

Le componenti del costituendo RTI De Grecis hanno dichiarato di voler eseguire le seguenti parti dell’appalto e di voler partecipare al raggruppamento secondo le percentuali indicate.

Inoltre, la capogruppo De Grecis Cos.e.ma. Verde S.r.l. è qualificata SOA per le seguenti categorie e classifiche:

- Categoria OG13 classifica III BIS fino ad €. 1.500.000,00

- Categoria OS24 classifica V fino ad €. 3.500.000,00

La De Grecis non sareebbe qualificata in OS12B ma, trattandosi di categoria scorporabile, per qualificarsi in gara in tale categoria avrebbe potuto utilizzare - ex art. 92, c. 1, DPR n. 207/2010 - la qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG13, se di importo sufficiente, per coprire anche le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS12B.

Per parte sua, la mandante Euphorbia S.r.l. sarebbe qualificata SOA per la Categoria OG13, classifica III BIS.

Neppure la Euphorbia S.r.l. però sarebbe qualificata in OS12B e anch’essa avrebbe potuto utilizzare la qualificazione nella categoria prevalente OG13 per coprire le lavorazioni della scorporabili OS12B.

Nei rispettivi DGUE dalla De Grecis e dalla Euphorbia le componenti del Rti aggiudicatario hanno dichiarato la propria volontà di eseguire le lavorazioni di cui alle categorie che compongono l’appalto e di partecipare al raggruppamento secondo le percentuali riportate nel ricorso.

Applicando tali percentuali agli importi delle lavorazioni di cui si compone l’appalto: la capogruppo De Grecis, avendo dichiarato di voler partecipare al Rti per una quota percentuale del 88,14% (OG13 32,29% + OS24 37,64% + OS12B 18,20% = 88,14%) dovrebbe eseguire (oltre alle opere di cui alla OS24 per le quali è titolare di Soa nella specifica categoria) il 73,14% delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG13 per un importo di €.1.500.020,08 (€. 2.050.888,82 x 73,14% = €.1.500.020,08) ed il 100% delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS12B per un importo di €. 845.589,56).

Di conseguenza, non essendo qualificata per le lavorazioni appartenenti alla Categoria scorporabile OS12B, in quanto non titolare di qualificazione Soa in tale categoria, ai sensi dell’art. 92, c. 1, DPR n. 207/2010, avrebbe dovuto essere titolare nella categoria prevalente OG13 di certificazione Soa per una classifica sufficiente a coprire anche l’importo delle lavorazioni della Categoria scorporabile OS12B, per un importo totale di €. 2.345.609,64 (€.1.500.020,08 + €.845.589,56 = €.2.345.609,64).

Di contro, poiché la De Grecis è titolare di Soa OG13 in III bis per lavorazioni fino ad €.1.500.000,00 e, pur godendo dell’incremento del 20% di cui all’art. 61, c. 2, Dpr 207/2010, avrebbe potuto eseguire lavorazioni e partecipare al Rti per un importo massimo di €.1.800.000,00, inferiore a quello di €. 2.345.609,64, necessario per essere sufficientemente qualificata per partecipare al raggruppamento secondo le esposte percentuali dichiarate in sede di gara dalle componenti del costituendo RTI.

Inoltre, anche volendo suddividere la OS12B tra le due componenti del raggruppamento in base alle quote di partecipazione al Rti, la De Grecis risulterebbe comunque mancane dei requisiti di qualificazione: in OS12B per il totale di euro 845.589,56.

Infatti, attribuendo l'88,140% della OS12B alla De Grecis, pari ad euro 745.302,63, e sommandolo a quanto già speso per la quota della categoria prevalente OG13 (73,140% pari ad euro 1.500.020), si giungerebbe ad un importo di gran lunga superiore alala sua iscrizione nella categoria OG13 (max 1.800.000 III bis con incremento).

Il raggruppamento del quale la De Grecis è capogruppo, nell’assetto stabilito dai suoi componenti, non sarebbe quindi sufficientemente qualificato per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori de quo e, pertanto, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

La dichiarazione della De Grecis, che avrebbe inteso subappaltare tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria OS12B, non assumerebbe alcun valore perché si tratterebbe di lavorazioni non subappaltabili al 100%;
inoltre ciò non la esonererebbe dall’obbligo di dare prova di essere qualificata per l’importo totale dei lavori di sua competenza nel raggruppamento di €. 2.345.609,64 (OG13 €.1.500.020,08 + OS12B €.845.589,56).

