TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-01-14, n. 201400477
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N. 00477/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12387/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12387 del 2005, proposto da:
Z F, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero dell'Interno;Ministero dell'Economia e delle Finanze;non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei decreti ministeriali, delle circolari e dei provvedimenti, di diniego del diritto alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale attribuito al Personale Militare, e per la condanna al pagamento delle relative differenze retributive e previdenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, Z F (inizialmente insieme ad altri ricorrenti nei cui confronti il ricorso si è estinto per perenzione), agente della Polizia di Stato, in qualità di frequentatore del corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di Agente della Polizia di Stato - lamentando di aver percepito, per l’intera durata del corso, un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello attribuito al personale delle altre forze di polizia (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) avviato alla frequenza dei corsi di formazione per l’accesso ai corrispondenti gradi e qualifiche – ha agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle relative differenze retributive e previdenziali.
In particolare, secondo il ricorrente, l’equiparazione economica tra agente della Polizia di Stato e pari grado delle forze di polizia ad ordinamento militare (carabiniere per l’Arma dei Carabinieri e finanziare per la Guardia di Finanza), oltre ad essere espressamente prevista dalla Legge n. 121/1981, sarebbe rilevabile dall’appartenenza delle forze armate e di polizia ad un unico comparto negoziale istituito con D.lgs. n. 195/1995, nonché desumibile dalla Tabella allegata all’art. 43 bis, L. n. 121/1981 (inserito, quest’ultimo, dall’art. 24 del D.lgs n. 197/1995).
Tale principio di necessaria equiparazione dei trattamenti economici fra le varie Forze di polizia, secondo i ricorrenti, oltre ad essere stato fatto proprio dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 277/1991, deriverebbe innanzitutto dai principi costituzionali di cui agli art. 3, 36 e 97 Cost., rispetto ai quali, nella fattispecie, non risulterebbe conforme la normativa di settore (decreti ministeriali e circolari) che disciplina il trattamento economico degli allievi agenti della Polizia di Stato, della quale si è chiesta la disapplicazione o l’annullamento.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Con decreto presidenziale del 18 ottobre 2012 è stata dichiarata la perenzione del ricorso.
In conseguenza della manifestazione d’interesse presentata dal solo Z F, il decreto di perenzione è stato revocato limitatamente ad esso.
All’udienza del 3 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che le generiche asserzioni del ricorrente in ordine ai fatti costitutivi della domanda, rappresentati dalla frequenza del corso in oggetto per un determinato periodo di tempo e dalla lamentata penalizzazione retributiva rispetto all’equiparato personale delle altre Forze di polizia, sono rimaste sfornite del benché minimo supporto probatorio, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a sostegno della domanda;ed essendo indubbio che, nella controversia in esame, ricadente nella giurisdizione esclusiva, l’onere introduttivo della prova non subisce alcuna attenuazione.
Tale carenza probatoria, comportando l’impossibilità di accertare la fondatezza delle domande proposte, è già di per sé idonea a condurre al rigetto del ricorso.
In ogni caso il gravame è comunque palesemente infondato, in quanto basato su di un assunto – quello della necessaria totale equiparazione retributiva tra posizioni funzionali equivalenti presenti all’interno delle varie Forze di polizia – che non trova fondamento alcuno nel nostro ordinamento giuridico. Ed invero, le varie Forze di polizia (alcune delle quali, come appunto l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, mantengono lo status militare, mentre altre, come la Polizia di Stato, per effetto della smilitarizzazione, hanno acquisito lo status di personale civile) sono preposte a compiti e funzioni istituzionali diversi, soggette ad ordinamenti settoriali specifici ed a discipline del personale, delle carriere e dei trattamenti economici, non necessariamente e completamente omogenee in tutti gli aspetti, senza che ciò comporti la violazione di principi perequativi di rango legislativo o costituzionale.
In tal senso si è più volte espressa la Corte Costituzionale, la quale, chiamata a sindacare della legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Cost.) di norme legislative che comportano differenze nel trattamento economico tra categorie di pari grado appartenenti alle diverse Forze Armate, nel dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, ha ad esempio osservato che: “in realtà né la legge n. 216 del 1992, né le norme successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identità di posizioni e trattamenti, e che anzi si deve ritenere esattamente il contrario, anche alla luce della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia), la quale, all'art. 1, ha delegato il Governo a prevedere la "collocazione autonoma" dell'Arma dei Carabinieri, con rango di Forza Armata”;ed inoltre che “le funzioni svolte e i compiti demandati ai sottufficiali dei Carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo n. 198 del 1995) differiscono sensibilmente da quelli previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e affidati ai sottufficiali delle altre Forze Armate”;ed infine, che “tali diversità rendono le rispettive posizioni non comparabili, sì che la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata (art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) non può dirsi manifestamente irragionevole né palesemente arbitraria” (v. ord. n. 296/2000;cfr. ord. n. 324 del 1993).
In conclusione, per le sopra esposte ragioni, il ricorso in esame deve essere respinto in quanto infondato.
Non essendosi costituite le amministrazioni intimate, non v’è luogo per una pronuncia sulle spese di lite.