TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-09-20, n. 201901482

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-09-20, n. 201901482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201901482
Data del deposito : 20 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2019

N. 01482/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00878/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2018, proposto da:
--OMISSIS--, rappresentato e difeso da sé medesimo, avvocato --OMISSIS--, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari n. 3;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della nota del 20 giugno 2018 prot. n. 004947/2018, con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto ha comunicato, all’odierno ricorrente, l’estratto del verbale della riunione del Consiglio medesimo del 18 giugno 2018 relativo al rinvio del procedimento concernente la cancellazione dall’Albo degli Avvocati, ex art. 17, comma 12, Legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell’odierno ricorrente, dalla riunione del 18 giugno 2018 a quella successiva del 27 luglio 2018;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2019 il dott. M B e uditi, per le parti, i difensori presenti, l’Avvocato A. Tolomeo, in sostituzione dell'Avvocato V. -OMISSIS-, per parte ricorrente e l’Avvocato F. Caricato per il Consiglio dell’Ordine di Taranto resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in avanti, C.O.A.) di Taranto, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’Avvocato --OMISSIS--, odierno ricorrente, del certificato dei carichi pendenti dal medesimo prodotto in occasione della sua richiesta di reiscrizione all’Albo e tenuto conto del tempo trascorso dall’epoca dei fatti commessi dal professionista, il 17 giugno 2015 ha deliberato la reiscrizione del medesimo nell’Albo degli Avvocati.

Questi era stato attinto da un provvedimento del C.O.A. di Bari, il quale, con propria decisione del 3 luglio 2002, aveva sanzionato il comportamento del medesimo con la cancellazione, sanzione eseguita giusta provvedimento del C.O.A. di Lecce del 2 marzo 2005.

Il C.O.A. di Taranto, conformemente a quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense (d’ora in poi, C.N.F.), aveva ritenuto che per la reiscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’odierno ricorrente non fosse necessaria la riabilitazione, a differenza di quanto sarebbe accaduto se al richiedente fosse stata inflitta la sanzione della radiazione.

Dopo la predetta reiscrizione all’Albo degli Avvocati dell’odierno ricorrente, avvenuta, come detto sopra, in data 17 giugno 2015, il C.O.A. di Taranto è stato destinatario di una pluralità di richieste di accesso da parte di soggetti terzi.

In particolare, in occasione di una delle predette richieste di accesso, venivano affermate circostanze che inducevano il C.O.A. di Taranto a compiere idonei accertamenti e, conseguenzialmente, il predetto Consiglio ha richiesto alle Autorità Giudiziarie competenti il rilascio dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario del proprio reiscritto, Avvocato --OMISSIS--.

Ottenuta copia dei certificati richiesti, la Commissione tenuta Albo, Elenchi e Registri ha provveduto alla relativa istruttoria, rilevando che l’iscritto aveva riportato condanne penali irrevocabili per violazione dell’art. 380 c.p.

Pertanto, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 17 aprile 2018, nonché con lettera raccomandata spedita il 18 aprile 2018 e consegnata il successivo giorno 19 aprile 2018, il C.O.A. di Taranto, ha comunicato all’iscritto che, nella riunione del 9 aprile 2018, era stata deliberata l’apertura del procedimento di cancellazione del suo nominativo dall’Albo degli Avvocati per la seguente motivazione:

“Per essere stato condannato, in data 22.11.2006 e 07.07.2010, come risultante dal certificato del Casellario Giudiziale rilasciato, a richiesta di questo Ordine, dalla Procura della Repubblica di Taranto in data 06.06.2016, per il reato previsto dall’art. 380 del codice penale;
condizione, questa, ostativa a mantenere l’iscrizione nell’Albo, per il combinato disposto dell’art. 17, c.1 lett. g) e c.9 lett. a) L.247/2012”
.

Veniva nominato il relatore del procedimento e veniva resa la prescritta comunicazione, ex art. 17, comma 12, della Legge n. 247/2012, al fine di offrire all'iscritto la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro e non oltre trenta giorni, con facoltà di essere ascoltato ove richiesto.

L’Avvocato -OMISSIS- ha depositato a più riprese note difensive, insistendo per l’archiviazione del procedimento ed, infine, ha chiesto di essere ascoltato.

