TAR Milano, sez. III, decreto decisorio 2012-09-05, n. 201202539
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02539/2012 REG.PROV.PRES.
N. 00654/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2006, proposto da:
Econord S.p.A., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. E R, nel cui studio ha eletto domicilio in Milano, viale Bianca Maria 23;
contro
Comune di Bisuschio, in persona del Sindaco p.t., dagli avv. M S, A L, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via dei Piatti,6;
Comune di Varese, in persona del Sindaco p.t., dall'avv. M S, nel cui studio ha eletto domicilio in Milano, via dei Piatti,6;
nei confronti di
Aspem S.p.A., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. M S, A L, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via dei Piatti,6;
per l'annullamento
della delibera di C.C. n.64 del 20.12.2005 recante l’adesione alla soc. Aspem spa ed esecuzione tramite la stessa del servizio pubblico di igiene urbana;di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 marzo 2006;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Le spese della lite restano a carico delle parti, come prescritto dall’art. 83 cod.proc.amm.