TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2009-03-12, n. 200900643

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2009-03-12, n. 200900643
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200900643
Data del deposito : 12 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00418/2009 REG.RIC.

N. 00643/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00418/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 418 del 2009, proposto da:


G G, A I, rappresentati e difesi dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M in Napoli, via Caracciolo,15 c/o Laudadio;


contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov., Comune di Somma Vesuviana;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 3 novembre 2008 del Ministero per i beni e le attività culturali – sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e Provincia, comunicato con nota prot. N. 24239 del 4 novembre 2008, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 77 del 30 ottobre 2007 del responsabile della divisione urbanistica del Comune di Somma Vesuviana di autorizzazione alla realizzazione di n. 4 unità immobiliari ad uso commerciale..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto tutti gli atti della causa;

Visto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visto gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009 il Cons. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che:

- il rinnovato annullamento soprintendentizio è basato sulla carenza di motivazione del parere positivo rilasciato dalla CEI, la quale è invitata a rivalutare “l’eventuale riproposizione di una relazione paesaggistica diversa da quella agli atti”;

il ricorso non appare pertanto manifestamente fondato ad una prima sommaria delibazione in relazione alle censure dedotte, tenuto anche conto che al pregiudizio lamentato potrà ovviarsi dalla parte interessata mediante presentazione della diversa relazione paesaggistica di cui sopra, sulla quale dovrà essere rinnovato il parere della CEI debitamente motivato;

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