TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-10-24, n. 202300827

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-10-24, n. 202300827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300827
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2023

N. 00827/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00012/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-Ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati A S, S V e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R B e B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;



nei confronti

-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-O-, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto Rettorale n. 5480/2022, prot. 00559996, pubblicato in data 04/11/2022, di approvazione degli atti della procedura di selezione pubblica di n. 1 posto di Professore Universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 - settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) - s.s.d. M-PSI/02 (Psicobiologia e psicologia fisiologica) - Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino e di dichiarazione del Prof.-O- quale vincitore della selezione;

- della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 15/11/2022 con cui è stata proposta la chiamata del Prof.-O-;

- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/11/2022 (non nota nel tenore testuale) con cui è stata approvata la proposta di chiamata del Prof. -O-;

- del Decreto Rettorale n. -O- con cui il Prof.-O- è stato nominato professore di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino;

- della dichiarazione di presa di servizio del Prof.-O- quale professore di prima fascia;

- della Relazione finale di concorso del 23/11/2022; del verbale n. 1 di definizione dei criteri di valutazione del 05/09/2022;

- del Decreto Rettorale n. 3191/2022, prot. 0306234 del 22/06/2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice e del verbale n. 08/2022 del Consiglio di Dipartimento di Psicologia di approvazione della composizione della Commissione di concorso;

di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, compreso il Bando di concorso ove interpretato in senso diverso di quanto argomentato nel presente ricorso, compreso, ove occorrer possa, l’art. 1 del Bando e la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 01/03/2022 nella parte in cui indicano, tra gli standard qualitativi: “Pubblicazioni indicizzate nelle principali banche dati internazionali (Scopus e ISI) inerenti il s.s.d. M-PSI/02; verranno valorizzati il contributo individuale (posizione dell'autore), la coerenza delle ricerche con le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare in oggetto, la qualità delle pubblicazioni e l'impatto generale della produzione scientifica secondo gli indicatori riconosciuti nel s.s.d.”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13/2/2023:

del verbale n. 2 (valutazione: analisi titoli e pubblicazioni e attribuzione punteggio) redatto in data 23/09/2022 dalla Commissione di concorso e degli allegati al predetto verbale, comprese le schede di valutazione dei candidati;

e per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia

del contratto da professore universitario di prima fascia eventualmente stipulato dall’Università degli Studi di Torino con il Prof.-O-, non noto nel suo contenuto testuale,

nonché per la declaratoria

di illegittimità dei criteri di valutazione individuati nel verbale n. 1 della Commissione e di illegittimità delle operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione esaminatrice e dei punteggi attribuiti dalla Commissione,

e per l’accertamento

- in via principale, del diritto della Prof.ssa -ricorrente-alla rinnovazione delle operazioni di concorso a partire dalla definizione di nuovi criteri di valutazione, ad opera di una Commissione in nuova composizione, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti;

- in via subordinata, del diritto della Prof.ssa -ricorrente-alla rivalutazione, ad opera di una Commissione in nuova composizione, dei candidati Prof. -O-, Prof.ssa -O-e Prof.ssa -ricorrente-, o in subordine di tutti i concorrenti al concorso, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti,

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti:

- in via principale, a rinnovare le operazioni di concorso a partire dalla definizione di nuovi criteri di valutazione, ad opera di una Commissione in nuova composizione, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti;

- in via subordinata, alla rivalutazione, ad opera di una Commissione in nuova composizione, dei candidati Prof. -O-, Prof.ssa -O-e Prof.ssa -ricorrente-, o in subordine tutti i concorrenti al concorso, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti;

- in via di ulteriore subordine, alla rivalutazione, ad opera della medesima Commissione, dei candidati Prof. -O-, Prof.ssa -O-e Prof.ssa -ricorrente-, o in subordine tutti i concorrenti al concorso, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti;

- in via di estremo subordine, annullata l’intera procedura di concorso, condannare l’Amministrazione alla riedizione della procedura, con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino e del prof. -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. G F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – -Ricorrente-, professoressa associata presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Torino, insorge avverso il decreto n. 5480/2022, prot. 00559996, pubblicato in data 04/11/2022, con il quale il Rettore dell’Università di Torino ha approvato gli atti della procedura di selezione pubblica di un posto di Professore Universitario di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, nonché avverso gli atti presupposti e quelli conseguenti. Nel proprio ricorso introduttivo la ricorrente, collocata nella terza posizione della graduatoria concorsuale, formula un unico motivo di impugnazione, rubricato « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, dell’art. 1 e 2 L. 210/1998, degli artt. 7, 8 e 10 del regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima fascia approvato con decreto rettorale n. 1965 del 23/05/2019 e degli artt. 1 e 8 del bando della procedura selettiva; contrasto con la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 01/03/2022; eccesso di potere per grave e manifesta illogicità ed irragionevolezza trasmodata nell’inattendibilità ed arbitrarietà dei criteri di valutazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto e/o insufficienza di motivazione. Violazione degli artt. 1362 e ss. Cod Civ.. Violazione dei principi di autovincolo della P.A., della par condicio competitorum, di non discriminazione e di uguaglianza. Ingiustizia grave e manifesta », deducendo che le modalità di individuazione dei criteri di valutazione dei candidati e di determinazione dei rispettivi punteggi, adottate dalla Commissione esaminatrice, siano illegittime sotto plurimi profili. Chiede quindi l’annullamento degli atti della procedura e la rinnovazione delle operazioni di concorso ovvero la rivalutazione dei candidati, da affidarsi in ogni caso ad una Commissione esaminatrice di diversa composizione.

2. – Resistono nel giudizio l’Università di Torino e il controinteressato prof. -O-, costituitisi rispettivamente in data 03/02/2023 e 10/02/2023. Il controinteressato eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione, in ragione della mancata formulazione di autonome censure avverso gli atti successivi all’approvazione della graduatoria concorsuale. Nel merito, entrambe le parti intimate argomentano che la Commissione esaminatrice abbia correttamente esercitato la propria discrezionalità sul piano tecnico, e chiedono pertanto l’integrale rigetto dell’impugnazione.

3. – Con ricorso notificato in data 10/2/2022, la prof. -ricorrente-propone motivi aggiunti, affidati a un unico ulteriore motivo di impugnazione (rubricato « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, dell’art. 1 e 2 L. 210/1998, dell’art. 3 D.M. 28/07/2009, n. 89, degli artt. 7, 8, 9 e 10 del regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima fascia approvato con decreto rettorale n. 1965 del 23/05/2019 e degli artt. 1 e 8 del bando della procedura selettiva; contrasto con la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 01/03/2022 e con i criteri individuati nel verbale n. 1; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto e/o insufficienza di motivazione. Violazione degli artt. 1362 e ss. Cod Civ.. Violazione dei principi di autovincolo della P.A., della par condicio competitorum, di non

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