Né rileverebbe che la De Grecis e la Euphorbia siano entrambe titolari di Soa in OG13 in classifica III bis, qualificazioni che, sommate tra loro, condurrebbero ad un importo di €.3.000.000,00, superiore quindi ai necessari €. 2.345.609,64.

La mancanza dei requisiti di partecipazione non potrebbe neppure essere sanata ricorrendo al soccorso istruttorio mediante la modifica delle quote di partecipazione ad un raggruppamento, trattandosi di vizi inficianti l'offerta nel suo complesso.

Pertanto, il Rti aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto la capogruppo mandataria De Grecis, che avrebbe dovuto eseguire i lavori scorporabili appartenenti alla Categoria OS12B, non sarebbe in possesso di qualificazione Soa per classifica sufficiente ad eseguirli.

Il Comune di Modugno e si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

Il Rti controinteressato ha depositato un ricorso incidentale in data 1.9.2023 con il quale deduce che i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 47, 83 E 89 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 88 D.P.R. 207/2010 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 8.1 e ss. E 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA - CARENZA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

La legge di gara richiederebbe il possesso delle categorie e classifiche SOA, il punto 8.1.3. del Disciplinare, inoltre, richiederebbe un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pari a € 2.500.000,00.

Il RTI Iudec – Consorzio Stabile Costruendo ha partecipato alla gara suddividendo le prestazioni nel seguente modo:

- mandataria Iudec: OG13 al 100% - OS24 al 100%

- mandante Consorzio Stabile Costruendo: OS12-B al 100%, con indicazione, quale esecutrice, della consorziata Costantino Costruzioni Generali S.r.l..

La Iudec, essendo priva di qualificazione nella categoria OS24 e possedendo per la OG13 solo una categoria II (ovvero per lavori sino a € 500.000), sarebbe ricorsa all’avvalimento totalitario dei requisiti, indicando quale ausiliaria proprio la mandante Consorzio Stabile Costruendo. Tale avvalimento tuttavia non sarebbe utile a dotare la mandataria dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, come emerge dalla tabella di cui all’art. 2 del Disciplinare, l’avvalimento non sarebbe consentito per la categoria OG13, quindi il RTI avrebbe dovuto essere escluso.

Il Consorzio Stabile Costruendo non potrebbe fornire nell’avvalimento “n. 1 Geometra e/o Perito industriale, n. 2 Operari Specializzati, n. 2 Operai Qualificati, n. 2 Operai Comuni, n. 1 Capocantiere” nonché “tutto lo staff tecnico”, in quanto, come emergerebbe dalla visura camerale, il suddetto Consorzio avrebbe un solo addetto alle proprie dipendenze;

Il “fatturato oggetto dei lavori portato dalla Consorziata esecutrice delle opere” nelle categorie oggetto d’appalto, pari nel complesso a € 3.117.008,82 (n.d.r. derivante dalla sommatoria degli importi indicati all’art. 2) non sarebbe veritiero in quanto, come emergerebbe dal bilancio della consorziata Costantino Costruzioni Generali, il fatturato conseguito dalla stessa nel 2021 sarebbe pari ad € 2.078.920 e, quindi, inferiore ai 2.500.000 €/annui richiesti dal punto 8.1.3. del Disciplinare.

L’oggetto del contratto di avvalimento, quindi, sarebbe impossibile ai sensi dell’art. 1346 c.c., con conseguente nullità del contratto di avvalimento ex art. 1418 c.c.-.

Anche a voler ritenere che i delineati requisiti e risorse appartengano alle consorziate del consorzio stabile, in ogni caso nella specie l’avvalimento in parola non è ammissibile, in quanto effettuato attraverso la sommatoria di requisiti e risorse del Consorzio Stabile con quelle delle consorziate.

I requisiti da prestare non potrebbero essere cumulati tra il Consorzio e le consorziate, quindi, il consorzio stabile non potrebbe fornire in avvalimento sia il suo fatturato, sia quello della consorziata esecutrice delle opere.

Analoghe considerazioni varrebbero per la messa a disposizione dei macchinari ed attrezzature, per i quali si fa riferimento ad un allegato di 31 pagine con un numero considerevole di macchinari ed attrezzature.

Dal bilancio e dalla nota integrativa del Consorzio Stabile Costruendo emergerebbe che questi non avrebbe i mezzi e le attrezzature di cui all’Allegato A (v. immobilizzazioni materiali), risultando anch’essi, quindi, delle consorziate.