Attesa l’istanza dell’interessato, veniva fissata per la sua audizione la seduta consiliare del 18 giugno 2018, di modo che veniva richiesta la notifica a mezzo UNEP il giorno 8 giugno 2018, ai sensi del disposto dall’art. 7 L.P., presso l’ultimo domicilio professionale dell’iscritto;
la stessa, però, non andava a buon fine perché, come è dato leggere nella relata: “anzi non ho potuto notificare perché sconosciuto, così come mi dichiara l'avv. --OMISSIS--, ivi rinvenuto, il quale mi dichiara, inoltre, che l'avv. --OMISSIS-- non è mai stato domiciliato in questo studio legale- -OMISSIS-, 08.06.2018”.

Nella stessa riunione del 18 giugno 2018, il C.O.A. di Taranto fissava una nuova seduta, quella del 27 luglio 2018, ore 10, per ascoltare l’Avvocato --OMISSIS-- e decidere sul procedimento di cancellazione dall’Albo.

La fissazione della nuova seduta consiliare è stata notificata ritualmente a mezzo p.e.c. il 22 giugno 2018 e con nota prot. n. 4947/2018 del 20 giugno 2018, impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio di cui in appresso.

In data 21 luglio 2018, l’Avvocato --OMISSIS-- ha nominato quale proprio difensore, nel procedimento amministrativo di cancellazione dall’Albo, l’Avvocato A T del Foro di Lecce, il quale ha trasmesso una memoria difensiva datata 23 luglio 2018.

In data 23 luglio 2018, poi, l’odierno ricorrente ha notificato, al C.O.A. di Taranto oggi resistente e a tutti i Consiglieri, atto di citazione in giudizio avanti il Tribunale di Taranto e, per quanto qui di interesse, ha notificato, altresì, il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia anche mediante richiesta di misure cautelari ante causam , della nota n. 4947/2018 del 20 giugno 2018 sopra menzionata, deducendo i seguenti motivi:

- Violazione di legge: artt. 17, comma 16 e 57 Legge n. 247/2012;

- Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta e difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Violazione dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e dell’art. 45 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Con decreto n. 406 del 27 luglio 2018, il Presidente di questa Sezione ha rigettato la proposta domanda cautelare monocratica, in quanto “a) l’atto impugnato non ha natura provvedimentale e non è il provvedimento conclusivo del procedimento, avendo natura di atto intermendio o infraprocedimentale e – in quanto tale – non immediatamente impugnabile;
b) l’atto impugnato non è immediatamente lesivo, atteso che la lesività può derivare solo dalla conclusione del procedimento con adozione del provvedimento conclusivo ove sfavorevole per il ricorrente;
c) ricorre comunque – con riferimento all’atto conclusivo e ratione materiae – evidente riserva di giurisdizione in favore del Giudice Speciale C.N.F.;
d) non risulta cmq prodotta la prescritta istanza di fissazione;”
.

Sempre in data 27 luglio 2018, nella fissata seduta del C.O.A. di Taranto, l’Avvocato Tolomeo per il ricorrente ha depositato l'originale della memoria già trasmessa a mezzo p.e.c., il riferito atto di nomina, la citazione testimoniale, una istanza di accesso al fascicolo personale dell'iscritto e una richiesta dell’Avvocato -OMISSIS- tesa al differimento della propria audizione.

Il C.O.A. di Taranto, consentendo l'accesso all'intero fascicolo del ricorrente, ha consegnato copia integrale direttamente nelle mani del nominato difensore e, prendendo atto della richiesta di differimento, ha fissato la seduta del 6 settembre 2018, per gli stessi incombenti già previsti per il 27 luglio 2018, ivi compreso l'audizione dell'iscritto, comunicando la nuova fissazione al medesimo Avvocato Tolomeo che, con la sottoscrizione del relativo verbale, si è impegnato a comunicarlo direttamente al suo patrocinato.

In data 2 agosto 2018, si è costituito nel presente giudizio il C.O.A. di Taranto che, poi, in data 31 agosto 2018, ha depositato memoria difensiva e copiosa documentazione afferente il procedimento di cancellazione in itinere, eccependo, in primis , il difetto di giurisdizione di questo T.A.R. e. poi, svolgendo una serie di articolate contestazioni, il tutto in vista della discussione sull’istanza cautelare prevista nell’udienza in Camera di Consiglio del 4 settembre 2018, in cui la difesa di parte ricorrente ha, però, chiesto un rinvio per il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, rinvio disposto all’udienza in Camera di Consiglio del 17 ottobre 2018.

