TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-03-08, n. 201800155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-03-08, n. 201800155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201800155
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2018

N. 00155/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2009, proposto da:
F S e I Z rappresentati e difesi dagli avvocati G R e F G, con domicilio eletto presso lo studio Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Montecastrilli;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Montecastrilli 24.3.2009 prot. n. 1927 avente ad oggetto il preavviso di diniego all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di una recinzione e di un muro di contenimento in assenza di titolo abilitativo. Frazione Castel dell’Aquila;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso inclusi:

- il parere contrario al rilascio del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dalla PM del Comune di Montecastrilli con atto del 12 marzo 2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 febbraio 2018 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Con l’intestato ricorso gli odierni ricorrenti, comproprietari di immobile destinato a civile abitazione in frazione Castel dell’Aquila nel Comune di Montecastrilli, impugnano la comunicazione del 24 marzo 2009 inerente i motivi ostativi all’accoglimento della sanatoria richiesta dai ricorrenti il 25 febbraio 2009 ex art. 32 L. 47/85, in relazione ad intervento consistente in recinzione ed ingresso pedonale in asserita difformità alla DIA n. 1979/2001.

A motivo del diniego, l’autorità comunale ha indicato il contrasto con art. 17 del Codice della Strada “fasce di rispetto nella curva fuori dai centri abitati”.

A sostegno dell’impugnativa, diretta anche nei confronti del presupposto parere della P.M. rilasciato il 12 marzo 2009 citato nel provvedimento impugnato, gli odierni istanti deducono motivi così riassumibili:

I.Violazione e falsa applicazione dell’ art.10-bis della legge 241 del 90 in combinazione con l’art. 3 della legge 241 del 90: la comunicazione del preavviso di diniego a garanzia dei destinatari di provvedimenti negativi nei procedimenti ad istanza di parte, sicuramente applicabile al caso di specie, non conterrebbe tutti gli elementi richiesti per consentire un effettivo contraddittorio sui motivi ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Codice della Strada in combinazione con l’art. 32 della L. 47/1985, difetto dei presupposti, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria: la sussistenza del vincolo in questione (“fasce di rispetto nella curva fuori dai centri abitati”) non precluderebbe l’ottenimento del condono, tenendo conto che il detto vincolo sarebbe stato apposto successivamente alla realizzazione delle opere abusive;

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 90, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro profilo: il c.d. preavviso di diniego non sarebbe adeguatamente motivato, con particolare riferimento alle misurazioni in base alle quali non sarebbe stata rilevata la violazione della fascia di rispetto stradale.

Il Comune di Montecastrilli, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica straordinaria del giorno 13 febbraio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.-E’ materia del contendere la legittimità degli atti, nella fattispecie il preavviso di diniego ex art. 10 bis L.241/90 ed il parere negativo espresso dalla P.M., con cui il Comune di Montecastrilli ha reputato infondata l’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 32 L. 47/85, in considerazione del contrasto con l’art. 17 del Codice della Strada “fasce di rispetto nella curva fuori dai centri abitati”.

3. - Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c. 1, lett. b) cod. proc. amm.

4. - L’impugnativa ha ad oggetto atti endoprocedimentali privi di capacità lesiva per l’interesse azionato dai ricorrenti, i quali hanno infatti gravato con autonomo ricorso

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