Gli artt. 89 del d.lgs. 50/2016 ed 88 del d.p.r. 207/2010, infatti, per la validità del “prestito”, esigerebbero che il contratto di avvalimento sia specifico e contenga la indicazione dei mezzi e delle risorse che l’ausiliaria si impegna a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto.

Il Consorzio Stabile costruendo, nel contratto di avvalimento controverso, avrebbe dichiarato di mettere a disposizione del concorrente una serie di mezzi e di attrezzature indicati nell’allegato A nonché diverse risorse di personale. Tali mezzi e risorse, tuttavia, non sarebbero nella disponibilità diretta del Consorzio Stabile Costruendo, ma delle singole “consorziate”.

Ciò renderebbe illegittimo il contratto di avvalimento.

Ed infatti il Consorzio Stabile si avvale dei requisiti delle imprese consorziate ai fini della sua qualificazione con la conseguenza che non potrebbe prestare ad altri detti requisiti non avendo la disponibilità giuridica e materiale degli elementi che concorrono a formare gli stessi (mezzi, attrezzature, etc.) i quali resterebbero nella titolarità e disponibilità delle consorziate.

Il Consorzio Stabile, infatti, non sarebbe titolare in proprio o in virtù del rapporto consortile dei mezzi e delle attrezzature delle imprese consorziate che, di volta in volta, sono messi a disposizione del Consorzio solo dalle imprese esecutrici.

Ne discenderebbe la illegittimità del “prestito” tra il Consorzio Stabile Costruendo e la impresa Iudec.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83 E 89 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 88 D.P.R. 207/2010 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 8.1 e ss. E 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA - CARENZA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il contratto di avvalimento sarebbe nullo anche perché di carattere incerto e condizionato come sarebbe desumibile dall’art. 3.

Le risorse oggetto d’avvalimento non sarebbero messe a disposizione dell’ausiliata al momento dell’aggiudicazione, ma solo su richiesta e previa quantificazione “secondo il costo di mercato”.

Sarebbero viziate anche le altre clausole dell’art. 3 del contratto relative alla polizza fideiussoria, che sarebbe apposta sotto l’ulteriore condizione sospensiva all’efficacia del contratto, atteso che l’assunzione dell’obbligo del trasferimento delle risorse presuppone la prestazione di una apposita garanzia in favore dell’ausiliaria.

Le ulteriori due clausole limiterebbero la responsabilità solidale della ausiliaria, che dovrebbe invece essere piena e incondizionata.

La prima infatti prevede il trasferimento integrale di tutte le obbligazioni ad un eventuale cessionario o beneficiario del trasferimento d’azienda, così ponendo una riserva all’assunzione delle obbligazioni e delle correlate responsabilità da parte dell’ausiliaria.

La seconda clausola invece limita le responsabilità “ai soli requisiti di cui è carente l’impresa avvalente ed indicati nel presente contratto” e non alle risorse da mettere a disposizione, e peraltro in relazione a periodi ben specifici.

Sarebbe quindi evidente la natura condizionata dell’avvalimento, con conseguente obbligo di escludere il RTI Iudec dalla gara, non essendosi concretizzato effettivamente alcun prestito che consenta alla mandataria di essere qualificata per i requisiti di cui la stessa è priva;

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 D.LGS. 50/2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, DEL DISCIPLINARE DI GARA - CARENZA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il RTI Iudec/Consorzio Stabile Costruendo avrebbe dovuto essere escluso anche ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. c), c bis) e c ter) D.lgs. 50/2016, per non aver indicato di essere stato destinatario di due risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, ovvero:

- quella con il Comune di Livigno (determinazione n. 210 del 06.05.2019) inerente la realizzazione del “CENTRO SPORTIVO AQUA GRANDA – LOTTO I BLOCCO SERVIZI”;
- quella con il Comune di Toscolano Moderno (atto del 15.01.2018), in ragione del perdurante ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni, e che ha dato luogo, a causa di tale ritardo, anche all’esclusione del Consorzio dalla gara indetta dall’A&T 2000 per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’immobile sito nel Comune di Pozzuoli (determinazione n. 53 del 18.05.2020).

La Stazione appaltante non sarebbe stata messa in condizione di valutare l’effettivo possesso del requisito di affidabilità professionale in capo al Consorzio Stabile.

In data 13.9.2023 il RTI IUDEC ha depositato motivi aggiunti con i quali deduce:

1) Violazione art. 89, commi 4 e 11, D.l.gs. n. 50/2016, D.M. infrastrutture e Trasporti 10.11.2016, n. 248, articolo 63

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