TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2019-11-15, n. 201905378

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2019-11-15, n. 201905378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905378
Data del deposito : 15 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2019

N. 01953/2017 REG.RIC.

N. 05378/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01953/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2017, proposto da


A V, B L, A C, rappresentate e difese dagli avvocati B L, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 23, presso l’avvocato G L;


contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8102/2016 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

1) con sentenza n. 8102/2016, il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro ha, tra l’altro, dichiarato « il diritto della ricorrente a rimanere utilmente collocata nelle graduatorie di merito per le classi di concorso A043 e A050 approvate dall’USR per la Campania in esito al concorso indetto con DG n. 82 del 24.09.2012 e, per l’effetto, a ricevere una valida proposta di assunzione ai sensi e per gli effetti della L. n. 107/2015, art.1, comma 98, lett. b), per la sede di servizio da determinarsi in virtù della corretta applicazione dei parametri di legge e secondo l’effettivo ordine delle preferenze espresse, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015 »;

2) con sentenza n. 4440/2017, questa Sezione ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione all’azionata sentenza n. 8102/2016, altresì nominando il Commissario ad acta ;

3) con successive ordinanze n. 3885/2018 e n. 3964/2019, questa Sezione ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta , da ultimo individuato nel Direttore del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega;

Considerato che, alla camera di consiglio del 10 ottobre 2019, come registrato a verbale, il Commissario ad acta delegato (giusta nota del Direttore del Personale del M.E.F. prot. n. 85827 del 25 luglio 2019) ha richiesto i seguenti chiarimenti: « se, per l’esecuzione della sentenza n. 8102, la decorrenza economica sia da valutare ai fini di una ricostruzione di carriera della ricorrente o se dia luogo alla corresponsione effettiva degli stipendi non percepiti nei periodi non lavorati »;

Rilevato, a tal riguardo, che:

- la sentenza n. 8102/2016 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro ha dichiarato « il diritto della ricorrente ... a ricevere una valida proposta di assunzione ai sensi e per gli effetti della L. n. 107/2015, art.1, comma 98, lett. b), ... con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015 »;

- in esecuzione della predetta pronuncia, l’Ufficio Scolastico Regionale, con decreto n. 4298 del 22 giugno 2018, ha tra l’altro disposto che: « La Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli provvederà alla liquidazione delle competenze stipendiali (dal 01/09/2015 al 31/08/2018) conguagliando gli stessi con retribuzioni stipendiali ed eventuali indennità percepite dalla docente nel periodo indicato » (art. 3 del dispositivo);

Ritenuto, pertanto, che l’azionata sentenza non possa che essere interpretata, in questa sede di ottemperanza, nel senso che alla ricorrente debbano essere liquidate le competenze stipendiali non percepite dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018, con la relativa contribuzione previdenziale, restando esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l’effettività della prestazione di lavoro, e detratto altresì l’eventuale c.d. aliunde perceptum , vale a dire ogni altro emolumento, a qualsiasi titolo percepito, in dipendenza di prestazioni e attività svolte nel medesimo periodo (cfr. Cons. di Stato, IV, sent. n. 1505/2015);

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