Nel frattempo, il procedimento amministrativo di cancellazione, dopo l’audizione dell’odierno ricorrente e del suo avvocato in data 6 settembre 2018, si è concluso definitivamente nella seduta del 12 settembre 2018, in cui il C.O.A. di Taranto ha disposto la cancellazione dell’Avvocato -OMISSIS- dall’Albo degli Avvocati di Taranto, cancellazione notificata via p.e.c. il 14 settembre 2018.

In data 15 ottobre 2018, ossia due soli giorni prima dell’udienza cautelare in Camera di Consiglio del 17 ottobre 2018 fissata in seguito a rinvio chiesto da parte ricorrente, la predetta parte ha depositato domanda di cancellazione dell’istanza cautelare, con conseguente abbinamento al merito della stessa.

In data 17 ottobre 2018, il C.O.A. di Taranto, parte resistente, ha depositato istanza di prelievo per la fissazione dell’udienza di merito, che veniva fissata per la data del 15 maggio 2019.

In prossimità della predetta udienza pubblica, parte resistente ha depositato memoria in data 12 aprile 2019, con cui, oltre a ribadire l’eccezione di inammissibilità sopra menzionata, ha dato atto del fatto che l’odierno ricorrente, con ricorso del 9 novembre 2018, ha impugnato il sopra menzionato provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, deliberato nella seduta del 12 settembre 2018, presso il Consiglio Nazionale Forense, rilevando che “La pendenza del ricorso avanti al CNF non lascia alcun margine di ulteriore apprezzamento a codesto ecc.mo TAR, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha, infatti, competenza giurisdizionale esclusiva sui reclami in materia di albi, elenchi e registri, di modo che la controversia proposta contro la delibera, adottata da un COA, di cancellazione di un avvocato dal proprio Albo è devoluta alla giurisdizione speciale del medesimo CNF” .

In data 14 maggio 2019, ossia il giorno prima della discussione in udienza pubblica della presente causa, fissata, come detto sopra, per il 15 maggio 2019, l’Avvocato -OMISSIS- ha comunicato di aver proposto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento al presente giudizio, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e, a tal riguardo, ha chiesto la sospensione del presente processo, ai sensi dell’articolo 367 c.p.c.

In conseguenza di tale atto, all’udienza pubblica del 15 maggio 2019 il Presidente di questa Sezione ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 24 luglio 2019 “per le valutazioni conseguenti alla proposizione del Regolamento preventivo di Giurisdizione, di competenza del giudice a quo” .

Con memoria difensiva finale depositata il 21 giugno 2019, il C.O.A. di Taranto ha eccepito, nuovamente, il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. e, per la prima volta, ha chiesto la condanna di parte ricorrente ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c., ritenendo che “La condotta processuale serbata è stata, consapevolmente, contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art.2 Cost., quindi illecita, essendosi, tale attività, risolta in un abuso del processo, al di fuori del suo schema tipico ovvero al di là dei limiti determinati dalla sua funzione” .

Infine, all’udienza pubblica del 24 luglio 2019, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio in considerazione della pendenza presso le S.U. della Corte di Cassazione del regolamento preventivo di giurisdizione proposto;
a tal riguardo, tenuto conto del fatto che la sospensione del processo per la presentazione del regolamento preventivo di giurisdizione risulta, oggi, non più automatica ma deve essere disposta solo nel caso in cui la stessa non sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il Presidente della Sezione ha disposto che la causa fosse trattenuta in decisione.

DIRITTO

0 In via del tutto preliminare, il Collegio rileva che occorre valutare la richiesta di sospensione del presente giudizio, avanzata dall’Avvocato --OMISSIS--, odierno ricorrente, con nota del 14 maggio 2019 a seguito della proposizione, da parte del medesimo, di ricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 367 c.p.c. (cui rinvia l’articolo 79, comma 1, c.p.a.) nel testo novellato dalla Legge n. 353/1990, non vi è più l’obbligo di sospensione del giudizio per effetto della sola proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo invece rimessa al giudice a quo la decisione sulla sospensione e ciò per evitare un uso distorto e strumentalmente dilatorio del regolamento preventivo stesso;
in altri termini, la sospensione del processo amministrativo, oggi, richiede una valutazione del giudice a quo circa la non manifesta inammissibilità o infondatezza dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione da compiersi a seguito di una prima sommaria delibazione della relativa domanda e della documentazione versata in atti.

Ciò premesso, questo T.A.R. ritiene che il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’Avvocato -OMISSIS- sia manifestamente infondato, non sussistendo - con ogni evidenza - dubbi circa il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., in quanto, in disparte ogni considerazione circa la natura dell’atto impugnato di cui in epigrafe, il provvedimento conclusivo del procedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati appartiene, ratione materiae (R.D.L. n. 1578/1933, convertito in Legge n. 36/1934) - con ogni evidenza - alla giurisdizione speciale del C.N.F., sicchè il Collegio ritiene di non sospendere il presente giudizio.

1. Così definita la predetta questione pregiudiziale, il Collegio deve procedere all’esame del ricorso e, sempre in via preliminare, scrutinare l’eccezione di inammissibilità dello stesso proposta dal C.O.A. di Taranto resistente.

A tal riguardo, il Collegio rileva che la predetta eccezione è manifestamente fondata per una pluralità di ragioni.

Innanzitutto, come prontamente evidenziato dal C.O.A. di Taranto e nel decreto presidenziale n. 406 del 27 luglio 2018, l’atto impugnato di cui in epigrafe non ha natura provvedimentale, in quanto trattasi semplicemente di atto di convocazione per la trattazione della pratica relativa alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati e, quindi, con tutta evidenza, di atto meramente endoprocedimentale senza alcuna concreta lesività per l’odierno ricorrente.

Inoltre, il Collegio osserva che, nel caso de quo , come già accennato sopra al punto 0.1, sussiste comunque, anche con riferimento all’atto conclusivo della vicenda, ossia la sopravvenuta cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposta in data 12 settembre 2018 da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, un’evidente riserva di giurisdizione, ratione materiae , in favore del Giudice speciale C.N.F., unico giudice munito di giurisdizione relativamente alle controversie concernenti l’iscrizione, il rifiuto di iscrizione, la cancellazione dagli albi professionali degli Avvocati anche se già iscritti, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella Legge 22 gennaio 1934, n. 36;
tale circostanza risulta confermata anche dal fatto che l’odierno ricorrente ha impugnato la sua cancellazione dall’Albo degli Avvocati innanzi al Consiglio Nazionale Forense con ricorso del 9 novembre 2018 (impugnazione che determina, peraltro, un immediato effetto sospensivo della predetta cancellazione).

In aggiunta a quanto sopra, per completezza d’esame, il Tribunale osserva, altresì che, come evidenziato dal C.O.A. di Taranto nella memoria difensiva del 21 giugno 2019, l’atto impugnato ha, altresì, esaurito i propri effetti, atteso che si è limitato a disporre il rinvio alla seduta del 27 luglio 2018, e “La detta seduta del 27 luglio si è tenuta regolarmente e gli incumbenti ivi previsti, relativi al ricorrente -OMISSIS-, sono stati posticipati a quella del successivo 06.09.2018 senza pregiudizio alcuno per lo stesso. Non vi è chi non veda, allora, come, a prescindere dalla natura squisitamente endoprocedimentale dell’atto impugnato, lo stesso abbia esaurito ogni suo effetto di modo che, anche sotto ulteriore profilo, è palese la carenza di interesse…”;
in altri termini, l’atto impugnato ha esaurito ogni suo effetto e, per tale ragion, la sua impugnazione, oltre che inammissibile per le ragioni sopra esposte, è divenuta altresì improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in primo luogo, per manifesto difetto di giurisdizione dell’adito G.A. e il Collegio, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, c.p.a., indica, quale giudice munito di giurisdizione sulla presente controversia, il Consiglio Nazionale Forense.

3. Deve essere respinta, poi, la domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. avanzata dal C.O.A. di Taranto con la quarta memoria difensiva, depositata in data 21 giugno 2019, in quanto non sussistono, nel caso de quo , i presupposti normativamente richiesti.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.

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