TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-11-25, n. 202401342

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-11-25, n. 202401342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202401342
Data del deposito : 25 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2024

N. 01342/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01462/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG 9891906311 da
Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P C e P P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D P e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. DD/2023/09568 del 21.11.2023 di non ammissione alla “procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione dell'appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze”;

- dei non conosciuti verbali redatti dal Seggio di gara;

- per quanto occorrer possa del bando di gara e del punto 6.C. del disciplinare di gara rubricato “Requisiti speciali per la componente servizi di architettura e ingegneria”, della determinazione a contrarre n. 5359 del 26.06.2023, nonché della deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2023/00320 del 20.06.2023;

- di tutti gli altri atti prodromici, connessi o comunque consequenziali.

E, con i motivi aggiunti depositati il 5 luglio 2024:

- del provvedimento dirigenziale n. DD/2024/04483 del 7.06.2024, recante “Affidamento nuovo appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze – Approvazione progetto e documentazione di gara per seconda parte procedura ristretta Codice Opera 239891906311”;

- degli allegati al provvedimento dirigenziale n. DD/2024/04483 del 7.06.2024, ivi compresa la lettera d’invito;

- di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il dott. Pierpaolo Grauso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Consorzio Integra ha partecipato, nella veste di mandataria del costituendo raggruppamento con Pronto Strade S.r.l., alla procedura ristretta bandita dal Comune di Firenze, nel giugno del 2023, per l’affidamento dell’appalto di global service della rete stradale comunale, contratto che include, fra l’altro, servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione degli interventi manutentivi da eseguirsi da parte dell’appaltatore.

In ordine a detti servizi, il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente ha dichiarato di fare ricorso a un progettista esterno, la società di ingegneria GPA S.r.l., indicata ai sensi dell’art. 59 co. 1- bis del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 92 co. 6 del d.P.R. n. 207/2010.

Con provvedimento del 21 novembre 2023, il seggio di gara ha però disposto l’esclusione del R.T.I. Consorzio Integra, sul presupposto che i requisiti inerenti i servizi di progettazione avrebbero dovuto essere posseduti da un membro del raggruppamento stesso e non da un soggetto esterno.

1.1. L’esclusione è impugnata con l’atto introduttivo del giudizio dal Consorzio Integra, che chiede pronunciarsene l’annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto.

Costituitosi in giudizio il Comune di Firenze, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 il collegio ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso. L’appello cautelare della ricorrente è stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza del 23 febbraio 2024, n. 641.

1.2. Con motivi aggiunti, la cui proposizione ha comportato il differimento dell’udienza pubblica fissata per il 12 giugno 2024, la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla sopravvenuta determinazione dirigenziale del 7 giugno 2024, recante l’approvazione del progetto dell’appalto di global service e degli atti finalizzati alla prosecuzione della procedura di affidamento.

La nuova domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti è stata respinta dal T.A.R. nella camera di consiglio del 25 luglio 2024.

1.3. Nel merito, la causa è stata infine trattenuta per la decisione sulla base degli scritti nell’udienza del 30 ottobre 2024, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.

2. Il raggruppamento di imprese capeggiato dalla società ricorrente è stato escluso dalla procedura indetta dal Comune di Firenze per l’affidamento dell’appalto di global service della rete stradale comunale.

L’esclusione, di cui alla determina dirigenziale del 21 novembre 2023, in epigrafe, si fonda sulla circostanza che i requisiti relativi alla prestazione dei servizi di ingegneria e architettura, inclusi nell’appalto, non sono posseduti da alcuna delle imprese raggruppate, le quali hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di indicare un progettista esterno, già riconosciuta per l’appalto integrato dall’art. 92 co. 6 del d.P.R. n. 207/2010 in relazione all’art. 53 co. 3 dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006. Ad avviso dell’amministrazione procedente, il global service non sarebbe assimilabile all’appalto integrato per come in seguito disciplinato dall’art. 59 co. 1- bis del d.lgs. n. 50/2016, norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica; tanto più che il global service avrebbe a oggetto la progettazione definitiva, quella esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a differenza dell’appalto integrato, relativo alla sola progettazione esecutiva. L’indicazione del progettista esterno non potrebbe pertanto ritenersi ammessa dalla legge di gara, non rispondendo alla ratio del global service – quella di individuare un unico interlocutore per la stazione appaltante – e non fornendo a quest’ultima idonee garanzie.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio Integra deduce innanzitutto che il Comune avrebbe errato nel ritenere non più vigente l’art. 92 co. 6 del d.P.R. n. 207/2010, che invece continuerebbe a essere applicabile in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 216 co. 14 del d.lgs. n. 50/2016 nelle more dell’entrata in vigore, mai avvenuta, di un nuovo regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici. Il ricorso al progettista esterno sarebbe consentito anche a norma dell’art. 59 co. 1- bis del medesimo d.lgs. n. 50/2016, sicuramente applicabile alla fattispecie in esame.

Tanto premesso, il c.d. global service altro non sarebbe che un appalto misto di servizi e lavori avente a oggetto anche l’esecuzione congiunta delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Firenze. E proprio la presenza, fra

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