TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2019-05-27, n. 201906529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2019-05-27, n. 201906529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906529
Data del deposito : 27 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2019

N. 06529/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02593/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2593 del 2018, proposto da
M M, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi, n. 38;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del provvedimento, di data e numero incogniti, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori di II fascia per il settore concorsuale 08/E1 “ Disegno ”;

- dello stesso verbale di non abilitazione e dell’elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende la ricorrente;

- di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti i verbali delle riunioni della Commissione nei quali sono stati formulati i giudizi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- di ogni altro atto lesivo connesso, presupposto o conseguente, anche se sconosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui alla peculiare procedura introdotta dall’art. 16 della l. n. 240 del 30 dicembre 2010 (recante “ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ”) e disciplinata - oltre che dal bando di selezione di cui al D.D. del MIUR n. 1532/2016 - dal relativo regolamento di attuazione, da ultimo approvato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal “ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ”, di cui al decreto del MIUR n. 120 del 7 giugno 2016.

L’impugnativa impone, innanzi tutto, alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.

In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.

Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata l. n. 240/2010 – incarichi di docenza.

Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).

L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261).

Ciò premesso, per quanto riguarda la richiamata disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, ulteriormente puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento ad un livello, sotto diversi profili, adeguato.

Nel citato regolamento di cui al d.m. n.120/2016 si richiede, in particolare, all’art. 5 che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “ A ” al regolamento stesso nonchè superi almeno due su tre “ valori soglia ”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “ C ” al d.m..

Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata ”, come definita nell’allegato “ B ” al medesimo regolamento (“ si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale ”). Ulteriori precise disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.

Orbene, nel caso di specie, l’abilitazione scientifica di professore di II^ fascia di cui trattasi è stata negata alla ricorrente per il settore concorsuale 08/E1 “ Disegno ”, ritenendo la Commissione, con giudizio collegiale espresso sulla scorta di quattro conformi giudizi individuali (su cinque), che “ la candidata NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia ”, riferendo “ che sebbene per la stessa risulti accertato, relativamente agli indicatori concernenti l’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3 e il possesso di almeno 3 titoli, …(essa) presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca del

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