TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-01-14, n. 201400477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-01-14, n. 201400477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400477
Data del deposito : 14 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12387/2005 REG.RIC.

N. 00477/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12387/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12387 del 2005, proposto da:
Z F, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;



contro

Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze; non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

dei decreti ministeriali, delle circolari e dei provvedimenti, di diniego del diritto alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale attribuito al Personale Militare, e per la condanna al pagamento delle relative differenze retributive e previdenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe, Z F (inizialmente insieme ad altri ricorrenti nei cui confronti il ricorso si è estinto per perenzione), agente della Polizia di Stato, in qualità di frequentatore del corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di Agente della Polizia di Stato - lamentando di aver percepito, per l’intera durata del corso, un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello attribuito al personale delle altre forze di polizia (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) avviato alla frequenza dei corsi di formazione per l’accesso ai corrispondenti gradi e qualifiche – ha agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle relative differenze retributive e previdenziali.

In particolare, secondo il ricorrente, l’equiparazione economica tra agente della Polizia di Stato e pari grado delle forze di polizia ad ordinamento militare (carabiniere per l’Arma dei Carabinieri e finanziare per la Guardia di Finanza), oltre ad essere espressamente prevista dalla Legge n. 121/1981,

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