TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2019-04-03, n. 201900712
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2019
N. 00712/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01944/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2018, proposto da O C e G P, rappresentati e difesi dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B, sito in Catania, via M. Cilestri, n. 41;
per l'annullamento:
del decreto di espropriazione definitivo n.9 del 23/07/2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siracusa, con i relativi allegati;
Visti i documenti successivamente prodotti in giudizio dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la immediata definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che si è dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il decreto definitivo di esproprio emesso dal Comune di Siracusa in data 23/7/2018 ed avente ad oggetto il fabbricato sito in Siracusa, via Minniti nn. 4, 6, e 8, già oggetto di procedura espropriativa avviata con deliberazione di G.M. n. 1976 del 25/8/1997, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, per la quale le parti hanno sottoscritto in data 13/3/1999 verbale di accordo bonario, concordando l’ammontare dell’indennità di espropriazione interamente versata già in data 15/12/1999.
Detto decreto è stato adottato in esecuzione di quanto disposto da questo T.a.r., sez. II, con sentenza 7/6/2018, n. 1184, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della presunta illiceità dell’occupazione con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione e al risarcimento del danno, ha dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere (entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza) alla restituzione dell’immobile ovvero alla sua acquisizione, escludendo la sussistenza di qualsiasi obbligo risarcitorio.
Parte