TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-10-24, n. 202300827
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 24/10/2023
N. 00827/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-Ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati A S, S V e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati R B e B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore,
non costituito in giudizio;
nei confronti
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-O-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Rettorale n. 5480/2022, prot. 00559996, pubblicato in data 04/11/2022, di approvazione degli atti della procedura di selezione pubblica di n. 1 posto di Professore Universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 - settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) - s.s.d. M-PSI/02 (Psicobiologia e psicologia fisiologica) - Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino e di dichiarazione del Prof.-O- quale vincitore della selezione;
- della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 15/11/2022 con cui è stata proposta la chiamata del Prof.-O-;
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/11/2022 (non nota nel tenore testuale) con cui è stata approvata la proposta di chiamata del Prof. -O-;
- del Decreto Rettorale n. -O- con cui il Prof.-O- è stato nominato professore di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino;
- della dichiarazione di presa di servizio del Prof.-O- quale professore di prima fascia;
- della Relazione finale di concorso del 23/11/2022;del verbale n. 1 di definizione dei criteri di valutazione del 05/09/2022;
- del Decreto Rettorale n. 3191/2022, prot. 0306234 del 22/06/2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice e del verbale n. 08/2022 del Consiglio di Dipartimento di Psicologia di approvazione della composizione della Commissione di concorso;
di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, compreso il Bando di concorso ove interpretato in senso diverso di quanto argomentato nel presente ricorso, compreso, ove occorrer possa, l’art. 1 del Bando e la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 01/03/2022 nella parte in cui indicano, tra gli standard qualitativi: “Pubblicazioni indicizzate nelle principali banche dati internazionali (Scopus e ISI) inerenti il s.s.d. M-PSI/02;verranno valorizzati il contributo individuale (posizione dell'autore), la coerenza delle ricerche con le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare in oggetto, la qualità delle pubblicazioni e l'impatto generale della produzione scientifica secondo gli indicatori riconosciuti nel s.s.d.”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13/2/2023:
del verbale n. 2 (valutazione: analisi titoli e pubblicazioni e attribuzione punteggio) redatto in data 23/09/2022 dalla Commissione di concorso e degli allegati al predetto verbale, comprese le schede di valutazione dei candidati;
e per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia
del contratto da professore universitario di prima fascia eventualmente stipulato dall’Università degli Studi di Torino con il Prof.-O-, non noto nel suo contenuto testuale,
nonché per la declaratoria
di illegittimità dei criteri di valutazione individuati nel verbale n. 1 della Commissione e di illegittimità delle operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione esaminatrice e dei punteggi attribuiti dalla Commissione,
e per l’accertamento
- in via principale, del diritto della Prof.ssa -ricorrente-alla rinnovazione delle operazioni di concorso a partire dalla definizione di nuovi criteri di valutazione, ad opera di una Commissione in nuova composizione, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti;
- in via subordinata, del diritto della Prof.ssa -ricorrente-alla rivalutazione, ad opera di una Commissione in nuova composizione, dei candidati Prof. -O-, Prof.ssa -O-e Prof.ssa -ricorrente-, o in subordine di tutti i concorrenti al concorso, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti,
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti:
- in via principale, a rinnovare le operazioni di concorso a partire dalla definizione di nuovi criteri di valutazione, ad opera di una Commissione in nuova composizione, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti;
- in via subordinata, alla rivalutazione, ad opera di una Commissione in nuova composizione, dei candidati Prof. -O-, Prof.ssa -O-e Prof.ssa -ricorrente-, o in subordine tutti i concorrenti al concorso, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti;
- in via di ulteriore subordine, alla rivalutazione, ad opera della medesima Commissione, dei candidati Prof. -O-, Prof.ssa -O-e Prof.ssa -ricorrente-, o in subordine tutti i concorrenti al concorso, tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso e nei motivi aggiunti;
- in via di estremo subordine, annullata l’intera procedura di concorso, condannare l’Amministrazione alla riedizione della procedura, con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino e del prof. -O-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. G F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – -Ricorrente-, professoressa associata presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Torino, insorge avverso il decreto n. 5480/2022, prot. 00559996, pubblicato in data 04/11/2022, con il quale il Rettore dell’Università di Torino ha approvato gli atti della procedura di selezione pubblica di un posto di Professore Universitario di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, nonché avverso gli atti presupposti e quelli conseguenti. Nel proprio ricorso introduttivo la ricorrente, collocata nella terza posizione della graduatoria concorsuale, formula un unico motivo di impugnazione, rubricato « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, dell’art. 1 e 2 L. 210/1998, degli artt. 7, 8 e 10 del regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima fascia approvato con decreto rettorale n. 1965 del 23/05/2019 e degli artt. 1 e 8 del bando della procedura selettiva;contrasto con la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 01/03/2022;eccesso di potere per grave e manifesta illogicità ed irragionevolezza trasmodata nell’inattendibilità ed arbitrarietà dei criteri di valutazione;eccesso di potere per travisamento dei fatti;difetto e/o insufficienza di motivazione. Violazione degli artt. 1362 e ss. Cod Civ.. Violazione dei principi di autovincolo della P.A., della par condicio competitorum, di non discriminazione e di uguaglianza. Ingiustizia grave e manifesta », deducendo che le modalità di individuazione dei criteri di valutazione dei candidati e di determinazione dei rispettivi punteggi, adottate dalla Commissione esaminatrice, siano illegittime sotto plurimi profili. Chiede quindi l’annullamento degli atti della procedura e la rinnovazione delle operazioni di concorso ovvero la rivalutazione dei candidati, da affidarsi in ogni caso ad una Commissione esaminatrice di diversa composizione.
