TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-02-23, n. 202403648

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-02-23, n. 202403648
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403648
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 03648/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13378/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13378 del 2021, proposto da
V P, C P S, A M C, T D T, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procure in atti;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;



per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. 2170 emessa dal Dirigente (titolare dei poteri sostitutivi ex D.D. DG/65/2021) del Municipio Roma I in data 24/9/2021, comunicata in data 7/10/2021, avente ad oggetto “conversione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche c.d. “anomale” in posteggi isolati fissi, ai sensi dell'art. 52 D.A.C. 30/2017 e ss.mm. e ii – Atto di chiusura del procedimento”, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame gli operatori di commercio su aree pubbliche nominati in epigrafe hanno impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 2170 emessa dal Dirigente (titolare dei poteri sostitutivi ex D.D. DG/65/2021) del Municipio Roma I in data 24/9/2021, avente ad oggetto “conversione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche c.d. “anomale” in posteggi isolati fissi, ai sensi dell’art. 52 D.A.C. 30/2017 e ss.mm. e ii – Atto di chiusura del procedimento.

2. – Il ricorso è affidato a un unico ed articolato motivo, rubricato “eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, abuso – violazione e/o falsa applicazione di legge e/o regolamento (art. 52 Delib. A.C. n. 29/2018 – art. 45 Legge Regione Lazio n. 22/2019; art. 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio del 19/2/2003 n. 139)”, con il quale gli interessati lamentano, in sintesi, che l’atto in questione contrasterebbe con l’art. 52 del vigente Regolamento Capitolino del Commercio su Aree Pubbliche in materia di conversione delle autorizzazioni cc.dd. “anomale”, in quanto, benché esso si ponga quale “atto di chiusura del procedimento” di conversione, al contrario, non solo non concluderebbe il procedimento ma violerebbe altresì le stesse regole che sovrintendono all’iter amministrativo così come delineato dalla richiamata norma regolamentare.

La non definitività del provvedimento deriverebbe in particolare dal fatto che esso, in tesi: “a) indica dei posteggi che appaiono meramente provvisori; b) rimanda ad ulteriore attività, anche di carattere istruttorio, al Municipio I per il rilascio sia delle autorizzazioni che delle concessioni; c) ipotizza l’eventuale non conferma delle postazioni medesime; d) subordina i successivi atti del Municipio, finalizzati all’eventuale rilascio dei titoli autorizzativi e concessori, alla riconsegna immediata dell’autorizzazione originaria”.

Inoltre, il mancato rilascio del titolo autorizzatorio e concessorio violerebbe altresì il disposto dell’art. 45, comma 2, della L.R. Lazio n. 22/2019, il quale prevede che: “L’esercizio dell’attività

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi