TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-07-10, n. 201807693

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-07-10, n. 201807693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807693
Data del deposito : 10 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2018

N. 07693/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03378/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3378 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C S e A C, rappresentati e difesi dagli Avvocati U S e M D P, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via G. B. Morgagni n. 2/A;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, in persona del Presidente del Consiglio e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento:

del d.P.R. 29 novembre 2007 di approvazione e redepimento del nuovo Contratto collettivo pubblico per il personale non dirigenziale del Corpo dei VV.FF.

e, mediante proposizione di motivi aggiunti, per l’annullamento:

del d.P.R. n. 251/2010 di approvazione del contratto nazionale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo dei VV.FF.;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, Vigili del Fuoco Capi Squadra di livello B2 ( ex VI livello), impugnavano il d.P.R. 29 novembre 2007 di approvazione e recepimento del Contratto Collettivo Pubblico per il personale non dirigenziale dei Vigili del Fuoco lamentando, sotto un primo profilo, che le previsioni ivi contenute si porrebbero in contrasto con le finalità perseguite con la riforma attuata in forza della L. n. 252/2004, “ Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, e con il decreto legislativo attuativo n. 217/2005; sotto altro profilo, che, le mansioni attribuite al loro livello risulterebbero “ difficilmente differenziate e distinguibili da quelle del B3 ” nonostante l’esistenza di “ una sostanziale differenza di retribuzione ” fra le due posizioni (pag. 2 del ricorso).

L’Amministrazione si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso poiché proposto oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all’art. 21, comma 1, della L. n. 1034/1971 (all’epoca vigente) decorrente dalla data di pubblicazione del decreto impugnato, nonché, l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del successivo d.P.R. 7 maggio 2008, integrativo dell’atto impugnato.

Nel merito confutava le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 aprile 2011, i ricorrenti impugnavano il d.P.R. n. 251/2010 di approvazione del contratto nazionale per il personale non direttivo dei VV.F. relativo al biennio economico 2008-2009, reiterando le medesime censure,

All’esito della pubblica udienza del 1° giugno 2018, la causa veniva decisa.

Può prescindersi dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali introdotte dall’Amministrazione poiché il ricorso è infondato nel merito.

Affermano i ricorrenti che l’attrazione del rapporto di lavoro dei VV.F. in ambito pubblicistico testimonierebbe la presa di coscienza da parte del legislatore dell’inidoneità della previgente disciplina, incentrata sull’istituto della contrattazione collettiva di matrice privatistica, a garantire una “ funzionalizzazione ” del rapporto di lavoro “ alle esigenze ed ai principi di cui all’art. 97 della Costituzione ” (pag. 7 del ricorso), nonché, l’aderenza alle concrete finalità del servizio da gestito dal Corpo.

Per tale ragione, si afferma n ricorso, il Governo, con D. Lgs. n. 217/2005, attuativo della legge delega n. 252/2004, istituiva “ un ruolo apposito, nel settore tecnico operativo, per i capi squadra e per i capi reparto ”.

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