2. – Resistono nel giudizio l’Università di Torino e il controinteressato prof. -O-, costituitisi rispettivamente in data 03/02/2023 e 10/02/2023. Il controinteressato eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione, in ragione della mancata formulazione di autonome censure avverso gli atti successivi all’approvazione della graduatoria concorsuale. Nel merito, entrambe le parti intimate argomentano che la Commissione esaminatrice abbia correttamente esercitato la propria discrezionalità sul piano tecnico, e chiedono pertanto l’integrale rigetto dell’impugnazione.
3. – Con ricorso notificato in data 10/2/2022, la prof. -ricorrente-propone motivi aggiunti, affidati a un unico ulteriore motivo di impugnazione (rubricato « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, dell’art. 1 e 2 L. 210/1998, dell’art. 3 D.M. 28/07/2009, n. 89, degli artt. 7, 8, 9 e 10 del regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima fascia approvato con decreto rettorale n. 1965 del 23/05/2019 e degli artt. 1 e 8 del bando della procedura selettiva;contrasto con la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 01/03/2022 e con i criteri individuati nel verbale n. 1;eccesso di potere per travisamento dei fatti;difetto e/o insufficienza di motivazione. Violazione degli artt. 1362 e ss. Cod Civ.. Violazione dei principi di autovincolo della P.A., della par condicio competitorum, di non discriminazione e di uguaglianza. Ingiustizia grave e manifesta »). Tali doglianze sono dirette a mettere in evidenza errori e incongruenze, in cui la Commissione esaminatrice sarebbe incorsa nel valutare i curricula dei diversi candidati.
4. – A seguito di rinuncia all’istanza cautelare (camera di consiglio del 14/02/2022), le parti hanno discusso la causa all’udienza del 11/10/2023. Il Collegio ha quindi riservato la decisione e, in pari data, deciso la causa nella camera di consiglio.
DIRITTO
5. – È doveroso scrutinare in limine l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato, giacché essa ha carattere pregiudiziale e il suo esame deve pertanto precedere la valutazione delle questioni di merito ex artt. 76, co. 4 c.p.a e 276 c.p.c. (Cons. Stato, Ad. Plen. 03/06/2011, n. 10;Cons. Stato, Ad. Plen, 25/02/2014, n. 9;cfr. da ultimo ex plurimis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/01/2022, n. 65)
Le difese del prof. -O- rilevano come la ricorrente, pur avendo impugnato gli atti del Consiglio di Dipartimento e del Rettore dell’Università, emessi a valle dell’approvazione della graduatoria concorsuale, non vi abbia mosso alcuna autonoma censura, ancorché gli organi dell’Università godessero di ampi poteri discrezionali nell’individuazione del candidato da chiamare a professore di prima fascia e potessero discostarsi dalle indicazioni fornite dalla Commissione Esaminatrice. La mancata formulazione di censure a tale riguardo determinerebbe – nella prospettazione del controinteressato – l’inoppugnabilità degli atti con i quali il prof. -O- è stato immesso in servizio quale professore di prima fascia e, correlativamente, in capo alla ricorrente il difetto di interesse all’impugnazione degli atti della precedente sequenza procedimentale.
Tale argomentazione difensiva si presta a plurime censure.
In primo luogo, il controinteressato trascura che la ricorrente ha impugnato gli atti successivi alla formazione della graduatoria concorsuale proprio in quanto derivati da una sequenza procedimentale (assunta come) illegittima. Non è dunque condivisibile la premessa dell’argomentazione, secondo cui la prof. -ricorrente-non avrebbe rivolto contestazioni agli atti emessi dal Consiglio di Dipartimento e dal Rettore, giacché la ricorrente ne ha di tutta evidenza dedotto l’invalidità c.d. derivata.
In secondo luogo, la tesi patrocinata dal controinteressato assume che il Consiglio di Dipartimento goda di ampia discrezionalità nel discostarsi dalle valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice. Il quadro normativo applicabile ridimensiona significativamente tale argomentazione.
L’art. 18 della legge 30/12/2010 n. 240, nel demandare ai regolamenti universitari la disciplina della procedura di chiamata per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia, fissa vincoli penetranti all’autonomia regolamentare degli Atenei, prescrivendo inter alia il « rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori ». La discrezionalità dell’Ateneo è ulteriormente vincolata al rispetto dei principi di concorsualità e trasparenza, aventi dignità costituzionale (art. 97 Cost.), in forza dei quali ciascuna fase progressiva della procedura selettiva deve mostrarsi funzionale unicamente alla scelta del candidato più meritevole. Deve pertanto escludersi che il Consiglio di dipartimento possa esprimersi sul maggior merito scientifico di un candidato, giacché tale valutazione compete in via esclusiva alla Commissione esaminatrice, quale organo tecnico della procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 30/07/2018 n. 4675). Deve parimenti escludersi che, individuato da parte della Commissione esaminatrice il candidato più meritevole, la chiamata a professore da parte del Dipartimento possa fondarsi su logiche spartitorie o di cooptazione (cfr. per l’ampiezza della motivazione sul punto Cons. Stato, Sez. 05/09/2022, n. 7719). Nel reclutamento del personale docente, insomma, gli organi di Ateneo godono di margini di discrezionalità estremamente ristretti, che d’altronde nel caso di specie il Dipartimento non ha ritenuto di esercitare in difformità dalle risultanze della procedura selettiva.
A tale ultimo proposito, e in terzo luogo, la tesi patrocinata dal ricorrente trascura l’intensità del vincolo che lega gli atti della fase selettiva del personale docente e gli atti della sua chiamata in servizio, nell’ipotesi – qual è quella di specie – in cui la determinazione del Dipartimento si limiti a prendere atto della graduatoria stilata dalla Commissione valutatrice. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire, anche di recente, che « nella fattispecie del reclutamento del personale docente, l’intervenuto annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale è destinato a spiegare un effetto “direttamente caducante” (e non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, che si pongono in un rapporto di “derivazione immediata” rispetto al precedente decreto rettorale impugnato (cfr., Cons. St., Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 20). […] E, infatti, nel caso di specie, il nesso esistente tra gli atti della Commissione approvati dal Rettore dell’Ateneo e le successive determinazioni degli organi dell’Ateneo è evidentemente immediato, diretto e necessario sicché queste ultime, oltre a non richiedere nuove ed ulteriori valutazioni di interessi rispetto alle mera presa d’atto del risultato della selezione e ad inerire alla medesima sequenza procedimentale, appaiono una conseguenza dovuta e inevitabile dell’esito della procedura concorsuale (rappresentando la vittoria del concorso presupposto unico ed imprescindibile per l’instaurazione ex art. 97 comma 4 Cost. del rapporto di lavoro non privatizzato con l’Ateneo) » (Cons. Stato, Sez. VI, 21/04/2023, n. 4068). Sussiste dunque un collegamento esclusivo e bilaterale tra l’approvazione della graduatoria concorsuale e la chiamata a professore del primo classificato, allorquando il Dipartimento non sia acceduto a valutazioni divergenti rispetto a quelle operate dalla Commissione valutatrice, come avvenuto nel caso di specie (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, 03/05/2023 n. 4474)
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta della prof. -ricorrente-, dunque, non solo non era necessaria la formulazione di specifiche e autonome censure avverso gli atti con i quali il prof. -O- è stato immesso in servizio quale professore di prima fascia, ma nemmeno era necessaria la loro diretta impugnazione.
L’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato è dunque priva di fondamento.
6. – Venendo al merito dell’impugnazione proposta, esigenze di ordine e chiarezza della motivazione suggeriscono di svolgere alcune premesse.
6.1 - È opportuno innanzitutto tracciare il perimetro delle doglianze avanzate dalla prof. -ricorrente-.
La ricorrente ha articolato due motivi di impugnazione, contenuti rispettivamente nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti, diretti a censurare fasi distinte della sequenza procedimentale. In particolare, le censure contenute nel ricorso introduttivo si rivolgono alla definizione dei criteri di valutazione e alla determinazione dei rispettivi punteggi, così come effettuate dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 05/09/2022 (doc. 14 di parte ricorrente). Le censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti sono invece indirizzate in via – quasi (cfr. infra ) – esclusiva alle operazioni di valutazione dei singoli candidati, così come effettuati nel corso della seduta del 23/09/2022 (cfr. doc. 21 di parte ricorrente).
Ferma tale distinzione, la ricorrente ha contestato la legittimità dell’operato della Commissione sotto plurimi profili, articolando una nutrita serie di sotto-motivi di impugnazione (sette nel ricorso e dodici nei motivi aggiunti). Tuttavia alcuni dei sotto-motivi, ancorché distintamente rubricati, si sovrappongono. Hanno in particolare identico contenuto sostanziale le censure inerenti le modalità di calcolo dell’anzianità accademica e dalla conseguente continuità della produzione scientifica (sotto-motivo “IV” del ricorso introduttivo e “C.1” dei motivi aggiunti), quella inerente la determinazione dell’ impact factor delle pubblicazioni accademiche (sotto-motivo “VII” del ricorso introduttivo e “B.1” dei motivi aggiunti), nonché quella inerente la mancata considerazione del numero di citazioni delle pubblicazioni scientifiche ai fini del calcolo della loro originalità (sotto-motivo “VI” del ricorso introduttivo e “B.3” dei motivi aggiunti).
6.2 - Evidenziata la pluralità delle censure articolate dalla ricorrente, il Collegio non è vincolato ad esaminare i motivi – recte , i sotto-motivi – di impugnazione nell’ordine in cui essi risultano proposti in atti.
Il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha infatti chiarito che « in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo sull’esercizio della funzione pubblica, il Giudice stabilisce l’ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e diacronico procedimentale (in questo senso si erano già pronunciate, sia pure incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del 2014, pag. 36;Ad. plen. n. 7 del 2014, pag. 16 e 18;Ad. plen., 14 aprile 2010, n. 1;successivamente, funditus , Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662) […] potendo selezionare, in vista della completa tutela dell’interesse legittimo ed al contempo della legalità e dell’interesse pubblico, le censure da cui principiare secondo l’ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 27/04/2015 n. 5).
Nel caso di specie, la prof. -ricorrente-non ha provveduto alla graduazione dei motivi di impugnazione né ha eccepito vizi di legittimità tanto radicali da imporne l’esame in via prioritaria, a prescindere da ogni eventuale graduazione o interesse della ricorrente. L’esame delle doglianze può dunque seguire il criterio della maggior pregnanza del vizio di legittimità dedotto.
6.3 – Prima di procedere oltre, è utile infine ricordare che, per consolidato e condivisibile orientamento, il giudizio della Commissione chiamata a valutare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce valutazione tecnica, dunque espressione massima della c.d. discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. La determinazione dell’organo amministrativo è cioè fondata sulla corretta applicazione di nozioni e regole di carattere tecnico-scientifico, non già sulla valutazione comparativa dei contrapposti interessi (ciò che costituisce il proprium della discrezionalità amministrativa).
Tale valutazione è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, sia quello del corretto utilizzo delle regole tecniche. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è infatti costante nel ritenere che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’Autorità Pubblica non possa limitarsi al mero controllo formale ed estrinseco dell’ iter logico seguito dall’Amministrazione, ma debba estendersi alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Tuttavia, per indirizzo altrettanto granitico, il Giudice Amministrativo non può sostituire il proprio giudizio alla valutazione tecnica dell’Amministrazione, poiché il sindacato giudiziale è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti. In particolare, l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, ossia affetto da evidente sviamento logico o errore di fatto, ovvero da incongruità o contraddittorietà manifeste. Il giudizio di legittimità non può invece consistere nel rifacimento e nella sostituzione della valutazione espressa dalla Commissione. Laddove dunque le valutazioni e i giudizi non appaiano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto, al Giudice non è consentito entrare nel merito delle valutazioni operate dalla Commissione concorsuale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, n. 7262; Cons. Stato, Sez. III, 13/04/2023, n.3733;in senso conforme ex permultis Cons. Stato, Sez. VI, 03/06/2022, n. 4522;Cons. Stato, Sez. VI, 17/05/2022, n. 3856;T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 17/10/2022, n. 13151).
7. – Poste tali premesse, è opportuno sgomberare il campo dalle doglianze dirette a censurare le operazioni di valutazione dei singoli candidati. Le censure mosse dalla prof. -ricorrente-nel ricorso per motivi aggiunti si concretano in una critica dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione esaminatrice, la quale non avrebbe correttamente valutato i titoli accademici della ricorrente e non avrebbe adeguatamente valorizzato differenza qualitativa tra i curricula dei candidati.
Tenuto conto dell’ampiezza del sindacato consentito in questa sede ( supra § 6.3), tali argomentazioni difensive non sono condivisibili.
7.1 - Nella valutazione dei titoli di ciascuno dei candidati, i giudizi offerti dalla Commissione esaminatrici sono scevri da profili di manifesto arbitrio o irragionevolezza, e non appaiono fondati su di errore o un travisamento di fatto. Quandanche residuino margini di opinabilità della valutazione, dunque, il giudizio dell’organo tecnico non può essere sindacato da questo Tribunale. In questa prospettiva non possono che risultare infondati i sotto-motivi:
- B.2 finalizzato a censurare l’attribuzione di un punteggio di 0,2 (anziché il massimo 0,3) alla pubblicazione n. 15 della ricorrente per il sub-criterio relativo alla “ originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione ”;
- B.3 (cui corrisponde il sotto-motivo “VI” del ricorso introduttivo) finalizzato a censurare la inadeguata parametrazione del sub-criterio “ originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione ” al numero delle citazioni ponderate, e all’irragionevolezza dei punteggi attribuiti ad alcune pubblicazioni dei prof. -O- e -O-;
- C.2 finalizzato a censurare la mancata indagine delle ragioni della minor produttività scientifica della prof. -ricorrente-negli anni dal 2001 al 2003, dovuta – si legge nel ricorso – « all’ampiamento delle tematiche di ricerca […] nei due anni di borsa post dottorato ».
Tali censure impingono in via diretta ed esclusiva sull’utilizzo della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione. Ad avviso del Collegio, le valutazioni offerte dalla Commissione esaminatrice, oltre ad essere conformi al bando di concorso, appaiono adeguatamente motivate, sia pure mediante il ricorso al punteggio numerico, e si collocano ampiamente nel perimetro della discrezionalità tecnica attribuita all’Amministrazione. Le doglianze sub lett. B.2 e C.2 sono inoltre inammissibili, giacché il loro integrale accoglimento comporterebbe uno scostamento complessivo di 0,5 del punteggio attribuito alla prof. -ricorrente-, manifestamente insuscettibile di modificarne la collocazione in graduatoria. È dunque persino superfluo osservare, quanto al sotto-motivo C.3, che la locuzione « ampiamento delle tematiche di ricerca » è di scarsissima decifrabilità e, in ogni caso, di tale “attività” non si trova traccia nel curriculum vitae prodotto dalla ricorrente in sede concorsuale, di talché irragionevole (e in ultima istanza illegittimo) sarebbe stato per la Commissione tenerne conto a fini valutativi. La doglianza è sotto questo profilo, ulteriormente infondata.
7.2 - Quanto invece alla valutazione comparativa tra candidati, ossia alla (insufficiente) valorizzazione della differenza qualitativa dei rispettivi curricula , cui si soffermano gli ulteriori sotto-motivi di impugnazione, è determinante osservare che la ricorrente non ha impugnato la determinazione dei punteggi massimi attribuibili alle singole sotto-voci, di talché, sotto questo profilo, la decisione assunta dalla Commissione esaminatrice è divenuta inoppugnabile.
Ebbene, la lettura del verbale della seduta del 5/9/2022 mette a nudo come per molti dei sotto-criteri di valutazione il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione fosse modesto, talvolta modestissimo: si pensi alle cinque sotto-voci del criterio 1a) « Attività di ricerca », i cui punteggi massimi sono compresi tra uno e cinque punti. A fronte di tale forbice valutativa, una differenza di pochi punti – e financo di qualche decimo di punto – nella valutazione di un sotto-criterio può rivelarsi estremamente significativa, laddove rispecchia una differenza proporzionalmente enorme tra due punteggi e sottende una differenza altrettanto significativa nella qualità della accademica del candidato.
Tali considerazioni mettono a nudo l’infondatezza dei primi cinque sotto-motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti (Sezione A), finalizzati a censurare i punteggi attribuiti alla ricorrente e agli altri candidati per la voce « Sul criterio 1.a) attività di ricerca » (sulla cui ammissibilità, cfr. infra §7.3). Essi sono infatti accumunati da una sottovalutazione del divario esistente tra le valutazioni della prof. -ricorrente-e quelle degli altri candidati per ciascun sotto-criterio, proprio perché detto divario non si riflette in una differenza di punteggio non significativa sul piano aritmetico.
La prof. -ricorrente-pare ad esempio trascurare che il punteggio attribuitole per la voce « organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 13 di ricerca” - max 5 punti » (3,5 punti) è superiore di sette volte quello attribuito agli altri candidati (0,5 punti), e che il punteggio attribuitole per la voce « partecipazione a gruppi di ricerca - direzione/partecipazione a comitati editoriali di riviste - max 2 punti » (2 punti) è pari al doppio di quello attribuito al prof. -O- (1 punto). Tali differenze, per quanto modeste sul piano aritmetico, rispecchiano una valutazione significativamente più favorevole a beneficio della prof. -ricorrente-e, tenuto conto del margine di discrezionalità tecnica di cui godeva la Commissione esaminatrice, non si prestano a censure in questa sede.
7.3 - Inammissibili e comunque infondati sono infine i sotto-motivi di cui alla sezione D « Sull’attività didattica » del ricorso per motivi aggiunti (i profili di inammissibilità e infondatezza esaminati di seguito connotato i sotto-motivi A.2, A.4 e A.5).
La Commissione Esaminatrice ha attribuito alla prof. -ricorrente-il punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sotto-criteri della voce « Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ». È dunque inammissibile ogni censura diretta a far valere la mancata valutazione di titoli ulteriori che la ricorrente afferma di possedere, giacché l’eventuale accoglimento della doglianza sarebbe priva di utilità per la ricorrente, avendo ella esaurito il punteggio a disposizione
Quanto invece al diverso profilo dell’insufficiente valorizzazione della differenza qualitativa dei curricula dei diversi candidati, non sono condivisibili le premesse dalle quali prendono le mosse le doglianze della ricorrente. Le difese della prof. -ricorrente-paiono infatti trascurare che l’assegnazione dei punti da parte della Commissione esaminatrice è svolta singolarmente e diacronicamente per ogni curriculum al momento dell’esame della candidatura, e che la valutazione comparativa tra i candidati avviene – e non può che avvenire – all’esito dell’operazione di attribuzione dei punteggi. È dunque ben possibile che più candidati possano esaurire i punti a disposizione per la valutazione di uno o più criteri, prendendo cioè il punteggio massimo, ancorché sul piano astratto residuino differenze nei rispettivi curricula . Questo perché i punteggi sono attribuiti in conformità alla griglia di valutazione predisposta ex ante dalla Commissione esaminatrice, non già in proporzione al punteggio ottenuto dal candidato migliore, che non può fungere da parametro della valutazione. D’altronde, al momento dell’esame della singola candidatura, la Commissione non conosce, né può conoscere, quale dei candidati sia migliore sul piano accademico, giacché – lo si ribadisce – una simile valutazione comparativa presuppone che i punteggi siano già stati attribuiti.
Nel caso di specie, l’attribuzione di un identico punteggio a tutti i candidati idonei, in quanto conforme al bando e ai parametri di valutazione determinati alla seduta del 5/9/2022, appare insuscettibile di censura, concretandosi in un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione esaminatrice.
8. – Passando alle doglianze contenute nel ricorso introduttivo, infondati appaiono i sotto-motivi rubricati da III a VII (quanto al sotto-motivo VI cfr. supra § 7.1). Con essi, in estrema sintesi, la prof. -ricorrente-lamenta:
- quanto al sotto-motivo III, l’utilizzo dell’indicatore A.W.C.I. – Age Weighted Citation Index nella valutazione della « Consistenza complessiva della produzione scientifica », che – deduce la ricorrente – non sarebbe presente tra gli indicatori riconosciuti con riferimento alla valutazione della produzione scientifica;
- quanto al sotto-motivo IV, il calcolo dell’anzianità accademica a partire dalla prima pubblicazione indicizzata anziché dal primo ruolo universitario, con conseguenze che la ricorrente assumere essere illogiche e discriminatorie;
- quanto al sotto-motivo V, la mancata esclusione delle autocitazioni nella valutazione del c.d. H-index (indice di impatto delle pubblicazioni), scelta che la ricorrente assume discriminatoria e pregiudizievole nei propri confronti;
- quanto al sotto-motivo VII, valutazione dell’ impact factor al momento della valutazione, non invece al momento dell’anno della pubblicazione, ciò che avrebbe determinato l’insufficiente valorizzazione di alcune delle proprie pubblicazioni.
Ciascuno di tali sotto-motivi si concreta in una contestazione delle decisioni tecniche assunte dalla Commissione esaminatrice al momento di specificare i criteri di valutazione e determinarne i rispettivi punteggi. L’accoglimento di tali doglianze postula dunque la dimostrazione, con onere a carico della ricorrente, che le valutazioni operate dall’organo tecnica siano manifestamente arbitrarie o irragionevoli.
Ad avviso del Collegio, gli atti di causa non consentono di ritenere che le scelte tecniche contestate si appalesino illogiche o arbitrarie.
8.1 - Tale non può dirsi l’utilizzo nella valutazione della consistenza della produzione scientifica dell’indicatore AWCI, ossia del meccanismo di normalizzazione dell’ h-index per gli anni di carriera. La ricorrente non ha fornito chiara evidenza del fatto che detto criterio bibliometrico non sia tra quelli accreditati nel settore scientifico disciplinare, come prescritto dagli artt. 1 e 8 del Bando di concorso. A tal fine non può che palesarsi insufficiente l’articolo scientifico prodotto dalla ricorrente sub doc. 34, giacché esso risale al 2012 e il suo rilievo si esaurisce nella mancata menzione dell’indicatore AWCI tra quelli in uso prevalente. L’Amministrazione resistente ha d’altronde documentato come meccanismi di normalizzazione dell’ h-index siano stati utilizzati anche di recente in sede concorsuale per la selezione dei professori di prima e seconda fascia in settori scientifici disciplinari affini a quello di cui è causa (cfr. docc. 12 e 13 di parte resistente).
8.2 - A critiche ancor più penetranti si presta il sotto-motivo IV, inerente il computo dell’anzianità accademica. La tesi proposta dalla ricorrente, secondo cui l’anzianità accademica andrebbe computata a partire dal primo ruolo universitario, non già dalla prima pubblicazione indicizzata, conduce infatti a conseguenze speculari, ma in tutto identiche, a quelle denunciate come illogiche nel ricorso introduttivo. Tale meccanismo di calcolo sarebbe infatti evidentemente pregiudizievole per un candidato che dovesse vantare numerose pubblicazioni prima del reclutamento a docente (ipotesi quest’ultima che – per fatto notorio – è tutt’altro che fantasiosa). L’opzione per l’una o per l’altra modalità di calcolo è dunque ugualmente legittima sul piano tecnico, giacché espressione di un criterio logico-razionale le cui conseguenze concrete sulla valutazione dei candidati non sono predeterminabili in concreto, giacché la determinazione è effettuata prima dell’esame dei rispettivi curricula .
Il criterio di calcolo dell’anzianità accademica adottato nel caso di specie non assume dunque connotati di arbitrio o irragionevolezza, ponendosi ampiamente nel perimetro della discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione esaminatrice.
8.3 - Quanto infine ai sotto-motivi V e VII, le doglianze della prof. -ricorrente-si risolvono ancora una volta nella contestazione di determinazioni tecniche conformi alla lex specialis e scevre di profili di arbitrio o irrazionalità, e nella contestuale invocazione di criteri di valutazione aventi uguale dignità scientifica e semplicemente più confacenti al proprio profilo professionale. Per ragioni già evidenziate, tali scelte sfuggono dunque al sindacato giudiziale.
I sotto-motivi in esame sono inoltre inammissibili, per difetto di interesse, giacché il loro integrale accoglimento comporterebbe uno scostamento del punteggio dei candidati manifestamente insuscettibile di modificarne la collocazione della ricorrente nella graduatoria concorsuale. Quanto al sotto-motivo V, nella stessa prospettazione della ricorrente, l’esclusione delle autocitazioni non avrebbe ridotto lo h-index della prof. -ricorrente-mentre avrebbe ridotto quello del prof. -O- di tre punti (da 25 a 22). Tuttavia, tenuto fermo il computo dell’anzianità accademica ( supra § 8.2), lo scostamento ora descritto avrebbe comportato una diminuzione del punteggio del prof. -O- di appena 0,22 punti (1,22 anziché 1,44), giacché nel meccanismo di valutazione predeterminato dalla Commissione lo H-index doveva essere ulteriormente diviso per gli anni di servizio. Quanto invece al sotto-motivo VII, il calcolo dell’ impact factor degli articoli scientifici dei candidati dall’anno di pubblicazione del contribuito, anziché dall’anno di ultima indicizzazione della rivista, avrebbe condotto alla collocazione di tre pubblicazioni della prof. -ricorrente-nel primo (0,3 punti) anziché nel secondo quartile (0,267 punti), con la l’attribuzione di un punteggio superiore di 0,033 per ciascun articolo, pari complessivamente a 0,099 punti. Si tratta evidentemente di scostamenti di punteggio modestissimi, insufficienti a modificare l’ordine finale della graduatoria concorsuale.
I sotto-motivi in esame non meritano dunque accoglimento.
9. – A conclusioni diverse è invece doveroso giungere con riferimento ai sotto-motivi I e II del ricorso introduttivo.
Il primo di essi è teso a censurare la distribuzione dei punteggi attribuiti per i criteri « 1.b Pubblicazioni scientifiche » e « 1.c Consistenza complessiva della produzione scientifica », cui la Commissione ha assegnato rispettivamente diciotto e trenta punti sui sessanta disponibili per la voce di valutazione « 1) Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche ». Ad avviso della ricorrente, la quotazione attribuita alle due voci contrasterebbe con la disciplina del bando di gara e sarebbe manifestamente sproporzionata, giacché del tutto distonica rispetto alla consolidata prassi del settore scientifico di appartenenza.
Il sotto-motivo II è teso invece a censurare la mancata determinazione dei punteggi attribuibili alle sotto-voci che compongono il criterio « 1.c Consistenza complessiva della produzione scientifica », pur a fronte del significativo punteggio assegnato. Tale omissione impedirebbe, a valle, la trasparente predeterminazione di criteri di valutazione e comporterebbe, a monte, l’insufficienza della motivazione relativa all’attribuzione del punteggio a ciascun candidato. La ricorrente lamenta inoltre che, al momento dell’esame dei curricula dei candidati, la Commissione esaminatrice avrebbe aggiunto due indicatori, rubricati rispettivamente « 3) Produzione complessiva assoluta » e « 4) Continuità temporale della produzione scientifica », mai specificati al momento della determinazione dei criteri di valutazione.
Le argomentazioni della ricorrente colgono parzialmente nel segno.
Non è condivisibile la deduzione della ricorrente, secondo cui la Commissione abbia articolato nuovi sotto-criteri per la valutazione del criterio « 1.c Consistenza complessiva della produzione scientifica ». La produzione scientifica e la continuità temporale di quest’ultima, sottocriteri 3) e 4), trovano infatti espressa nel verbale della seduta del 05/09/2022, nel corso della quale la Commissione esaminatrice aveva fissato i criteri di valutazione e determinato i rispettivi punteggi. Il loro utilizzo in sede di valutazione dei candidati era dunque pienamente legittima.
Tanto chiarito, la documentazione di causa attesta che la voce « Consistenza complessiva della produzione scientifica », al pari della voce « Pubblicazioni », costituisce un criterio di valutazione ampiamente diffuso nelle procedure selettive per il reclutamento del personale universitario all’interno e all’esterno dell’Ateneo torinese. Essa tuttavia attesta che, in tutti i concorsi per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia di cui è data contezza in atti, la consistenza della produzione scientifica dei candidati ha assunto, in termini di punteggio, un rilievo significativamente inferiore a quello attribuito alle pubblicazioni. Nel dettaglio, il compendio documentale acquisito attesta che, nella prassi largamente prevalente all’interno degli atenei italiani, alla consistenza della produzione scientifica è attribuito un punteggio compreso tra un quarto e un decimo di quello assegnato alle pubblicazioni scientifiche (cfr. docc. 59 e 60 di parte ricorrente, nonché docc. 12 a 14 dell’Università resistente), con l’unica significativa eccezione costituita dei concorsi per professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino banditi rispettivamente con D.R. del 05/10/2020 e con D.R. del 29/06/2021 (doc. 24 e 25 di parte ricorrente), ove il rapporto è comunque pari a un mezzo. La documentazione di causa attesta infine che, nella grande maggioranza delle procedure selettive, la Commissione esaminatrice ha predeterminato il punteggio attribuibile a ciascuno dei sotto-criteri chiamati a comporre la valutazione della consistenza della produzione scientifica. Tale impostazione è ancor più accentuata nei concorsi ove a detta voce è attribuito un punteggio comparativamente significativo, corrispondente o superiore a un quarto di quello attribuito alle « Pubblicazioni scientifiche » (si pensi ancora al menzionato concorso di cui al doc 24, bandito con D.R. del 05/10/2020 per il reclutamento di professori presso il Dipartimento di Psicologia).
In un contesto di questo tipo, l’attribuzione alla consistenza scientifica di un punteggio di poco inferiore al doppio di quello assegnato alle pubblicazioni accademiche – così come avvenuto nel caso di specie – e la mancata predeterminazione dei punteggi da attribuire a ciascun sotto-criterio della voce 1.c, pur a fronte di un punteggio corrispondente a un terzo dell’intero punteggio complessivamente attribuibile nella selezione (30/100), si concretano in un scostamento macroscopico dalla prassi consolidata nel settore scientifico disciplinare di appartenenza e, in mancanza di una espressa e esaustiva motivazione, appaiono prive di giustificazione scientifico-razionale.
Questo Tribunale ha infatti già avuto modo di evidenziare che, in sede di procedura selettiva per la scelta del personale docente universitario, « se la valutazione si estrinseca, come avvenuto nel caso di specie, nella mera attribuzione di un dato numerico (talvolta all’interno di un range ampissimo […] senza ulteriore scomposizione interna di punteggi), senza alcuna giustificazione a corredo, ad anzi con alcune e dirimenti scelte di metodo che non sono armoniche con le valutazioni in uso nella comunità scientifica di riferimento, resta del tutto incomprensibile quali siano stati gli “elementi oggetto di valutazione” e il perché ». In questa prospettiva, costituisce figura sintomatica dell’eccesso di potere e denota un esercizio illegittimo della discrezionalità tecnica la scelta della Commissione esaminatrice di valutare i candidati sulla scorta di « criteri che non sono coerenti con quelli più diffusi nella comunità scientifica di appartenenza e quindi valorizzare i pochissimi candidati, con l’attribuzione di punteggi numerici scanditi da range ampi senza corredo di giustificazione alcuna ricostruibile a posteriori » (TAR Piemonte, Sez. I, 20/12/2021 n. 1911;in senso conforme Cons. Stato. Sez. V, 23/03/2018, n. 1860;Cons. Stato. Sez. IV, 05/12/2016, n.5099;cfr. anche Cass. Civ., SS.UU. 13/02/2020, n. 3562).
Sotto questo profilo, le doglianze avanzate dalla ricorrente relative all’improprio esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione sono fondate. Quanto invece all’interesse della ricorrente all’accoglimento dell’impugnazione (c.d. prova di resistenza), la prof. -ricorrente-ha dedotto e comprovato che la riedizione degli atti della procedura, ancorché nei limiti di cui motivi di impugnazione accolti, è suscettibile in astratto di attribuirle un punteggio il più alto tra i candidati che hanno partecipato alla procedura.
Il Collegio ritiene invece non meriti accoglimento l’istanza di rinnovazione della Commissione giudicatrice, giacché, salvo per i vizi evidenziati, la procedura selettiva non si risulta di scarsa intelligibilità complessiva e, stanti le ragioni dell’accoglimento del ricorso, non si vedono motivi di ritenere che la serenità del giudizio dei commissari possa essere compromessa in sede di riedizione del potere.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente restituzione degli atti alla Commissione ai fini della riquotazione del punteggio da attribuito ai criteri 1.b « Pubblicazioni » e 1.c « Consistenza complessiva della produzione scientifica », nonché ai fini della predeterminazione dei punteggi da attribuire ai sotto-criteri di quest’ultima voce (« 1) Numero di articoli ponderato per la durata complessiva della carriera scientifica , 2) Age Weighted Citation Index , 3) Produzione complessiva assoluta » e 4) Continuità temporale della produzione scientifica »). All’interno di tali confini, restano salve le ulteriori determinazioni tecniche della Commissione esaminatrice.
10. – Il parziale rigetto delle doglianze della ricorrente e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.